Language of document : ECLI:EU:T:2019:613

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

17 settembre 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Direttiva 2003/96/C – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – Carattere selettivo – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 – Legittimo affidamento – Presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Motivazione contraddittoria»

Nelle cause riunite T‑119/07 e T‑207/07,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello e P. Garofoli, avvocati dello Stato,

ricorrente nella causa T‑119/07,

Eurallumina SpA, con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata inizialmente da L. Martin Alegi, R. Denton ed E. Cormack, successivamente da L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis e L. Philippou, solicitors,

ricorrente nella causa T‑207/07,

contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T‑119/07, da V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte e K. Walkerová, in qualità di agenti, e, nella causa T‑207/07, inizialmente da V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte e K. Walkerová, successivamente da N. Khan e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto varie domande basate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29), nei limiti in cui essa accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a partire dal 1° gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto o l’annullamento o la sospensione del suo versamento,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti antecedenti alla presentazione del ricorso

1        L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio. Essa è ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione la cui ultima fase consiste nella calcinazione. L’allumina calcinata è utilizzata per oltre il 90% per la fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto a ulteriori lavorazioni e utilizzato in applicazioni chimiche. Per la produzione di allumina possono essere utilizzati, come combustibile, oli minerali.

2        Vi è un solo produttore di allumina in Irlanda, un solo produttore in Italia e un solo produttore in Francia. Si tratta, in Italia, di Eurallumina SpA, con sede in Sardegna. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Grecia, in Spagna, in Ungheria e nel Regno Unito.

3        Analogamente alla Repubblica francese e all’Irlanda, la Repubblica italiana ha esentato dall’accisa le imprese che utilizzano oli minerali per la produzione di allumina nel suo territorio.

4        La tassazione degli oli minerali è stata oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea dopo l’entrata in vigore della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, sull’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU 1992, L 316, pag. 12). L’utilizzo di oli minerali per la produzione di allumina non era escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 92/81, né ha costituto l’oggetto di un’esenzione obbligatoria o facoltativa a norma dell’articolo 8 di tale medesima direttiva.

5        L’articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU 1992, L 316, pag. 19), fissava l’aliquota minima dell’accisa sull’olio combustibile pesante, che gli Stati membri dovevano applicare dal 1° gennaio 1993.

6        Tuttavia, con diverse decisioni, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato la Repubblica francese, l’Irlanda e la Repubblica italiana a esonerare dalle accise gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna. L’ultima decisione del Consiglio a tal riguardo è la decisione 2001/224/CE, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU 2001, L 84, pag. 23), che autorizza le esenzioni fino al 31 dicembre 2006.

7        Con le decisioni C(2001) 3296, C(2001) 3300 e C(2001) 3295, del 30 ottobre 2001 (GU 2002, C 30, pagg. 17, 21 e 25), la Commissione delle Comunità Europee ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE nei confronti delle esenzioni dall’accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna.

8        Nell’ambito del procedimento d’indagine formale avviato con la decisione C(2001) 3300, sono avvenuti scambi di corrispondenza tra la Commissione, gli Stati membri interessati, l’Associazione europea dell’alluminio e i beneficiari degli aiuti, segnatamente Eurallumina.

9        La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51), ha abrogato la direttiva 92/81 nonché la direttiva 92/82 con effetto dal 31 dicembre 2003. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96, quest’ultima non si applica a determinati usi dei prodotti energetici, in particolare agli usi combinati dei prodotti energetici. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, di tale medesima direttiva, l’uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato. L’uso dell’olio combustibile pesante per la produzione di allumina rientra in questa categoria. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2004, l’aliquota minima dell’accisa sull’olio combustibile pesante non si applica più al carburante utilizzato nella produzione di allumina. Inoltre, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 prevede che, in deroga alle disposizioni di tale direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II e che, previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l’autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell’allegato II. Tale ultimo allegato prevede un’esenzione dall’accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato come combustibile nella produzione di allumina, per la Francia, nella regione di Gardanne, per l’Irlanda, nella regione di Shannon e, per l’Italia, in Sardegna.

10      Con la decisione 2006/323/CE, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine avviato con la decisione C(2001) 3300, per quanto riguardava l’aiuto concesso per il periodo fino al 31 dicembre 2003, ossia fino all’entrata in vigore della direttiva 2003/96, dichiarando una parte dell’aiuto incompatibile con il mercato comune (in prosieguo: la «decisione allumina I»). Al punto 92 della decisione allumina I, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento per quanto riguardava il periodo a partire dal 1° gennaio 2004, ossia il periodo successivo all’entrata in vigore della direttiva 2003/96. Come per il periodo precedente, la Commissione ha indicato, nella decisione di estensione del procedimento, di nutrire dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), nonché con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001»).

11      La decisione allumina I è stata trasmessa alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana con lettere dell’8 dicembre 2005 (D/206670, D/206671 e D/206673). Essa è stata indirizzata ai beneficiari interessati e all’Associazione europea dell’alluminio con lettere del 23 gennaio 2006 (D/50525, D/50526, D/50527 e D/50528).

12      I tre Stati membri e due beneficiari hanno ciascuno presentato un ricorso avverso la decisione allumina I, ricorsi che sono stati iscritti a ruolo con i numeri T‑50/06 (Irlanda), T‑56/06 (Francia), T‑60/06 (Italia), T‑62/06 (Eurallumina) e T‑69/06 (Aughinish Alumina Ltd; in prosieguo: «Aughinish») (in prosieguo, congiuntamente: le «cause allumina I»). Il beneficiario irlandese, Aughinish, ha inoltre presentato domanda per la sospensione dell’esecuzione della decisione mediante procedimento sommario. Tale domanda è stata registrata con il numero T‑69/06 R. Con ordinanza del 2 agosto 2006, Aughinish Alumina/Commissione (T‑69/06 R, non pubblicata, EU:T:2006:225), il Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

13      La decisione allumina I è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 4 maggio 2006 e i terzi interessati sono stati invitati a presentare osservazioni sulla decisione di estensione del procedimento con una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 maggio 2006. La Commissione ha ricevuto osservazioni da Aughinish, con lettera del 9 giugno 2006 (protocollata il medesimo giorno con il numero A/34490), e da Eurallumina, con lettera datata 24 luglio 2006 (protocollata il 25 luglio 2006 con il numero A/35967). Quest’ultima lettera è stata inviata e ricevuta solo dopo il termine di un mese fissato nell’invito a presentare osservazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Di conseguenza, con lettera del 2 agosto 2006 (D/56648), la Commissione ha informato Eurallumina che, in linea di principio, non era obbligata a prendere in considerazione tali osservazioni; a tale lettera, Eurallumina ha risposto con lettera del 3 agosto 2006 (protocollata il 4 agosto 2006 con il numero A/36269).

14      Le osservazioni di Aughinish sono state trasmesse alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana con lettere del 20 giugno 2006 (D/55106, D/55107 e D/55109).

15      La Repubblica francese e l’Irlanda hanno chiesto una proroga del termine fissato per presentare le proprie osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento, richiesta che la Commissione ha accettato. La Repubblica francese ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 14 febbraio 2006 (protocollata il 15 febbraio 2006 con il numero A/31248). Con lettere del 9 marzo 2006 (D/52054 e D/52055) la Commissione ha ricordato all’Irlanda e alla Repubblica italiana il suo invito a presentare osservazioni. L’Irlanda e la Repubblica italiana hanno rispettivamente presentato le proprie osservazioni con lettere del 12 aprile (protocollata il 18 aprile 2006 con il numero A/32940) e del 17 maggio 2006 (protocollata il 18 maggio 2006 con il numero A/33852).

16      Con messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2006, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione di non avere altre osservazioni tenuto conto delle osservazioni di Aughinish.

17      La Repubblica francese ha commentato le osservazioni di Aughinish con lettera del 27 luglio 2006 (protocollata il 28 luglio 2006 con il numero A/35952).

18      Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/375/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29; in prosieguo: la «decisione allumina II»).

19      Il dispositivo della decisione allumina II enuncia quanto segue:

«Articolo 1

Le esenzioni dall’accisa concesse dal 1° gennaio 2004 dalla [Repubblica francese], dall’Irlanda e dall[a Repubblica italiana] per gli oli pesanti combustibili utilizzati nella produzione di allumina costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Articolo 2

Gli aiuti di cui all’articolo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato nei limiti in cui i beneficiari paghino almeno il 20% dell’accisa che sarebbe altrimenti dovuta oppure il livello minimo stabilito dalla direttiva 2003/96/CE di 15 EUR per 1 000 kg, qualunque sia il valore inferiore, e a condizione che la durata dell’aiuto sia al massimo di 10 anni.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all’articolo 1 sono incompatibili con il mercato comune nei limiti in cui i beneficiari non pagano almeno il 20% dell’accisa che sarebbe altrimenti dovuta oppure il livello mimino determinato dalla direttiva 2003/96/CE di 15 EUR per 1 000 kg, qualunque sia il valore inferiore.

