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Ricorso presentato il 31 marzo 2010 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-21/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del fatto che la convenuta ha inviato una nota d'addebito relativa agli onorari dell'avvocato che l'aveva assistita nella causa T-241/03 all'avvocato che aveva difeso il ricorrente nella causa summenzionata e non al ricorrente stesso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione implicita mercé la quale venne in essere il rigetto della domanda datata 23 febbraio 2009;

per quanto necessario, annullare l'atto, comunque formatosi, di ripulsa del reclamo, datato14 settembre 2009, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 23 febbraio 2009;

per quanto necessario, annullare la nota datata 1° dicembre 2009, redatta in lingua francese, e ricevuta dal ricorrente, in data 19 gennaio 2010, compiegata all'allegata traduzione della medesima in lingua italiana;

condannare la Commissione a risarcire il danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente in relazione alla redazione ed all'invio all'avvocato che lo aveva rappresentato nella causa T-241/03 della nota datata 4 dicembre 2006, mercé la corresponsione, in favore dell'attore, della somma di 10 000 euro, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 febbraio 2009 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 10 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la convenuta alle spese.

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