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Ricorso proposto il 20 marzo 2019 – Commissione europea / Repubblica di Cipro

(Causa C-248/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou ed E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di voler constatare che

non avendo provveduto a dotare di rete fognaria 31 agglomerati (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos), come invece prescrivono l’articolo 3 e l’allegato I, punto A, della direttiva [91/271/CEE], e

non avendo garantito che in questi stessi agglomerati le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, come invece prescrivono gli articoli 4, 10 e 15 nonché l’allegato I, punti B e D, della direttiva [91/271/CEE],

la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I della direttiva 91/271/CEE1 , concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

e di voler

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

In assenza di una rete fognaria integrata e funzionale, la Repubblica di Cipro non ha osservato il termine ultimo del 31 dicembre 2012 fissato dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (così come prorogato dal Trattato di adesione della Repubblica di Cipro all’Unione europea), per quanto riguarda la raccolta (articolo 3) e, di conseguenza, il trattamento secondario delle acque reflue (articolo 4), nonché le infrastrutture e il controllo di tale trattamento (articoli 10 e 15), in 4 agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000.

In assenza di una rete fognaria integrata e funzionale, la Repubblica di Cipro non ha osservato il termine ultimo del 31 dicembre 2012 fissato dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (così come prorogato dal Trattato di adesione della Repubblica di Cipro all’Unione europea), per quanto riguarda la raccolta (articolo 3) e, di conseguenza, il trattamento secondario delle acque reflue (articolo 4), nonché le infrastrutture e il controllo di tale trattamento (articoli 10 e 15), in 27 agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2 000 e 10 000.

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1 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40).