Articolo 4

1.      La [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] adottano le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 3 illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari.

2.      Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l’immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione.

3.      Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è diventato disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero effettivo. Si applicano gli interessi composti in conformità delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

4.      La [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] annullano tutti i pagamenti degli aiuti in sospeso di cui all’articolo 3 con effetto dalla data di notifica della presente decisione.

5.      La [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] provvedono ad attuare la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.

Articolo 5

La [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] sospendono il pagamento degli aiuti di cui all’articolo 2, ai beneficiari che non abbiano ancora rimborsato, con gli interessi, gli aiuti ritenuti incompatibili con il mercato comune a norma della decisione [allumina I] e gli aiuti di cui all’articolo 3 della presente decisione, ove siano stati illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari.

Articolo 6

1.      La [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] informano la Commissione dell’avanzamento del procedimento nazionale di esecuzione della presente decisione fino al suo completamento.

2.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] comunicano alla Commissione l’importo totale da recuperare presso i beneficiari, specificando il dovuto per capitale e interessi mediante la tabella in allegato e trasmettono una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione. Entro lo stesso termine trasmettono alla Commissione tutti i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.

3.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] trasmettono alla Commissione documentazione comprovante di aver ottemperato all’articolo 6.

4.      Decorsi i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, la [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] presentano, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi ad essa. La relazione precisa inoltre gli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

La Repubblica francese, l’Irlanda e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione».

20      La decisione allumina II è stata trasmessa a Eurallumina dalle autorità doganali italiane, con lettera del 20 marzo 2007, ricevuta da Eurallumina il 26 marzo 2007.

 Fatti successivi alla presentazione del ricorso

21      Con sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06 e T‑69/06, non pubblicata, EU:T:2007:383), il Tribunale ha riunito le cause allumina I ai fini della sentenza, ha annullato la decisione allumina I, in base al rilievo che, in tale decisione, la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda la mancata applicazione nel caso di specie dell’articolo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU 1999, L 83, pag. 1), e, nella causa T‑62/06, ha respinto il ricorso per il resto.

22      Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto impugnazione con ricorso del 26 febbraio 2008.

23      Con sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), la Corte ha annullato la sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06, non pubblicata, EU:T:2007:383), nella parte in cui il Tribunale aveva annullato la decisione allumina I, ha rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

24      Con sentenza del 21 marzo 2012, Irlanda/Commissione (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), il Tribunale ha annullato la decisione allumina I nella parte in cui accertava ovvero si fondava sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall’Irlanda e dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2003 costituivano aiuti di Stato a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e nella parte in cui ordinava alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dette esenzioni presso i beneficiari delle stesse nella misura in cui questi ultimi non avevano versato un’accisa pari ad almeno EUR 13,01 per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

25      Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto impugnazione con ricorso del 1° giugno 2012.

26      Con sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Corte ha annullato la sentenza del 21 marzo 2012, Irlanda/Commissione (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), ha rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

27      Con le sentenze del 22 aprile 2016, Irlanda e Aughinish Alumina/Commissione (T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227), del 22 aprile 2016, Francia/Commissione (T‑56/06 RENV II, EU:T:2016:228), e del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione (T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233), il Tribunale ha respinto i ricorsi nelle cause allumina I.

28      Con ricorso dell’8 giugno 2016, Eurallumina ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione (T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233). La Repubblica italiana ha poi proposto un’impugnazione incidentale avverso tale medesima sentenza.

29      Con ricorso del 4 luglio 2016, Aughinish ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Aughinish Alumina/Commissione (T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227). L’Irlanda, dopo averlo chiesto, è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni di Aughinish, dopo aver anch’essa impugnato, con ricorso datato 5 luglio 2016, la sentenza del 22 aprile 2016, Irlanda e Aughinish Alumina/Commissione (T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227).

30      Con ordinanze del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione (C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952), del 7 dicembre 2017, Aughinish Alumina/Commissione (C‑373/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:953), e del 7 dicembre 2017, Irlanda/Commissione (C‑369/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:955), tutte le suddette impugnazioni sono state respinte.

 Procedimento e conclusioni delle parti

31      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile e il 7 giugno 2007, la Repubblica italiana ed Eurallumina hanno proposto ciascuna un ricorso avente ad oggetto l’annullamento, in applicazione dell’articolo 230 CE, della decisione allumina II, ricorsi che sono stati registrati rispettivamente con i numeri T‑119/07 e T‑207/07.

32      Il 9 luglio e il 5 settembre 2007 la Commissione ha depositato i controricorsi rispettivi nelle cause T‑119/07 e T‑207/07.

33      Con ordinanze del 13 settembre e del 19 ottobre 2007, sentite le parti, il procedimento è stato sospeso rispettivamente, nella causa T‑119/07, fino alla decisione del Tribunale che definisce il giudizio nella causa T‑60/06 e, nella causa T‑207/07, fino alla decisione del Tribunale che definisce il giudizio nella causa T‑62/06.

34      Con ordinanze del 24 aprile 2008, sentite le parti, il procedimento è stato nuovamente sospeso, rispettivamente nelle cause T‑119/07 e T‑207/07, fino alla decisione della Corte che definisce il giudizio nella causa C‑89/08 P.

35      Con ordinanze del 24 marzo 2010, sentite le parti, il procedimento è stato di nuovo sospeso, rispettivamente nelle cause T‑119/07 e T‑207/07, fino alla pronuncia delle decisioni che definiscono le cause T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV e fino alle decisioni che sarebbero adottate dalla Corte nel caso d’impugnazioni proposte avverso tali decisioni.

36      A seguito della decisione adottata alla conferenza plenaria del 26 settembre 2016 relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni, le cause T‑119/07 e T‑207/07 sono state attribuite alla Prima Sezione.

37      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale, nelle cause T‑119/07 e T‑207/07, ha adottato una misura di organizzazione del procedimento consistente nel sentire le parti sulle conseguenze che esse traevano, rispettivamente, per tali cause, dalle ordinanze del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione (C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952), del 7 dicembre 2017, Aughinish Alumina/Commissione (C‑373/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:953), e del 7 dicembre 2017, Irlanda/Commissione (C‑369/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:955). Le parti hanno ottemperato a tale misura nei termini impartiti. Nella sua risposta, Eurallumina ha confermato solo i primi tre motivi dedotti ai punti da 4.1 a 6.6 del ricorso nella causa T‑207/07. Inoltre, in tale risposta, Eurallumina si è avvalsa di un motivo vertente sul fatto che l’aiuto di cui, secondo la decisione allumina II, sarebbe stata beneficiaria non era imputabile alla Repubblica italiana ma all’Unione.

38      Il 3 aprile 2018 la Repubblica italiana ed Eurallumina hanno rispettivamente depositato la replica nelle cause T‑119/07 e T‑207/07. Nella sua replica, Eurallumina ha indicato di non confermare, nell’ambito del terzo motivo dedotto nel ricorso, la censura vertente su una violazione del punto 51, paragrafo 1, lettera a), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001. La Repubblica italiana, invece, ha precisato, nella sua replica, che non era intenzionata a rinunciare ad alcuno dei motivi del suo ricorso.

39      Il 5 giugno 2018 la Commissione ha depositato le rispettive controrepliche nelle cause T‑119/07 e T‑207/07.

40      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2018, la Repubblica italiana ed Eurallumina hanno chiesto rispettivamente lo svolgimento di un’udienza di discussione nelle cause T‑119/07 e T‑207/07, conformemente all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

41      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di invitare le parti a presentare le proprie osservazioni in merito a una riunione delle cause T‑119/07 e T‑207/07 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio, di avviare la fase orale del procedimento in tali medesime cause e, nell’ambito di misure d’organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a quesiti scritti.

42      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 e il 5 febbraio 2019, le parti hanno presentato le proprie osservazioni in merito a una riunione delle cause T‑119/07 e T‑207/07 e hanno risposto ai quesiti scritti del Tribunale.

43      Con decisione del Presidente della Prima Sezione del Tribunale del 6 febbraio 2019, le cause T‑119/07 e T‑207/07 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio, conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

44      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 26 marzo 2019.

45      Nella causa T‑119/07, la Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione allumina II;

–        condannare la Commissione alle spese.

