Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

25 marzo 2010


Causa F‑47/08


Willy Buschak

contro

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

«Funzione pubblica — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Descrizione dell’impiego di vicedirettore — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Interesse ad agire — Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Buschak chiede, da una parte, l’annullamento della decisione che modifica la descrizione dell’impiego di vicedirettore della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e, per quanto necessario, l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, dall’altra, la condanna dell’Eurofound a versargli EUR 50 000 a titolo di risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato all’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni proposto in assenza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto — Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Perché un agente, o un ex agente, possa validamente proporre un ricorso ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, egli deve provare un interesse personale all’annullamento dell’atto impugnato. Per giunta, la valutazione di tale interesse deve essere effettuata non in astratto, ma alla luce della situazione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Dato che la descrizione dell’impiego di un agente pregiudica, in linea di principio, l’interesse di tale agente solo nel periodo in cui svolge le sue funzioni in tale impiego, il ricorso di annullamento di una decisione modificativa di tale descrizione, proposto dall’agente successivamente alla cessazione dall’esercizio delle sue funzioni nel detto impiego, è irricevibile, a meno che il ricorrente non dimostri l’esistenza di una circostanza particolare che provi un interesse personale e attuale ad agire a tal fine.

(v. punti 25 e 27)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1998, causa T‑97/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑621 e II‑1879, punti 23 e 26), e 21 febbraio 2006, cause riunite T‑200/03 e T‑313/03, V/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑15 e II‑A‑2‑57, punto 181)

Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punti 41 e 42); 19 ottobre 2006, causa F‑114/05, Combescot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑115 e II‑A‑1‑435, punti 44 e 46), e 25 settembre 2008, causa F‑44/05, Strack/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑303 e II‑A‑1‑1609, punto 74)

2.      Nelle cause di personale, la domanda diretta al risarcimento di un danno dev’essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento a sua volta respinta vuoi in quanto irricevibile vuoi in quanto infondata.

(v. punto 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II‑2145, punto 34); 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 69), e 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punto 103)

Tribunale della funzione pubblica: 13 luglio 2006, causa F‑5/06, E/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑93 e II‑A‑1‑337, punto 57), e 12 marzo 2009, causa F‑104/06, Arpaillange e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑57 e II‑A‑1‑273, punto 137)

3.      Qualora il preteso danno non risulti da un atto di cui venga chiesto l’annullamento, ma da più illeciti e omissioni asseritamente commessi dall’amministrazione, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire tale danno.

(v. punto 39)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 luglio 1993, cause riunite T‑17/90, T‑28/91 e T‑17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II‑841, punto 47), e 11 maggio 2005, causa T‑25/03, de Stefano/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑573, punto 78)

Tribunale della funzione pubblica: Schmit/Commissione, cit., punto 48