Language of document : ECLI:EU:F:2007:12

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

16 gennaio 2007

Causa F‑126/05

Andrea Borbély

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Rimborso spese – Indennità di prima sistemazione – Indennità giornaliera – Spese di viaggio all’entrata in servizio – Luogo di assunzione – Competenza a conoscere della legittimità e del merito»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Borbély chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione con cui le viene negato il beneficio dell’indennità giornaliera e dell’indennità di prima sistemazione, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della sua entrata in servizio, e, dall’altra parte, la condanna della Commissione al versamento delle dette indennità, nonché il rimborso delle predette spese di viaggio.

Decisione: La decisione della Commissione del 2 marzo 2005 è annullata nella parte in cui viene negata alla ricorrente l’indennità di prima sistemazione prevista all’art. 5, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto e l’indennità giornaliera prevista all’art. 10, n. 1, del medesimo allegato. La Commissione è condannata a versare alla ricorrente, conformemente alle norme statutarie vigenti, gli importi di tali indennità, maggiorati degli interessi di mora, a partire dalle date alle quali queste ultime erano rispettivamente dovute e sino alla data dell’effettivo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti. Per il resto, il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Rimborso spese – Indennità di prima sistemazione – Indennità giornaliera

(Statuto dei funzionari, allegato VII, artt. 5 e 10; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari – Rimborso spese – Spese di viaggio dal luogo di assunzione al luogo della sede di servizio

[Statuto dei funzionari, allegato VII, artt. 4, 5, 7, n. 1, lett. a), e 10]

3.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione all’amministrazione – Competenza anche di merito – Domanda di pagamento

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1; allegato VII, artt. 5 e 10)

1.      La soppressione da parte del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari nonché il regime applicabile agli altri agenti, della prima condizione alternativa dell’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto, che subordinava la concessione dell’indennità di prima sistemazione al riconoscimento del diritto all’indennità di dislocazione, può tutt’al più essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso ripristinare la parità, per quanto riguarda le condizioni di concessione dell’indennità di prima sistemazione, tra tutte le persone che entrano in servizio in un’istituzione comunitaria dopo aver abitato o lavorato sul territorio dello Stato in cui tale istituzione si trova. D’ora in poi, le persone che, prima della loro entrata a far parte della funzione pubblica comunitaria, lavoravano per uno Stato o per un’organizzazione internazionale debbono, così come gli altri funzionari comunitari, provare che soddisfano la condizione unica prevista all’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto, nella sua nuova versione, cioè essere stati tenuti a cambiare residenza per adempiere gli obblighi dell’art. 20 dello Statuto. Tuttavia, una tale equiparazione tra due categorie di funzionari non significa affatto che il legislatore abbia anche voluto modificare il contenuto stesso della condizione in questione, che è enunciata esattamente negli stessi termini sia nella precedente che nella nuova versione dell’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto. Il termine «residenza» deve pertanto essere sempre compreso nel senso che designa il centro degli interessi del funzionario o dell’agente.

La residenza effettiva costituisce solo un fattore che, tra gli altri, determina il centro degli interessi del funzionario. Tale interpretazione è corroborata dalla finalità dell’art. 5 dell’allegato VII dello Statuto, che la modifica delle condizioni di concessione dell’indennità di prima sistemazione non aveva per effetto o per oggetto di alterare, cioè compensare gli oneri connessi alla situazione del funzionario nominato in ruolo, il quale, passando da una situazione precaria a una situazione definitiva, deve, pertanto, essere in grado di risiedere e di integrarsi nel luogo della sua sede di servizio in modo stabile e duraturo per un periodo indeterminato, ma considerevole. Di conseguenza, l’esistenza di una residenza provvisoria, in particolare a fini lavorativi, nel luogo in cui si trova l’istituzione presso cui si presta servizio non è, in ogni caso, in contrasto con lo scopo perseguito dall’indennità di prima sistemazione, la quale corrisponde a esigenze a cui non sono normalmente assoggettate le persone il cui centro di interessi coincide con la loro sede di servizio.

Lo stesso deve valere per quanto riguarda l’indennità giornaliera, la cui finalità è quella di compensare le spese e gli inconvenienti provocati dalla precarietà del funzionario in prova, in particolare nel caso in cui debba conservare nel contempo la sua precedente residenza, e ciò tanto più in quanto occorre interpretare allo stesso modo la condizione attinente all’obbligo di cambiare residenza nell’ambito degli artt. 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto.