46      Nella causa T‑207/07, Eurallumina chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale,

–        alternativamente annullare integralmente la decisione allumina II oppure ordinare che l’esenzione dall’accisa di cui ha beneficiato, conformemente alla decisione 2001/224 era legittima fino al 31 dicembre 2006 e che non doveva essere considerata un aiuto di Stato che deve essere recuperato o dichiarare che l’aiuto di Stato che deve essere recuperato è limitato a un massimo di EUR 3 per 1 000 kg;

–        o annullare gli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione allumina II nella parte in cui la riguardano oppure dichiarare che l’esenzione dall’accisa di cui ha beneficiato, conformemente alla decisione 2001/224, era legittima fino al 31 dicembre 2006 e non doveva essere considerata un aiuto di Stato che deve essere recuperato oppure dichiarare che l’aiuto di Stato che deve essere recuperato è limitato a un massimo di EUR 3 per 1 000 kg.

–        in subordine, modificare gli articoli 5 e 6 della decisione allumina II nella parte in cui la riguardano, di modo che l’esenzione dalle accise di cui ha beneficiato non sia più considerata un aiuto di Stato che deve essere rimborsato;

–        condannare la Commissione alle spese.

47      Nelle cause riunite T‑119/07 e T‑207/07, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare rispettivamente la Repubblica italiana ed Eurallumina alle spese.

 In diritto

48      I ricorsi nelle cause riunite T‑119/07 e T‑207/07 hanno ad oggetto, in sostanza, domande di annullamento, totale o parziale, della decisione allumina II, nei limiti in cui quest’ultima accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana, a partire dal 1° gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna e condanna la Repubblica italiana a recuperare detto aiuto o ad annullarne o sospenderne il versamento (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Sui motivi dedotti dalla Repubblica italiana a sostegno del ricorso nella causa T119/07

49      A sostegno delle sue conclusioni, la Repubblica italiana deduce cinque motivi. Il primo motivo verte su una violazione o falsa applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, nonché su una motivazione contraddittoria. Il secondo motivo riguarda una violazione o falsa applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, CE nonché degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Il terzo motivo verte su una falsa applicazione della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 nonché su una erronea motivazione. Il quarto motivo si basa su una violazione del principio del legittimo affidamento e della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni. Il quinto motivo verte su una contraddittorietà della motivazione.

 Sul primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana

50      La Repubblica italiana contesta alla Commissione di aver violato o di aver applicato erroneamente l’articolo 87, paragrafo 1, CE e di aver motivato in modo contraddittorio la decisione impugnata, qualificando come aiuto di Stato l’esenzione dall’accisa di cui Eurallumina aveva già beneficiato o doveva ancora beneficiare tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 (in prosieguo: l’«esenzione controversa») nonché, in ogni caso, rifiutando di accertare che l’esenzione controversa era stata autorizzata dalla direttiva 2003/96. Secondo la Repubblica italiana, l’esenzione controversa non costituiva un aiuto di Stato, poiché rientrava pienamente nella natura e nella struttura generale del sistema italiano di tassazione dell’energia. Essa si sarebbe applicata, in generale e senza connotazione territoriale, a tutte le aziende che impiegavano o intendessero impiegare oli minerali come combustibile per la produzione di allumina in Italia, ai sensi del punto 14 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (supplemento ordinario alla GURI n. 48, del 29 novembre 1995). Secondo la Repubblica italiana, il primo motivo non può essere respinto sulla scorta delle affermazioni di cui al punto 62 dell’ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione (C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952). Quest’ultimo non affermerebbe la sussistenza cumulativa delle condizioni relative alla configurazione dell’aiuto di Stato di cui all’articolo 87 CE nel caso di specie. Orbene, l’esenzione controversa non potrebbe, in alcun modo, falsare la concorrenza nel mercato comune, né sul piano regionale né su quello materiale, in quanto l’attività di cui trattasi si sarebbe potuta realizzare solo in Sardegna e avrebbe riguardato prodotti molto specifici e non sostituibili.

51      La Commissione respinge gli argomenti della Repubblica italiana e chiede il rigetto del primo motivo.

52      Nell’ambito del primo motivo, la Repubblica italiana deduce, in sostanza, quattro censure, vertenti, la prima, su una contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la qualificazione dell’esenzione controversa come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, la seconda, su un’applicazione erronea del criterio di qualificazione di una misura come aiuto di Stato, in diritto comunitario, fondato sulla selettività di tale misura, la terza, su un’erronea applicazione degli altri criteri di questa stessa qualificazione, in particolare quello fondato sull’incidenza sulla concorrenza, e, la quarta, su un errore consistente, per la Commissione, nel non aver tenuto conto, nella decisione impugnata, del fatto che l’esenzione controversa era stata autorizzata dalla direttiva 2003/96 fino al 31 dicembre 2006.

53      Occorre innanzitutto esaminare le due eccezioni d’irricevibilità sollevate dalla Commissione relativamente al primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana. La prima riguarda unicamente la terza censura. La seconda verte sulle altre tre censure.

54      In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 90 del regolamento di procedura, la Repubblica italiana ha chiesto il rigetto delle eccezioni d’irricevibilità sollevate dalla Commissione.

55      Per quanto attiene alla prima eccezione d’irricevibilità, diretta contro la terza censura e fondata sulla novità di tale censura, si deve osservare che il ricorso nella causa T‑119/07 è stato proposto il 16 aprile 2007, mentre era ancora in vigore il regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. La questione se la censura controversa sia ricevibile deve pertanto essere esaminata alla luce delle disposizioni di detto regolamento di procedura.

56      Dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 emerge che l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere dichiarato ricevibile un motivo che costituisce un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenta una connessione stretta con quest’ultimo. Un’analoga soluzione si impone per una censura formulata a sostegno di un motivo (sentenza del 21 marzo 2002, Joynson/Commissione, T‑231/99, EU:T:2002:84, punto 156).

57      Il ricorso depositato dalla Repubblica italiana presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2007 non conteneva nessun motivo o censura che fossero derivati, in sostanza, da un’applicazione erronea dei criteri di qualificazione di una misura come aiuto di Stato, in forza del diritto comunitario, diversi dalla selettività della misura di cui trattasi. La terza censura non costituiva nemmeno un ampliamento di un motivo o di una censura che sarebbero stati precedentemente indicati, direttamente o implicitamente, nel ricorso depositato il 16 aprile 2007 e che avrebbero presentato uno stretto legame con essa. In particolare, non poteva essere collegata, come sostiene la Repubblica italiana, ai punti 28 e 29 di tale ricorso, in cui essa si limitava a esporre i motivi per i quali essa contestava, al punto 27 di detto ricorso, l’«asserito carattere selettivo dell’[esenzione controversa]», che sarebbe stata una misura di «indiscussa portata generale». Ne consegue che la terza censura costituiva effettivamente un motivo nuovo, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

58      Benché la Repubblica italiana asserisca che la terza censura fosse fondata su elementi nuovi che erano emersi nel corso del procedimento, essa non precisa quali sarebbero stati tali elementi. Nel caso di specie, nulla consente di ritenere che la Repubblica italiana non avrebbe potuto sollevare detta censura sin dalla fase del ricorso.

59      Si deve quindi accogliere la prima eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione e, di conseguenza, respingere, in quanto irricevibile, la terza censura del primo motivo.

60      Per quanto attiene alle eccezioni d’irricevibilità dedotte dalla Commissione nei confronti delle altre censure e basate, in sostanza, sul mancato rispetto di chiarezza e precisione, si deve altresì constatare che, in base alla data di presentazione del ricorso nella causa T‑119/07, la questione se tali censure siano ricevibili deve essere esaminata alla luce delle disposizioni del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

61      Secondo una giurisprudenza costante, conformemente all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il ricorso deve, in particolare, contenere un’esposizione sommaria dei motivi invocati. Ciò significa che esso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo stesso non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 (v. sentenza del 1° luglio 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commissione, T‑24/07, EU:T:2009:236, punto 156 e giurisprudenza ivi citata). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (v. sentenza del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01, EU:T:2005:455, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il ricorrente deve indicare nel ricorso le censure esatte su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali dette censure si fondano (v. sentenza del 31 marzo 1992, Commissione/Danimarca, C‑52/90, EU:C:1992:151, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

62      Nel caso di specie, la prima censura, vertente su una motivazione contraddittoria, è illustrata astrattamente dalla Repubblica italiana. Quest’ultima si limita, nel titolo del primo motivo, a invocare l’esistenza di una «contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia», senza mai precisare, in seguito, né in cosa consista tale punto decisivo né quali siano i punti interessati della decisione impugnata. Orbene, non spetta al Tribunale sostituirsi alla Repubblica italiana per precisare, effettuando congetture, la censura controversa.

63      Di conseguenza, si deve accogliere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione e respingere la prima censura del primo motivo in quanto irricevibile.

