Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 - Irmantas Šimonis / Commissione
(Causa F-113/07)
(Funzione pubblica - Funzionari - Trasferimento interistituzionale - Giurista linguista - Sostituzione dei motivi - Requisito di un periodo minimo di anzianità)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Irmantas Šimonis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. V. Vilkas)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e K. Herrmann, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione con la quale quest'ultima, nel corso di un procedimento di selezione per coprire un posto oggetto dell'avviso di posto vacante n. COM/2007/142, ha rinunciato a chiedere il trasferimento del ricorrente alla Commissione e l'ha eliminato dal procedimento di selezione.
Dispositivo
La decisione con cui la Commissione europea ha eliminato il sig. Šimonis dal procedimento di selezione previsto dall'avviso di posto vacante n. COM/2007/142, rinunciando a chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea il suo trasferimento, è annullata.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 79 del 29/03/2008, pag. 36.