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Ricorso presentato il 25 agosto 2007 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-86/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione (in appresso la "decisione controversa"), comunque formatasi, mercé alla quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda del ricorrente datata 10 luglio 2006, da lui inoltrata all'autorità che ha il potere di nomina al fine di ottenere il risarcimento, sia in forma specifica che per equivalente, del danno causatogli da fatti, atti e comportamenti illeciti, ed in particolare molestie psicologiche, perpetrati da agenti della convenuta nel corso dell'assegnazione del ricorrente presso la delegazione della Commissione in Angola (in appresso il "danno in causa");

annullare, per quanto necessario, la nota datata 9 ottobre 2006, prot. PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277;

annullare, per quanto necessario, la nota datata 23 aprile 2007, rif. ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, con la quale fu rigettato il reclamo datato 27 dicembre 2006 e formato dal ricorrente avverso la decisione controversa e la nota datata 9 ottobre 2006;

annullare, per quanto di ragione, la nota datata 27 settembre 2005, rif. ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;

accertare la corrispondenza al vero degli atti, fatti e comportamenti di cui alla domanda del 10 luglio 2006 del ricorrente, con la conseguente, per quanto necessario e anche in via incidentale, dichiarazione di illiceità dei medesimi, ovvero, in subordine, condannare la convenuta ad effettuare senza indugio un'inchiesta;

condannare la convenuta a comunicare al ricorrente, senza indugio e per iscritto, i risultati di detta inchiesta e a dare idonea pubblicità ai medesimi nonché a garantirne l'accesso al pubblico;

condannare la convenuta a procedere, senza indugio alcuno ulteriore, alla distruzione materiale degli originali e di tutte le copie della nota di archivio datata 14 agosto 2001, intitolata "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola", ed a notificarne al ricorrente per iscritto l'avvenuta distruzione materiale;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 520 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento, fino alla data odierna, di quella parte del danno in causa già prodottasi in capo al ricorrente;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui, integralmente accolte le conclusioni di questo ricorso, le relative decisioni saranno senza eccezione alcuna eseguite, la somma di EUR 1 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno in causa che si produrrà nel lasso di tempo che va da domani fino al giorno di esecuzione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) carenza assoluta di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, irragionevolezza, confusione e pretestuosità delle ragioni addotte dalla convenuta; 2) violazione di legge avente carattere grave, palese e manifesto; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.

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