Language of document : ECLI:EU:F:2008:114

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

11 settembre 2008

Causa F‑135/07

Daniele Smadja

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Nomina – Attribuzione dello scatto – Nuova nomina della ricorrente allo stesso posto dopo l’annullamento della sua prima nomina con sentenza del Tribunale di primo grado – Principio di proporzionalità – Principio di tutela del legittimo affidamento – Dovere di sollecitudine»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Smadja chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2006, con cui viene fissato il suo inquadramento nel grado A*15, primo scatto, con anzianità di scatto al 1° novembre 2005, dopo la sua nuova nomina, il 15 novembre 2005, in qualità di direttore della direzione B «Relazioni multilaterali e diritti dell’uomo» della direzione generale «Relazioni esterne», successiva all’annullamento della sua prima nomina nello stesso posto con sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005, causa T‑218/02, Napoli Buzzanca/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1221).

Decisione: La decisione della Commissione 21 dicembre 2006, con cui è stato fissato l’inquadramento della ricorrente nel grado A*15, primo scatto, con anzianità di scatto al 1° novembre 2005, è annullata. La Commissione è condannata alla totalità delle spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento, per carenza di motivazione, del rigetto di una candidatura e della nomina del candidato prescelto – Nuova nomina di quest’ultimo successivamente alla motivazione del rigetto

(Art. 233 CE)

Quando l’amministrazione dà esecuzione ad una sentenza di annullamento, essa è tenuta, pur rispettando l’autorità della cosa giudicata, a conformarsi ai principi di diritto comunitario, in particolare ai principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché al dovere di sollecitudine, il quale implica in particolare che l’autorità competente prenda in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e che essa tenga quindi conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato.

Pertanto, qualora una sentenza abbia annullato il rigetto di una candidatura e, di conseguenza, la nomina del candidato prescelto per carenza di motivazione, senza formulare alcuna censura sotto il profilo della legittimità interna nei confronti di quest’ultimo, e qualora l’amministrazione, dopo aver riavviato il procedimento e motivato una nuova decisione di rigetto del candidato escluso, abbia deciso di nominare nuovamente il candidato prescelto, attribuendogli però un inquadramento molto inferiore a quello concesso in occasione della prima nomina, a seguito di un mutamento dello Statuto intervenuto nel frattempo, l’amministrazione è tenuta a ricercare una soluzione che, pur rispettando l’autorità della cosa giudicata, consenta di evitare un abbassamento dell’inquadramento del candidato prescelto, il che costituirebbe una conseguenza eccessiva dell’annullamento della sua nomina iniziale, tenuto conto della natura dell’irregolarità commessa, imputabile all’amministrazione e sanzionata dal giudice, dell’interesse del servizio, nonché dell’interesse legittimo del detto candidato a che il suo inquadramento non sia abbassato a seguito di tale irregolarità. In questo modo l’amministrazione, senza pregiudicare l’autorità della cosa giudicata e gli effetti della sentenza di annullamento, facendo retroagire gli effetti della nuova nomina alla data della nomina iniziale, può garantire al candidato prescelto l’inquadramento più elevato da lui detenuto alla data della pronuncia della sentenza. Qualora non adotti tale soluzione o qualsiasi altro provvedimento tale da conciliare l’interesse del servizio e l’interesse legittimo del candidato, l’amministrazione viola il principio di proporzionalità e il suo dovere di sollecitudine.

(v. punti 35-37, 39, 40 e 45-49)

Riferimento:

Corte: 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punto 13); 6 luglio 1993, causa C‑242/90 P Commissione/Albani e a. (Racc. pag. I‑3839, punti 13 e 14), e 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38)

Tribunale di primo grado: 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II‑245, punto 27); 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punto 121); 1° giugno 1999, cause riunite T‑114/98 e T‑115/98, Rodríguez Pérez e a./Commissione (Racc. pagg. I‑A‑97 e II‑529, punto 32); 13 marzo 2002, cause riunite T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 e T‑364/00, Martínez Alarcón e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑161, punto 97); 31 marzo 2004, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483, punto 86), e 29 settembre 2005, causa T‑218/02, Napoli Buzzanca/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1221)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F-21/06, Da Silva/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 80)