(v. punti 44 e 47‑49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, causa T‑74/95, Monteiro da Silva/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑583 e II‑1559, punti 63 e 64); 12 dicembre 1996, causa T‑137/95, Mozzaglia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑619 e II‑1657, punto 57); 20 agosto 1998, causa T‑132/97, Collins/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑469 e II‑1379, punto 41); 13 dicembre 2004, causa T‑251/02, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑359 e II‑1643, punto 100); 13 settembre 2005, causa T‑283/03, Recalde Langarica/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑235 e II‑1075, punto 176)

2.      Al fine di tener conto della finalità dell’art. 7, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto, che mira a far sopportare dal datore di lavoro le spese di viaggio che il funzionario ha dovuto sostenere al fine di raggiungere il luogo della sua sede di servizio a partire dal suo luogo di assunzione, la ricerca del centro degli interessi del funzionario, che determina la sua residenza abituale, e con ciò stesso il suo luogo di assunzione, dove, così come viene fatto per determinare la residenza abituale ai fini dell’applicazione dell’art. 4 dell’allegato VII dello Statuto, accordare un’importanza del tutto particolare alla residenza effettiva dell’interessato, in particolare al suo luogo di lavoro al momento della sua assunzione. Il funzionario non può così esporsi a spese del genere se, qualunque sia il centro dei suoi interessi ai sensi degli artt. 5 e 10 dell’allegato VII dello Statuto, egli si trovava già, al momento della sua assunzione, in particolare per motivi di lavoro, nel luogo della sua futura sede di servizio.

Non diversamente avverrebbe anche se il futuro funzionario si fosse assentato dal suo luogo di lavoro precedente per un breve periodo prima della sua entrata in servizio, facendo, ad esempio, uso del suo diritto di congedo annuale, al fine di ritornare al paese del centro dei suoi interessi. Le spese da lui eventualmente sostenute in seguito per tornare al suo luogo di lavoro precedente che, del resto, sarebbe anche il luogo di esercizio delle sue future funzioni per un’istituzione comunitaria, non potrebbero dar luogo ad un rimborso ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), dell’allegato VII dello Statuto. Infatti, il rimborso di queste spese, occasionate dal funzionario stesso, non corrisponde alla finalità di questa disposizione.

(v. punti 66‑68)

Riferimento:

Corte: 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. I‑4295, punto 22)

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1992, causa T‑63/91, Benzler/Commissione (Racc. pag. II‑2095, punti 23 e 24); Monteiro da Silva, precitata, punti 70 e 71; 28 settembre 1999, causa T‑28/98, J/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑185 e II‑973, punto 47); 25 ottobre 2005, causa T‑299/02, Dedeu i Fontcuberta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑303 e II‑1377, punto 77)

3.      Il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione comunitaria imponendo a quest’ultima di adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta. Tuttavia, nelle controversie di carattere pecuniario, il giudice comunitario dispone di una competenza anche di merito, ai sensi dell’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, che gli consente di condannare l’istituzione convenuta al pagamento di importi determinati e maggiorati, se del caso, di interessi di mora.

Nell’ambito di un ricorso d’annullamento contro il diniego di concedere al ricorrente il beneficio dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera, il capo della domanda diretto alla condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti in base a queste due indennità, maggiorati degli interessi di mora, è sufficientemente preciso e dev’essere dichiarato ricevibile anche se il ricorrente non ha presentato alcun calcolo degli importi reclamati, in quanto questi ultimi sono direttamente e obiettivamente determinabili in applicazione di due parametri chiari e non contestabili, cioè lo stipendio base del ricorrente e il riconoscimento o meno al suo diritto all’assegno di famiglia, al momento e durante i periodi pertinenti per ciascuna delle disposizioni che prevedono tali indennità.

(v. punti 71 e 72)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 33); 8 luglio 1998, causa T‑130/96, Aquilino/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑351 e II‑1017, punto 39); 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punti 32 e 33); 18 settembre 2002, causa T‑29/01, Puente Martín/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑833, punto 87); 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑167, punto 63)