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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 1º ottobre 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario / JN

(Causa C-726/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Resistente: JN

Questioni pregiudiziali

Se si possa ritenere conforme all’effetto utile della direttiva 1999/701 , clausole 1 e 5, l’instaurazione di un contratto a tempo determinato come quello di «interinidad por vacante» per la copertura di un posto vacante privo di titolare, che lascia all’arbitrio del datore di lavoro la determinazione della sua durata, decidendo quest’ultimo se coprire o meno il posto vacante, quando farlo e quanto duri la procedura di selezione.

Se si debba considerare trasposto nel diritto spagnolo l’obbligo stabilito dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio di introdurre una o più misure ivi previste per evitare l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato nel caso dei contratti di «interinidad por vacante» per la copertura di un posto vacante senza titolare, poiché non si stabilisce, come richiederebbe la giurisprudenza, una durata massima di tali rapporti di lavoro a tempo determinato, non si specificano le ragioni oggettive che ne giustificano il rinnovo e non si fissa il numero di rinnovi di siffatti rapporti di lavoro.

Se leda l’obiettivo e l’effetto utile dell’Accordo quadro l’inesistenza nel diritto spagnolo, stando alla giurisprudenza, di una misura efficace per evitare e sanzionare gli abusi nei confronti dei lavoratori assunti con contratti di «interinidad por vacante» per la copertura di un posto vacante senza titolare, dato che non è previsto limite alla durata massima complessiva dei rapporti di lavoro, né questi ultimi divengono mai a tempo indeterminato o a tempo indeterminato non permanenti, a prescindere dagli anni trascorsi, né i lavoratori hanno diritto a un’indennità alla cessazione del contratto, senza che l’amministrazione sia tenuta a giustificare il rinnovo del rapporto di lavoro di «interinidad», quando il posto vacante privo di titolare non venga offerto per anni nell’ambito di un’offerta pubblica di occupazione («Oferta pública de empleo») oppure si prolunghi la procedura di selezione.

Se si debba ritenere conforme alla scopo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio un rapporto di lavoro senza limiti di tempo la cui durata, secondo la sentenza della (…) Corte di giustizia dell’Unione europea (…)(C-677/162 ), sia insolitamente lunga e venga lasciata interamente all’arbitrio del datore di lavoro, senza alcun limite né giustificazione, senza che il lavoratore possa prevedere quando cesserà tale rapporto, e potendo quest’ultimo durare fino alla sua collocazione a riposo, oppure si debba ritenere che siffatto rapporto sia abusivo.

Se si possa ritenere, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (…) (C-331/17), che la crisi economica del 2008 costituisca in astratto una causa giustificativa dell’assenza di qualsiasi misura diretta a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della clausola 5, paragrafo 1, dell’Accordo quadro, idonea ad evitare o dissuadere rispetto a che la durata del rapporto di lavoro tra la [attuale ricorrente] e la Comunità di Madrid fosse prorogato dal 2003 al 2008 al momento del rinnovo e in seguito fino al 2016, prolungando in tal modo per 13 anni la temporaneità.

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1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2 Montero Mateos, EU:C:2018:393.