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Ricorso presentato il 3 marzo 2006 - Abad-Villanueva e a. / Commissione

(Causa F-23/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Roberto Abad-Villanueva e a. [Rappresentanti: T. Bontinck e J. Feld, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare le decisioni con le quali viene notificato ai ricorrenti il loro passaggio di categoria, nella parte in cui assegnano un grado inferiore al grado che dovrebbe essere ottenuto in applicazione delle disposizioni dello Statuto, mantengono il coefficienti moltiplicatore e sopprimono i punti di promozione di cui le ricorrenti beneficavano;

constatare l'illegittimità dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti hanno superato concorsi interni di passaggio di categoria COM/PA/04 e COM/PB/04, i cui bandi sono stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto. Dopo tale data, essi sono stati nominati dalla convenuta in una categoria superiore alla precedente, col mantenimento tuttavia dei gradi e degli scatti e dei coefficienti moltiplicatori precedenti. Per contro, i loro punti di promozione venivano rimessi a zero.

Nel loro ricorso, i ricorrenti sostengono che le decisioni di nomina violano gli artt. 31 e 62 dello Statuto, nonché gli artt. 2, nn. 1 e 2, e 5, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto, in quanto, in forza delle dette disposizioni, essi avrebbero dovuto fruire di inquadramenti più vantaggiosi. La convenuta avrebbe così da un lato, violato il diritto di ogni funzionario ad essere assunto al grado previsto nel bando di concorso e dall'altro discriminato i ricorrenti rispetto a coloro che hanno superato altri concorsi che danno accesso alle medesime categorie.

Inoltre, i ricorrenti che sostengono che non esiste alcun fondamento giuridico che consenta alla convenuta di continuare ad applicare loro i coefficienti moltiplicatori previsti per le vecchie categorie, e nemmeno di privarli dei punti di promozione che essi avevano nel loro "zainetto".

Secondo i ricorrenti, infine, le decisioni impugnate violano altresì i principi di legittimo affidamento, di mantenimento dei diritti quesiti, e di parità di trattamento.

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