64      Quanto alla seconda censura, vertente, in sostanza, su un’applicazione erronea del criterio di qualificazione di una misura come aiuto di Stato fondato sulla selettività della misura in questione, si deve ritenere che essa, benché formulata nel ricorso in modo molto conciso, sia sufficientemente chiara e precisa, nel contesto del caso di specie, da aver consentito alla Commissione e al Tribunale di comprendere che la ricorrente contestava alla Commissione di aver ritenuto, al punto 32 della decisione impugnata, che il criterio della selettività fosse soddisfatto, nel caso dell’esenzione controversa, fondandosi in particolare sulla valutazione secondo la quale detta esenzione non poteva essere considerata giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema italiano di tassazione dell’energia.

65      Occorre quindi respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione rispetto alla seconda censura del primo motivo.

66      Infine, per quanto riguarda la quarta censura, vertente, in sostanza, sulla mancata presa in considerazione del fatto che l’esenzione controversa era stata autorizzata dalla direttiva 2003/96 fino al 31 dicembre 2006, si deve considerare che tale censura, benché il suo fondamento esatto non sia esplicitato nel ricorso e malgrado il fatto che sia sviluppata in modo piuttosto sommario, è tuttavia sufficientemente chiara e precisa, nel contesto del caso di specie, per aver consentito alla Commissione e al Tribunale di comprendere che la Repubblica italiana considerava, in sostanza, che l’autorizzazione dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006, derivante da una lettura combinata dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato II alla direttiva 2003/96 avrebbe impedito alla Commissione di esercitare le proprie competenze in materia di aiuti di Stato rispetto a detta esenzione.

67      Occorre pertanto respingere anche l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione rispetto alla quarta censura del primo motivo.

68      Sulla base di quanto precede, il Tribunale deve statuire nel merito solo sulla seconda e sulla quarta censura del primo motivo, vertenti, da un lato, su un’erronea applicazione del criterio di qualificazione di una misura come aiuto di Stato fondato sulla selettività della misura di cui trattasi e, dall’altro, su una mancata presa in considerazione del fatto che l’esenzione controversa sarebbe stata autorizzata dalla direttiva 2003/96 fino al 31 dicembre 2006.

69      Tali censure, così come tutte le questioni di merito sollevate nell’ambito delle presenti cause, devono essere esaminate alla luce delle norme del Trattato CE che erano applicabili a partire dal momento in cui Eurallumina ha iniziato a beneficiare dell’esenzione controversa, oggetto della decisione impugnata, fino a quello in cui è stata adottata quest’ultima decisione, che disponeva il recupero parziale di tale esenzione o il suo annullamento o la sua sospensione, ossia per tutto il periodo dal 1° gennaio 2004 al 7 febbraio 2007.

70      Ai fini dell’esame nel merito della seconda censura del primo motivo, relativa all’applicazione del criterio di selettività, occorre rammentare che, per costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, una misura deve in particolare essere tale da conferire un vantaggio selettivo, a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. Infatti, tale articolo riguarda gli aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza «favorendo talune imprese o talune produzioni».

71      Da una costante giurisprudenza risulta che la nozione di aiuto di Stato, ai sensi di tale medesimo articolo, non riguarda le misure statali che introducono una differenziazione tra imprese, nel caso in cui questa differenziazione derivi dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri o di tassazione di pubblico interesse nel quale si inseriscono dette misure e di cui spetta produrre la prova dell’esistenza alla parte che se ne avvale. In questa ipotesi, la misura in questione, in linea di principio, non può essere considerata selettiva, sebbene procuri un vantaggio alle imprese che possono avvalersene (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C‑409/00, EU:C:2003:92, punti 53 e 54 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, EU:T:2002:59, punti 163 e 164).

72      La giurisprudenza relativa alla «giustificazione di una deroga in base “alla natura o alla struttura generale del sistema”» è stata illustrata dalla Commissione, ai punti da 23 a 27 della comunicazione del 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU 1998, C 384, pag 3), nel seguente modo:

«23      Il carattere differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Questo principio vale per le misure fiscali la cui razionalità economica le rende “necessarie per il funzionamento e l’efficacia del sistema di imposizione fiscale” (...). Spetta tuttavia allo Stato membro fornire tale giustificazione.

(...)

26      È necessario operare una distinzione tra due categorie di obiettivi, e cioè gli obiettivi assegnati ad un determinato regime fiscale ed esterni ad esso (in particolare, obiettivi sociali o regionali) e gli obiettivi inerenti al sistema tributario stesso. La ragion d’essere del sistema tributario è la riscossione di entrate per finanziare la spesa statale (…)».

73      Nel caso di specie, la seconda censura del primo motivo si riferisce manifestamente ai punti da 32 a 40 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha esaminato, in particolare, se l’esenzione controversa potesse essere ritenuta giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema italiano di tassazione dell’energia. Tali punti sono così formulati:

«32      Le misure favoriscono  talune  imprese poiché si applicano solo a quelle che utilizzano i combustibili pesanti nella produzione di allumina, e di fatto, in ogni Stato membro esiste solo un’impresa beneficiaria dell’esenzione in questione: Aughinish nella regione di Shannon, Eurallumina in Sardegna e Alcan nella regione di Gardanne. Per le ragioni esposte ai [punti] da 33 a 40, le misure non possono essere giustificate dalla natura e dalla struttura generale dei rispettivi sistemi di tassazione dell’energia.

33      L’uso combinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/96(...) e, dal 1° gennaio 2004, agli Stati membri è stata lasciata la libertà di decidere se tassare o meno tali usi. Effettivamente, un’esenzione di tali usi dell’energia può  costituire una misura di carattere generale che non comporta un aiuto di Stato se rientra nella natura e nella logica del sistema tributario nazionale. Ai sensi del considerando 22 del preambolo della direttiva [2003/96] “i prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario, quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l’uso combinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici”.

34      Inoltre, in occasione dell’adozione della direttiva 2003/96(...), il Consiglio e la Commissione hanno congiuntamente dichiarato (...): “I prodotti energetici dovrebbero essenzialmente essere soggetti a un quadro comunitario allorché sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. Si può considerare consono alla natura e alla logica del regime fiscale escludere dal campo di applicazione l’uso combinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante nonché nei processi mineralogici. Gli Stati membri possono quindi adottare misure di imposizione o di non imposizione o di applicazione dell’imposizione totale o parziale a ciascun tipo di utilizzazione. L’elettricità utilizzata in modi simili dovrebbe essere trattata secondo gli stessi criteri. Le deroghe al regime generale o le differenziazioni al suo interno che sono giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non comportano aiuti di Stato”.

35      Il Consiglio ha anche aggiunto quanto segue: “(…) dichiara inoltre di comprendere la situazione giuridica che si delinea con l’adozione di questa direttiva in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato, prevista dal trattato, lo stesso modo in cui venne prospettato dalla Commissione all’incontro delle Working Party on Tax Questions del 14 novembre 2002”. Nel documento di lavoro dei suoi servizi, discusso in questa riunione (...), la Commissione ha illustrato la nozione di misure di carattere generale, spiegando che la situazione in ciascun Stato membro deve essere analizzata per definire il sistema generale delle accise applicabile a livello nazionale, ed ha anche affermato che “il progetto di direttiva sulla tassazione dell’energia contiene numerose opzioni, rendendo così impossibile determinare in anticipo se il modo in cui saranno attuate dagli Stati membri darà luogo o meno ad aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 [CE]”. Il considerando 32 e l’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/96(...) ricordano dunque agli Stati membri l’obbligo di notificare gli aiuti di Stato a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato [CE].

36      Nella fattispecie, né la [Repubblica francese], l’Irlanda o l[a Repubblica italiana], né i beneficiari hanno dimostrato come le esenzioni rientrino nella natura e nella logica dei sistemi nazionali. Nessuno di essi ha, ad esempio, spiegato se l’uso combinato di prodotti energetici, quando è utilizzato in altri processi produttivi, sia stato esentato o meno. Non hanno spiegato neanche in che modo le esenzioni siano comparabili alle imposte nazionali sull’elettricità usata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici e per gli usi dell’energia per i processi mineralogici, che sono altri usi dell’energia non rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2003/96(...) a norma del suo articolo 2, paragrafo 4, lettera b).

37      L[a Repubblica Italiana] ha spiegato che se un qualsiasi altro operatore industriale avesse richiesto lo stesso beneficio, non ci sarebbe stato alcun impedimento ad accedere al mercato rilevante. Non risulta chiaro cosa si voglia intendere precisamente con questa frase e se può essere interpretata nel senso che lo stesso beneficio potrebbe essere garantito anche ad [un] qualsiasi altro settore industriale che non sia quello dell’allumina. In ogni caso il vantaggio non sarebbe stato fornito automaticamente com’è stato nel caso in esame. Per quanto concerne le ragioni dell’esenzione, l[a Repubblica italiana], ad esempio nella sua lettera del 7 dicembre 2000 ha fatto riferimento al “riconoscimento dell’isola (la Sardegna) quale area fortemente disagiata, ed i possibili effetti negativi sull’occupazione”.

