Language of document : ECLI:EU:F:2016:85

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

28 aprile 2016

Causa F‑115/15

José Manuel Silva Rodriguez

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione – Calcolo dei diritti a pensione – Indennità di funzioni direttive – Articolo 81 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. José Manuel Silva Rodriguez chiede al Tribunale, da una parte, di dichiarare inapplicabile al caso di specie una direttiva interna della Commissione europea, nella fattispecie la conclusione 240/05 del collegio dei capi amministrazione approvata il 16 giugno 2005 e riguardante, in sostanza, l’avanzamento di scatto previsto dal 1° maggio 2004 per i capi unità, i direttori e i direttori generali, nonché di annullare la decisione della Commissione del 29 ottobre 2014 che ha fissato i suoi diritti alla pensione di anzianità e, dall’altra, di condannare la Commissione al pagamento della pensione di anzianità cui egli ritiene di aver diritto detratta la pensione effettivamente versata, maggiorata degli interessi legali.

Decisione:      Il ricorso del sig. José Manuel Silva Rodriguez è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Il sig. Silva Rodriguez sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo basato su una violazione del principio di parità di trattamento – Deduzione di una pretesa discriminazione conseguente al vantaggio illegittimamente concesso ad altri funzionari – Motivo inoperante

(Statuto dei funzionari, art. 91)

L’osservanza del principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Pertanto, un motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento rispetto a un vantaggio illegittimo concesso ad altri funzionari è inconferente.

(v. punto 38)

Riferimento:

Corte: sentenze del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei Conti, 134/84, EU:C:1985:297, punto 14, e del 2 giugno 1994, de Compte/Parlamento, C‑326/91 P, EU:C:1994:218, punti 51 e 52

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, EU:F:2010:74, punto 88, e del 21 gennaio 2014, Van Asbroeck/Parlamento, F‑102/12, EU:F:2014:4, punti 37 e 38