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Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Credito Fondiario SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 novembre 2018, causa T-661/16, Credito Fondiario / CRU

(Causa C-69/19 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Credito Fondiario SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani, A. Neri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico

Intervenienti: Repubblica italiana, Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza impugnata e rimettere la causa al Tribunale;

condannare il CRU al pagamento delle spese del procedimento d’impugnazione e di quelle di cui al procedimento T-661/16;

in subordine, annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui condanna Credito Fondiario a farsi carico delle spese del CRU, e statuire sulle spese del procedimento di primo grado secondo equità.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ritiene che l’ordinanza impugnata sia viziata da numerosi errori di diritto, che configurano sia vizi del giudizio che vizi di procedura.

I. Erronea qualificazione giuridica dei fatti. Difetto di motivazione.

Il Tribunale ha errato a qualificare i fatti di causa ai sensi della giurisprudenza che prevede che in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto, a condizione che ne abbia chiesto il testo entro un termine ragionevole.

In particolare, il Tribunale ha erroneamente valutato che il ricorrente abbia preso conoscenza delle due decisioni del CRU mediante le due note di Banca d’Italia del 3 maggio e del 27 maggio 2016. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente valutato che il ricorrente non si sia attivato entro un termine ragionevole per ottenere le due decisioni del CRU. Il Tribunale non ha adeguatamente considerato il contesto di incertezza giuridica. Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente accertato la tardività del ricorso alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie.

II. Erronea interpretazione ed applicazione della giurisprudenza sul “termine ragionevole”

La valutazione di tardività del ricorso compiuta dal Tribunale è viziata anche in ragione dell’erronea interpretazione (e della conseguente erronea applicazione al caso di specie) della giurisprudenza relativa alla durata ragionevole del termine entro il quale l’interessato si deve attivare per ottenere la decisione da impugnare.

III. Violazione dei diritti di difesa del ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 126 del Regolamento di procedura del Tribunale

Pur avendo disposto numerosi mezzi istruttori e misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale non ha invitato le parti a presentare osservazioni circa la questione della tempestività del ricorso. Il Tribunale ha affrontato la questione della tardività per la prima volta nell’ordinanza, ponendo tale questione a fondamento del rigetto del ricorso, senza avere messo le parti, e in particolare il ricorrente, nella condizione di dedurre e contraddire sul punto.

Inoltre, il Tribunale ha adottato l’ordinanza in applicazione dell’art. 126 del Regolamento di procedura del Tribunale (“RPT”), sebbene fosse evidente, per varie ragioni, che il motivo di irricevibilità posto a base dell’ordinanza di rigetto non era manifesto.

Pertanto, il Tribunale ha violato i diritti di difesa del ricorrente.

IV. Erronea valutazione dell’irricevibilità della domanda presentata ai sensi dell’art. 277 TFUE

L’erroneità delle valutazioni con cui il Tribunale ha accertato l’irricevibilità della domanda di annullamento comporta, automaticamente, l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha accertato l’irricevibilità della domanda del ricorrente diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del regolamento n. 2015/631 . Infatti, il Tribunale ha considerato che la seconda domanda fosse necessariamente accessoria rispetto alla domanda principale di annullamento, e che pertanto la manifesta irricevibilità del ricorso di annullamento determinasse automaticamente la manifesta irricevibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del regolamento n. 2015/63.

V. Erronea valutazione relativa alla condanna alle spese. Violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 135 RPT

In subordine, il ricorrente impugna l’ordinanza nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato a farsi carico delle spese sostenute dal CRU.

Secondo il ricorrente, per ragioni di equità, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 135 RPT e compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 135, par. 1 RPT o, se del caso, condannare il CRU a farsi carico di almeno una parte delle spese sostenute dal ricorrente, ai sensi dell’art. 135, par. 2 RPT.

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1     Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).