(...)

40      In fatti gli Stati Membri e i beneficiari non sono riusciti a identificare alcuna logica di sistema dei rispettivi sistemi di imposizione. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, è chiaro che le ragioni per fornire l’aiuto derivano piuttosto dalle circostanze relative alla produzione di allumina nelle singole regioni interessate. Questi argomenti non derivano dalla natura e dalla logica dei rispettivi sistemi di tassazione. [Pertanto, la Commissione conclude che le esenzioni rimangono altamente selettive, favorendo la produzione di un prodotto specifico e, de facto, d’imprese specifiche, e non possono essere giustificate nella logica dei sistemi d’imposizione nazionali]» (La quarta frase del punto 40 è presente nel testo in lingua inglese e in lingua francese della decisione impugnata, ma non nel testo in lingua italiana, manifestamente a seguito di un errore).

74      Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che, nell’ambito del procedimento nella causa T‑119/07, la Repubblica italiana non ha fornito alcun elemento che dimostrasse che, come essa sostiene, l’esenzione controversa sarebbe rientrata nella natura e nella struttura generale di un sistema di tassazione d’interesse pubblico italiano che esclude la tassazione dei prodotti energetici a uso combinato o alcuni di essi, quali i prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici. Infatti, nel ricorso nella causa T‑119/07, essa si è limitata ad affermare, senza alcun’altra precisazione, che «le esenzioni dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina [in Sardegna] non costitui[vano] aiuti di Stato ma rientra[vano] piuttosto nella natura e nella logica del sistema fiscale nazionale». In questo modo, essa non forniva nessun elemento che consentisse di mettere in discussione la valutazione della Commissione, al punto 40 della decisione impugnata, secondo cui la Repubblica italiana non aveva evidenziato l’esistenza di una logica globale, nel sistema tributario italiano, che consentisse di escludere sistematicamente la tassazione dei prodotti energetici a uso combinato o alcuni tra essi, quali i prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici.

75      È quindi correttamente che la Commissione ha in particolare constatato, al punto 32 della decisione impugnata, che l’esenzione controversa favoriva talune imprese in Italia, poiché essa si applicava solo alle società che utilizzavano combustibile pesante nella produzione di allumina.

76      In tali circostanze, si deve respingere, in quanto infondata, la seconda censura del primo motivo.

77      Per quanto attiene alla quarta censura del primo motivo, fondata sull’ostacolo che avrebbe costituito, nel caso di specie, l’autorizzazione, attraverso la direttiva 2003/96, dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006, occorre constatare che, anche ipotizzando che il combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato II alla direttiva 2003/96 possa essere interpretato nel senso di aver autorizzato la Repubblica italiana ad applicare l’esenzione controversa, in deroga alle disposizioni della suddetta direttiva, nonostante il fatto che tale medesima direttiva non fosse intesa a disciplinare la tassazione, da parte degli Stati membri, dei prodotti energetici ad uso combinato, quali gli oli minerali utilizzati come combustibile nella produzione di allumina (v., a tal riguardo, il punto 102 infra), tale autorizzazione, in linea di principio, non impediva alla Commissione di adottare la decisione impugnata. Infatti, la Corte ha già avuto modo di giudicare che un’autorizzazione adottata dal Consiglio sul fondamento delle competenze di cui esso dispone in materia di armonizzazione delle legislazioni fiscali non può avere come effetto di impedire alla Commissione di esercitare le competenze che il trattato CE le attribuisce e, di conseguenza, di attuare il procedimento di cui all’articolo 88 CE al fine di esaminare se un’esenzione fiscale costituisca un aiuto di Stato e al fine di adottare, a conclusione di tale procedimento, se del caso, una decisione che constata la natura parzialmente illegittima e incompatibile di detta esenzione rispetto alle norme di diritto comunitario in materia di aiuti di Stato (v., in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione, C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952, punti 56, 69 e 111; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punti 49 e 50).

78      Pertanto e contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, si deve ritenere che le disposizioni della direttiva 2003/96, in linea di principio, non impedissero alla Commissione di adottare la decisione impugnata.

79      Per tali motivi, occorre respingere, in quanto infondata, la quarta censura del primo motivo.

80      Poiché tutte le censure formulate nell’ambito del primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana sono così respinte, in quanto o irricevibili o infondate, si deve respingere detto motivo.

 Sul secondo motivo dedotto dalla Repubblica italiana

81      La Repubblica italiana contesta alla Commissione di aver violato o applicato erroneamente l’articolo 87, paragrafo 3, CE, nonché gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, rifiutando di considerare, nella decisione impugnata, che l’esenzione controversa era necessaria allo sviluppo economico della Sardegna. Essa sostiene, a tal riguardo, che detta regione è inserita nel novero delle regioni svantaggiate rientranti nell’obiettivo 1 in materia di fondi strutturali. Più in particolare, il territorio del Sulcis-Iglesiente in cui sono ubicati gli impianti di Eurallumina registrerebbe un tasso di disoccupazione di circa il 21% della forza lavoro disponibile con circa il 50% di disoccupazione giovanile. Eurallumina, in questo debole contesto economico, riuscirebbe a garantire un’occupazione complessiva nei propri stabilimenti di circa 1 800 addetti. La Sardegna risulterebbe essere inoltre tra le ultime regioni d’Italia per quanto attiene alla ricchezza e al reddito individuale. La Sardegna sarebbe per di più al di sotto delle medie nazionali per quanto riguarda il numero percentuale delle persone occupate e delle imprese industriali in rapporto alla popolazione residente.

82      La Commissione respinge gli argomenti della Repubblica italiana e chiede il rigetto del secondo motivo.

83      In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 90 del regolamento di procedura, che le invita a pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo motivo, rispetto ai requisiti di chiarezza e di precisione derivanti dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in conformità all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la Commissione e la Repubblica italiana hanno ritenuto che le condizioni affinché il Tribunale statuisse nel merito erano soddisfatte nel caso di specie, in particolare alla luce delle decisioni già pronunciate nelle cause allumina I.

84      In tale contesto, il secondo motivo dedotto dalla Repubblica italiana può essere inteso come diretto contro il punto 51 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha osservato che «[p]er le ragioni esposte ai [punti] da 78 a 81 e da 82 a 86 della decisione [allumina I], gli aiuti non po[tevano] ritenersi compatibili con il mercato comune, né ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, né ai sensi delle deroghe previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 dello stesso».

85      Ai punti 78, 79 e 80 della decisione allumina I, la Commissione aveva segnatamente formulato le valutazioni seguenti:

«78      Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [CE], riguardante gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, la Commissione osserva che per l’ultima parte del periodo in cui le esenzioni sono concesse, sono applicabili gli orientamenti comunitari in materia di aiuti [a finalità regionale] del 1998. Il punto 4.15 di questi orientamenti specifica che gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in via eccezionale nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [CE] purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza degli svantaggi e quantificarne l’importanza. Conformemente al punto 4.17 degli orientamenti, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Queste condizioni non sono state soddisfatte nella presente fattispecie.

79      (...) La Sardegna è una regione che può beneficiare della deroga prevista [all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE] (…).

80      Nelle decisioni con cui ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, [CE], la Commissione ha sollevato dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), [CE]. Le autorità italiane (...) non hanno presentato elementi per dissipare tali dubbi. Non hanno dimostrato l’esistenza di svantaggi particolari né ne hanno quantificato l’entità per giustificare la concessione di aiuti al funzionamento I prezzi elevati dell’energia e la concorrenza delle importazioni da paesi terzi, in particolare, non hanno carattere regionale. Anche se la mancanza di gas naturale rappresentasse un particolare svantaggio regionale delle aree interessate – cosa che non è stata dimostrata –, (...) l[a Repubblica italiana] non ne [ha] quantificato l’entità per giustificare il livello degli aiuti. La legislazione italiana, che secondo Eurallumina induce costi aggiuntivi, può avere in parte carattere regionale, per il fatto che la Sardegna è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, ma in generale non può essere considerata come uno svantaggio particolare per la regione. In ogni caso, risulta che le esenzioni oggetto del caso in questione non sono limitate nel tempo, né decrescenti, come richiedono gli orientamenti. Gli aiuti non possono quindi essere considerati compatibili col mercato comune per il fatto che facilitano lo sviluppo di determinate regioni».

