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Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, cause riunite T-722/15, T-723/15 e T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. e a./Commissione europea,

(Causa C-171/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V., Genossenschaftsverband Bayern e.V., Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare infondato il primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per i restanti motivi di ricorso;

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute nel procedimento di primo grado e nel procedimento di impugnazione, ovvero, in subordine, in caso di rinvio al Tribunale, riservare la decisione relativa alle spese sostenute nel procedimento di primo grado e nel procedimento di impugnazione sino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 56 a 64 della sentenza impugnata, nel definire i requisiti che deve soddisfare il contenuto della decisione di avvio, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n.659/19991 nonché della relativa giurisprudenza dell’Unione europea: La fonte dei finanziamenti di un aiuto è indicata in una decisione di avvio solo eccezionalmente e in circostanze speciali.

Secondo motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 47 a 53 e 56 della sentenza impugnata, ha erroneamente interpretato la decisione di avvio e, così facendo, non ha sufficientemente motivato come anche non ha risposto agli argomenti della Commissione; in realtà, la decisione di avvio comprende il metodo di finanziamento mediante risorse di bilancio.

Terzo motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 2, del TFUE e della giurisprudenza dell’Unione europea, statuendo che i diritti di partecipazione dei terzi costituiscono una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE.

Quarto motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 70 a 72 della sentenza impugnata, ha erroneamente interpretato il diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 assieme alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione circa le conseguenze della violazione di un diritto di partecipazione, stabilendo, che una dichiarazione degli interessati sulla questione se le risorse di bilancio costituiscano una risorsa statale avrebbe potuto modificare il risultato del procedimento. In tale ambito, il Tribunale ha, inoltre, erroneamente interpretato il concetto di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha snaturato i fatti constatati nella decisione impugnata e esposti dinanzi ad esso e ha omesso di esaminare gli argomenti presentati dalla Commissione dinanzi al Tribunale.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, GU 1999, L 83, pag. 1