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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 10 dicembre 2019 – CF, DN / Repubblica di Germania

(Causa C-901/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: CF, DN

Resistente: Repubblica di Germania

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 15, lettera c), e l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE 1 ostino all’interpretazione e all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale secondo la quale una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (nel senso che un civile, per la sua sola presenza nella zona interessata, correrebbe un rischio effettivo di subire una siffatta minaccia), nei casi in cui detta persona non sia interessata in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, può sussistere solo se è già stato accertato un numero minimo di vittime civili (morti e feriti).

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la valutazione dell’eventualità di una minaccia in tal senso debba essere effettuata sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso specifico. In caso di risposta negativa: quali altri criteri del diritto dell’Unione debbano essere applicati nell’ambito di tale valutazione.

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1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2001, L 337, pag. 9).