86      Nell’ambito della causa T‑60/06 RENV II, Italia/Commissione, la Repubblica italiana aveva dedotto un motivo identico al secondo motivo, a sostegno di una domanda di annullamento della decisione allumina I. Ai punti da 142 a 160 della sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione (T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233), il Tribunale, dopo aver esaminato i motivi accolti dalla Commissione ai punti da 78 a 80 della decisione allumina I, ha respinto tale motivo in quanto infondato, per il fatto che gli elementi d’informazione comunicati dalla Repubblica italiana, durante il procedimento d’indagine formale relativo all’esenzione dall’accisa di cui Eurallumina aveva beneficiato fino al 31 dicembre 2003, non erano sufficienti a dimostrare che tale esenzione fosse diretta a compensare uno svantaggio regionale particolare, subito da Eurallumina, e che il livello di tale aiuto fosse proporzionato a tale svantaggio. Tale rigetto non è stato rimesso in discussione dall’ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione (C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952).

87      Nel caso di specie, la Repubblica italiana non asserisce né, a fortiori, dimostra di avere fornito, dopo l’estensione del procedimento d’indagine formale all’esenzione dall’accisa di cui Eurallumina aveva già beneficiato o doveva ancora beneficiare tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006, nuovi elementi d’informazione che consentissero di dimostrare che tale esenzione mirava a ovviare a uno svantaggio regionale particolare, subito da Eurallumina, e che il livello di tale aiuto fosse proporzionato a tale svantaggio. Pertanto, per motivi simili a quelli precisati ai punti da 142 a 160 della sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione (T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233), si deve respingere in quanto infondato il secondo motivo dedotto dalla Repubblica italiana.

 Sul terzo motivo dedotto dalla Repubblica italiana

88      La Repubblica italiana contesta alla Commissione, in sostanza, di essere incorsa in errore nell’applicazione della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 e di aver fondato, a tal riguardo, la decisione impugnata su un’erronea motivazione. In via principale, essa rimprovera alla Commissione di aver ritenuto che il punto 51, paragrafo 1, lettera a), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 non si applicasse nel caso di specie, dal momento che, durante il periodo nel corso del quale Eurallumina aveva beneficiato dell’esenzione controversa, tale società non aveva concluso con essa nessun accordo con cui si sarebbe impegnata a conseguire obiettivi di tutela ambientale, mentre siffatti accordi sussistevano. Essa si riferisce, a tal riguardo, a una serie d’impegni che sarebbero stati sottoscritti da Eurallumina nell’ambito di un piano di disinquinamento e risanamento del territorio di Sulcis-Iglesiente o che sarebbero stati imposti a quest’ultima nell’ambito di un piano per il controllo delle emissioni in atmosfera del suo stabilimento. In subordine, essa contesta alla Commissione di aver ritenuto, applicando il punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 nella decisione impugnata, che il requisito di pagamento di una «parte significativa» dell’imposta nazionale implicasse che Eurallumina aveva versato almeno il 20% dell’aliquota italiana d’accisa normale, ossia EUR 12,75 per 1 000 kg, mentre tale scelta creava una distorsione della concorrenza rispetto ai produttori francesi e irlandesi, i quali dovevano versare rispettivamente solo EUR 3,7 e EUR 3 per 1 000 kg.

89      La Commissione respinge gli argomenti della Repubblica italiana e chiede il rigetto del terzo motivo.

90      In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 90 del regolamento di procedura, che le invita a pronunciarsi sulla ricevibilità del terzo motivo rispetto ai requisiti di chiarezza e di precisione derivanti dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in conformità all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la Commissione e la Repubblica italiana hanno ritenuto che le condizioni affinché il Tribunale statuisse nel merito erano soddisfatte nel caso di specie, in particolare alla luce delle decisioni già pronunciate nelle cause allumina I.

91      Nei limiti in cui, nell’ambito del terzo motivo, la Repubblica italiana invoca un’applicazione erronea del punto 51, paragrafo 1, lettera a), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, essa si fonda altresì su un argomento presentato in modo abbastanza laconico e vago. Tuttavia, la censura così formulata nell’ambito del terzo motivo può essere intesa come diretta contro il punto 49 della decisione impugnata, in cui la Commissione osserva che «[c]ome spiegato al [punto] 75 della decisione [allumina I], non ricorrono le condizioni per applicare il punto 51[, paragrafo] 1[, lettera] a)[,] della disciplina degli aiuti per l’ambiente [del 2001] e quindi sono applicabili solo le disposizioni del punto 51[, paragrafo] 1[, lettera] b[)]».

92      Al punto 75 della decisione allumina I, la Commissione ha indicato quanto segue:

«75      Nei loro commenti, i beneficiari affermano di avere intrapreso investimenti ambientali significativi in cambio delle esenzioni. Tuttavia, non ci sono prove che abbiano concluso accordi con gli Stati membri interessati per impegnarsi a realizzare obiettivi di tutela ambientale durante il periodo di applicazione delle esenzioni. Le esenzioni non erano nemmeno soggette a condizioni che garantissero lo stesso effetto di tali accordi e impegni. Risulta inoltre che gli investimenti ambientali non andassero al di là di quanto necessario per rispettare la legislazione rilevante o di quanto fattibile ed economico da un punto di vista commerciale. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni per applicare il punto 51[, paragrafo] 1 [, lettera] a[),] della disciplina degli aiuti [in materia ambientale] del 2001, e sono applicabili solo le disposizioni del [punto] 51[, paragrafo] 1[, lettera] b[)]».

93      La presente censura solleva unicamente la questione di stabilire se la Commissione sia incorsa in errore ritenendo segnatamente, in tale punto, che non vi fosse alcuna prova che Eurallumina avesse concluso accordi con la Repubblica italiana per impegnarsi a realizzare obiettivi di tutela ambientale durante tutto il periodo in cui essa doveva beneficiare dell’esenzione controversa.

94      Ai punti da 129 a 137 della sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione (T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233), il Tribunale ha già avuto modo di verificare se gli stessi accordi che, nel caso di specie, sono invocati dalla Repubblica italiana e che erano all’epoca stati prodotti dinanzi ad esso gli consentissero di applicare il punto 51, paragrafo 1, lettera a) della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 all’esenzione dall’accisa di cui Eurallumina aveva beneficiato tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003. Al punto 138 di tale sentenza esso ha giudicato che la Commissione aveva concluso a buon diritto, al punto 75 della decisione allumina I, che le condizioni di applicazione del punto 51, paragrafo 1, lettera a), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 non erano soddisfatte alla luce del contenuto di detti accordi. La legittimità di tali motivi non è stata rimessa in discussione né dal Tribunale, nella sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione (T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233), né dalla Corte, nell’ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione (C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952).

95      È quindi parimenti a buon diritto che la Commissione sostiene che il terzo motivo, nella parte in cui si basa su un’applicazione errata del punto 51, paragrafo 1, lettera a), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, può essere respinto in quanto non fondato, riferendosi ai motivi indicati ai punti da 129 a 138 della sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione (T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233).

96      Nei limiti in cui, nell’ambito del terzo motivo, la Repubblica italiana invoca una violazione del punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, quest’ultima contesta unicamente alla Commissione di aver ritenuto, nella decisione impugnata, che il requisito di pagamento di una «parte significativa» dell’imposta nazionale, previsto al punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, implicasse, nelle circostanze del caso di specie e al fine di evitare distorsioni della concorrenza, che Eurallumina avesse versato almeno il 20% dell’aliquota normale di accisa italiana, vale a dire EUR 12,75 per 1 000 kg, mentre tale scelta creava una distorsione della concorrenza rispetto ai produttori francesi e irlandesi, i quali dovevano versare rispettivamente solo EUR 3,7 e EUR 3 per 1 000 kg.

97      L’argomento della Repubblica italiana si riferisce manifestamente al punto 50 della decisione impugnata, in cui la Commissione rileva quanto segue:

