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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgerichts Wien (Austria) il 21 marzo 2019 – GB / Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH und Volkswagen AG

(Causa C-244/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: GB

Resistente: Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1)        Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo 1 debba essere interpretato nel senso che è vietato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007, un dispositivo di un veicolo per il quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico, vale a dire un componente che influisce sulle emissioni, sia progettata in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico, vale a dire la quantità di gas di scarico che viene sottoposta a ricircolo, è regolata in maniera da essere garantita una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1000 metri di altitudine, mentre diminuisce linearmente a zero al di fuori di tale intervallo di temperature nel range di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1000 metri di altitudine fino a 250 metri, comportando un aumento delle emissioni di ossidi di azoto oltre i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007.

2)        Se sia rilevante, ai fini della valutazione della prima questione, il fatto che il dispositivo del veicolo ivi menzionato sia necessario per proteggere il motore dai danni.

3)        Se sia inoltre rilevante ai fini della valutazione della seconda questione il fatto che la parte del motore che deve essere protetta dai danni sia la valvola per il ricircolo dei gas di scarico.

4)        Se sia rilevante ai fini della valutazione della prima questione il fatto che il dispositivo del veicolo in essa menzionato sia stato installato già al momento della costruzione del veicolo oppure che il sistema della valvola per il ricircolo dei gas di scarico descritto nella prima questione sia stato inserito nel veicolo a titolo di riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo 2 .

5)        Se l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo debba essere interpretato nel senso che sussiste un vizio non minore di conformità, nel caso in cui sia stato concluso un contratto di vendita di un veicolo, a termini del quale debba essere consegnato un veicolo conforme alle disposizioni legislative (di diritto dell’Unione), funzionante secondo la logica della commutazione, vale a dire un sistema per il quale, al momento dell’accensione, il veicolo si trova nella modalità 1 e, qualora il software riconosca la situazione di prova, cioè il funzionamento del veicolo nell’ambito del nuovo ciclo di guida standard europeo (in prosieguo: il «NCGSE»), detto veicolo resta in modalità 1, ma qualora il software rilevi il movimento del veicolo al di fuori dei limiti di tolleranza del NCGSE (scostamenti rispetto al profilo di velocità di +/- 2 km/h ovvero +/- 1 s), il veicolo passa alla modalità 0 (guida), nella quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico è regolata in maniera tale che non possano più essere rispettati i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007, per cui tale sistema si attiva in un tempo così breve che il veicolo si muove, in sostanza, quasi esclusivamente in modalità 0.

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1 GU L 171, 2007, pag. 1.

2 GU L 171, 1999, pag. 12.