«Poiché dal 1° gennaio 2004 la tassazione degli oli minerali destinati a usi combinati di prodotti energetici, a usi diversi dall’utilizzazione come carburante e ai processi mineralogici non costituisce più oggetto di armonizzazione comunitaria, le esenzioni riguarderebbero ora un’imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie ai sensi del punto 51[, paragrafo] 1 [,lettera] b[)], secondo trattino, della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente [del 2001]. Stando a questa disposizione, le imprese beneficiarie devono pagare una parte significativa dell’imposta nazionale, e questo per spingerle a migliorare i risultati in termini di tutela dell’ambiente. Ciò emerge dalla formulazione del punto 51[, paragrafo] 1[, lettera] b[)], primo trattino, della disciplina, che permette di autorizzare uno sgravio da un’imposta armonizzata, se i beneficiari pagano più delle aliquote minime comunitarie per “incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell’ambiente”. Ciò si applica anche quando l’imposta nazionale è significativamente più alta di imposte comparabili in (alcuni) altri Stati membri, com’era il caso in Italia. Nella prassi della Commissione [nota a piè di pagina n. 21: cfr. in particolare: decisione della Commissione del 30 giugno 2004, nel caso C‑42/2003 (GU L 165 del 25.6.2005, pag. 21); decisione del 13 febbraio 2002 nel caso N449/01 (GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 24); decisione dell’11 dicembre 2002 nel caso N74/A/2002 (GU C 104 del 30.4.2003, pag. 9) e decisione dell’11 dicembre 2001 nei casi NN3A/2001 e NN4A/2001 (GU C 104 del 30.4.2003, pag. 10). Questi casi sono particolarmente pertinenti poiché riguardano anche essi degli esoneri da imposte sull’energia. D’altro canto, un’indicazione di ciò che la Commissione considera un valore troppo basso si trova nella decisione della Commissione sul rimbosco parziale dell’imposta sulle acque reflue in Danimarca, decisione del 3 aprile 2002 nel caso NN30/A-C/2001 (GU C 292 del 27.11.2002, pag. 6)], risulta chiaro che in generale il 20% dell’imposta nazionale, oppure il minimo comunitario applicabile agli usi energetici (...) (che è di 15 EUR per 1 000 kg), possono essere visti come una proporzione significativa, anche se il minimo comunitario non si applica agli usi di energia. Pertanto, la Commissione ritiene che si possa considerare compatibile con il mercato comune soltanto l’esenzione o superiore al 20% dell’imposta nazionale, o superiore a 15 EUR per 1 000 kg (qualunque sia di valore inferiore); l’esenzione fino al 20%, o fino a 15 EUR per 1 000 kg, configura quindi un aiuto incompatibile».

98      La presente censura solleva quindi unicamente la questione di stabilire se la Commissione sia incorsa in errore nell’applicazione del punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, ritenendo che il requisito di pagamento di una «parte significativa» dell’imposta nazionale implicasse che Eurallumina aveva versato almeno il 20% dell’aliquota italiana d’accisa normale, ossia EUR 12,75 per 1 000 kg, senza tener conto del fatto che tale scelta creava una distorsione della concorrenza rispetto ai produttori francesi e irlandesi, i quali dovevano versare rispettivamente solo EUR 3,7 e EUR 3 per 1 000 kg.

99      A tal riguardo, occorre rammentare che, come indicato al punto 47 della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, da un lato, «[n]ell’adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati membri possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un’armonizzazione a livello europeo» e, dall’altro, «[s]iffatte deroghe configurano in genere aiuti al funzionamento ai sensi dell’articolo 87 del trattato [CE]». Inoltre, come rilevato al punto 48 della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 «[s]e l’imposta dipende da una decisione autonoma dello Stato, le imprese interessate possono incontrare rilevanti difficoltà nell’adeguarsi rapidamente ai nuovi oneri fiscali» e, «[i]n tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione». Inoltre, come indicato al punto 50 della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 «[i]n linea generale le misure fiscali di cui trattasi devono contribuire significativamente alla tutela dell’ambiente» e «[o]ccorre verificare che le deroghe o esenzioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti». È in tale contesto che, al punto 51 della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, si osserva che «[t]ali deroghe possono costituire forme di aiuto al funzionamento, che possono essere autorizzate secondo le seguenti modalità: (…) b) [d]etti sgravi possono anche non essere subordinati alla conclusione di accordi fra lo Stato membro e le imprese beneficiarie, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative: (…) – ove lo sgravio riguardi un’imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie, le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell’imposta nazionale».

100    Nel caso di specie, la Repubblica italiana non ha eccepito l’illegittimità del punto 51, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001, per il fatto che violerebbe norme comunitarie precisamente individuate, ma si limita a sostenere che la Commissione è incorsa in errore nell’applicazione di tale punto della disciplina nella decisione impugnata.

101    Nei limiti in cui la Repubblica italiana sostiene che tale errore consiste in sostanza, per la Commissione, nell’aver ritenuto che il requisito di pagamento di una «parte significativa» dell’imposta nazionale implicava che Eurallumina aveva versato almeno il 20% dell’aliquota italiana d’accisa normale, senza tener conto dell’effetto anticoncorrenziale – dichiarato – che tale applicazione avrebbe avuto in pratica, tenuto conto della disparità delle diverse imposte nazionali applicabili, si deve constatare che il punto 51, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 si applica in assenza di imposte comunitarie e, di conseguenza, in assenza di armonizzazione fiscale nel settore interessato.

102    Infatti, dall’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96, emerge che tale «direttiva non si applica (...) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell’elettricità», che includono gli «usi combinati dei prodotti energetici», con la precisazione che «[u]n prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento» e che «[l]’uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato». Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/96, ossia dal 1° gennaio 2004, la tassazione degli oli minerali usati come combustibile nella produzione di allumina non rientrava più nell’ambito di applicazione delle norme di diritto comunitario che disciplinano la tassazione, da parte degli Stati membri, dei prodotti energetici e dell’elettricità.

103    Di conseguenza, a partire da tale data, l’esenzione controversa deve essere analizzata come uno «sgravio riguard[ante] un’imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie», ai sensi del punto 51, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della disciplina sugli aiuti in materia ambientale del 2001. Orbene, come risulta dal precedente punto 99, affinché le imprese beneficiarie dell’esenzione siano indotte a migliorare le loro prestazioni a livello ambientale, quest’ultimo punto prevede che la Commissione debba assicurare che esse paghino una «parte significativa» dell’imposta nazionale, senza escludere che tale «parte significativa» possa essere espressa, come nella decisione impugnata, sotto forma di una percentuale dell’imposta nazionale applicabile.

104    Inoltre, tale medesimo punto della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 non implica che la Commissione debba, nell’ambito della verifica che essa è tenuta a effettuare, tentare altresì di correggere tutti gli effetti discriminatori risultanti dalla disparità delle varie imposte nazionali applicabili. Infatti, se è vero che la Commissione può tener conto dell’esistenza di siffatti effetti discriminatori, è solo per rifiutare di approvare un aiuto che avrebbe potuto essere istituito, da parte di uno Stato membro, sotto forma di discriminazione fiscale nei confronti di prodotti originari di altri Stati membri (v. sentenza del 9 settembre 2010, British Aggregates e a./Commissione T‑359/04, EU:T:2010:366, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, gli effetti discriminatori descritti dalla Repubblica italiana sono esercitati nei confronti di prodotti originari dell’Italia e derivano dal fatto che l’aliquota dell’accisa applicabile in Italia è nettamente più elevata di quelle applicabili in Francia o in Irlanda.

105    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve respingere la presente censura nonché, di conseguenza, il terzo motivo dedotto dalla Repubblica italiana, in quanto infondati.

 Sul quarto motivo dedotto dalla Repubblica italiana

106    La Repubblica italiana addebita alla Commissione di aver violato il principio di tutela del legittimo affidamento e della presunzione di legittimità degli atti comunitari imponendo, nella decisione impugnata, il recupero o l’annullamento dell’esenzione controversa incompatibile nonché la sospensione dell’esenzione controversa compatibile, finché Eurallumina non abbia rimborsato l’importo dell’esenzione dall’accisa incompatibile di cui essa aveva beneficiato dal 3 febbraio 2002, nonostante il legittimo affidamento serbato da essa e da Eurallumina circa la validità di tale esenzione rispetto al diritto comunitario. Sarebbe proprio sulla base del legittimo affidamento circa la validità dell’esenzione dall’accisa applicata in Sardegna che Eurallumina avrebbe pianificato l’ammortamento degli investimenti industriali effettuati tra febbraio 2002 e fine 2005, conformemente agli impegni ambientali indicati al precedente punto 88.

107    La Commissione respinge gli argomenti della Repubblica italiana e chiede il rigetto del quarto motivo.

108    Il quarto motivo, che è specificamente rivolto contro gli articoli 4 e 5 della decisione impugnata, si basa su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni.

109    Nel caso di specie, la Repubblica italiana si limita ad affermare, in generale, che «a fronte delle univoche disposizioni vigenti, [essa] ed [Eurallumina] ben potevano attendersi un epilogo positivo del procedimento di verifica della compatibilità comunitaria [dell’esenzione controversa]», di modo che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento e di presunzione di legittimità degli atti comunitari disponendo il recupero o l’annullamento dell’esenzione controversa incompatibile nonché la sospensione dell’esenzione controversa compatibile, finché Eurallumina non avesse rimborsato l’importo dell’esenzione dall’accisa incompatibile di cui essa aveva beneficiato dal 3 febbraio 2002. Essa non identifica chiaramente le «disposizioni vigenti» che sarebbero state alla base del legittimo affidamento che essa invoca, né l’esatto oggetto di tale affidamento. Essa non fornisce neppure maggiori precisazioni riguardo agli atti asseritamente legittimi che la Commissione non avrebbe rispettato nel caso di specie.

110    In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 90 del regolamento di procedura, che le invita a pronunciarsi sulla ricevibilità del quarto motivo, tenuto conto dei requisiti di chiarezza e di precisione derivanti dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in conformità all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la Commissione e la Repubblica italiana hanno ritenuto che le condizioni affinché il Tribunale statuisse nel merito fossero soddisfatte nel caso di specie, in particolare alla luce delle decisioni già pronunciate nelle cause allumina I.

111    A tal riguardo, occorre rammentare che, per quanto attiene all’applicabilità del principio di tutela del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato, uno Stato membro, le cui autorità hanno concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 88 CE, può unicamente invocare il legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria per contestare, dinanzi al giudice comunitario, la validità di una decisione della Commissione che gli ordina di recuperare l’aiuto (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 179 e giurisprudenza ivi citata).

112    In generale, il principio di tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto comunitario, consente a qualsiasi operatore economico in capo al quale un’istituzione abbia fatto sorgere speranze fondate, di fare affidamento su di esse. Tuttavia, quando un operatore economico prudente e accorto è in condizione di prevedere l’adozione da parte delle istituzioni di un atto idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato. Il diritto di far valere il legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 178 e giurisprudenza ivi citata).

113    Tuttavia, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’obbligo di notifica per consentire l’effettiva esecuzione del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, che riveste carattere imperativo, si è statuito che i beneficiari di un aiuto possono nutrire, in linea di principio, un legittimo affidamento nella regolarità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 88 CE, e un operatore economico diligente dev’essere normalmente in grado di assicurarsi che detta procedura sia stata osservata. In particolare, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica alla Commissione, di modo che esso è illegittimo conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento nella regolare concessione di quest’ultimo, a meno che non sussistano circostanze eccezionali (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 179 e giurisprudenza ivi citata).

114    Per quanto attiene alla presunzione di legittimità degli atti comunitari, si deve ricordare che gli atti delle istituzioni, in linea di principio, godono di una tale presunzione e producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso di annullamento, oppure dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

115    Al fine di poter procedere all’esame nel merito del quarto motivo, occorre considerare, come ha fatto la Commissione nelle sue memorie, che la Repubblica italiana invoca un legittimo affidamento che essa stessa e Eurallumina avrebbero tratto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dall’allegato II alla direttiva 2003/96 nonché dalla presunzione di legittimità di tali disposizioni, in assenza di annullamento o di dichiarazione d’invalidità delle stesse. Inoltre, si deve considerare che l’oggetto di tale legittimo affidamento sarebbe stato l’assenza di qualsiasi ostacolo, in diritto comunitario, a che Eurallumina godesse pienamente dell’esenzione controversa per tutto il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

116    Anche se – nonostante il fatto che le disposizioni della direttiva 2003/96, per le ragioni già esposte al precedente punto 102, non fossero destinate a disciplinare la tassazione, da parte degli Stati membri, dei prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici, quali gli oli minerali utilizzati come combustibili nella produzione di allumina – si dovesse ritenere che l’articolo 18, paragrafo 1, e l’allegato II alla direttiva 2003/96 avrebbero potuto autorizzare la Repubblica italiana ad applicare l’esenzione controversa, in deroga alle disposizioni di tale direttiva, non potrebbe derivarne un legittimo affidamento, nei confronti della Repubblica italiana e per Eurallumina, in assenza di qualsiasi ostacolo, in diritto comunitario, a che quest’ultima società beneficiasse pienamente dell’esenzione controversa per tutto il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

117    Da un lato, l’autorizzazione che sarebbe quindi stata rilasciata dal Consiglio, sul fondamento delle competenze di cui disponeva in materia di armonizzazione delle legislazioni fiscali, non poteva, in ogni caso, produrre, come già rilevato al precedente punto 77, l’effetto di impedire alla Commissione di esercitare le competenze ad essa assegnate dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato e, di conseguenza, di attuare il procedimento previsto dall’articolo 88 CE al fine di esaminare se l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato e di adottare, ove necessario, in esito a tale procedimento, una decisione quale la decisione impugnata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punti 49 e 50). Una siffatta considerazione non sarebbe affatto intaccata dalla presa in considerazione della presunzione di legittimità dell’atto del Consiglio che autorizza tale esenzione alla luce delle norme comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni fiscali, ossia, nel caso di specie, il combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato II alla direttiva 2003/96.

118    Dall’altro, come emerge segnatamente dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, l’esenzione controversa è stata «illegittimamente mess[a] a disposizione de[l] beneficiari[o]». Si trattava quindi, secondo la Commissione, di un aiuto che era stato concesso senza che l’obbligo di notifica che incombe alla Repubblica italiana fosse stato rispettato. Tale constatazione non è stata contestata dalla Repubblica italiana nell’ambito del ricorso nella causa T‑119/07, di modo che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 113, quest’ultima avrebbe dovuto addurre circostanze eccezionali suscettibili di aver fatto sorgere, nei confronti di Eurallumina, un legittimo affidamento in assenza di qualsiasi ostacolo, in diritto comunitario, a che quest’ultima società beneficiasse pienamente dell’esenzione controversa per tutto il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Orbene, quest’ultima non ha addotto alcuna circostanza eccezionale di tale natura nella causa T‑119/07.

119    Al contrario, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie, la Repubblica italiana avrebbe dovuto esaminare la validità dell’esenzione controversa alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonostante la circostanza che tale esenzione fosse stata autorizzata dal Consiglio nella direttiva 2003/96.

120    Infatti, l’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/96 precisava espressamente che «[i] provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d’imposta ai sensi d[i tale] direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, s[arebber]o da notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato [CE]».

121    Inoltre, nel momento in cui la direttiva è stata adottata, ossia il 27 ottobre 2003, la Commissione – pubblicando nella Gazzetta Ufficiale, il 2 febbraio 2002, la propria decisione del 30 ottobre 2001, di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE – aveva già emesso pubblicamente i propri dubbi sulla validità, alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, dell’esenzione dall’accisa applicata in Sardegna fino al 31 dicembre 2003, sebbene tale medesima esenzione fosse stata autorizzata dal Consiglio, sulla base delle norme comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni fiscali in vigore in quel momento. Dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento del 30 ottobre 2001, né la Repubblica italiana né Eurallumina potevano quindi più nutrire alcun legittimo affidamento nel fatto che l’autorizzazione dell’esenzione controversa alla luce delle norme comunitarie in materia di armonizzazione delle legislazioni fiscali avrebbe ostacolato la messa in discussione di questa stessa esenzione sulla base di altre disposizioni comunitarie, quali le norme in materia di aiuti di Stato.

122    In un siffatto contesto, nessun ostacolo a che la Commissione adottasse la decisione impugnata, in particolare gli articoli 4 e 5 di quest’ultima, poteva risultare dalla presunzione di legittimità del combinato disposto dell’articolo 18 paragrafo 1, e dell’allegato II alla direttiva 2003/96 o dal fatto che tali medesime disposizioni avessero fatto sorgere, nei confronti della Repubblica italiana e di Eurallumina, un legittimo affidamento in assenza di qualsivoglia ostacolo, in diritto comunitario, a che Eurallumia beneficiasse pienamente dell’esenzione controversa fino al 31 dicembre 2006.

123    Ne consegue che, adottando gli articoli 4 e 5 della decisione impugnata, la Commissione non ha potuto violare il principio di tutela del legittimo affidamento e la presunzione di legittimità del combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato II alla direttiva 2003/96.

124    Si deve quindi respingere il quarto motivo dedotto dalla Repubblica italiana in quanto infondato.

 Sul quinto motivo dedotto dalla Repubblica italiana

125    La Repubblica italiana sostiene che la decisione impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria, nella parte in cui, nella medesima, la Commissione ritiene che la sospensione dall’esenzione controversa compatibile con il mercato comune possa essere giustificata alla luce della sentenza del 15 maggio 1997 TWD/Commissione (C‑355/95 P, EU:C:1997:241), benché quest’ultima sentenza vertesse su una situazione completamente diversa da quella del caso di specie, ossia il versamento e il cumulo di diversi aiuti successivi. Orbene, nel caso di specie, si tratterebbe del versamento successivo e cumulativo di un unico e stesso aiuto, per il quale la Commissione ha scelto di distinguere due periodi. Inoltre, la decisione allumina I, che constata l’incompatibilità parziale dell’esenzione dall’accisa applicata in Sardegna prima dell’entrata in vigore della direttiva 2003/96, sarebbe stata contestata dinanzi al Tribunale. Inoltre, la misura della sospensione dell’esenzione controversa compatibile esporrebbe Eurallumina, da un lato, a gravi conseguenze economiche e finanziarie, costringendola al pagamento dell’intera accisa italiana, ossia oltre EUR 63 per 1 000 kg, sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna, e, dall’altro, all’insorgenza di nuovi concorrenti in seno alla Comunità.

126    La Commissione respinge gli argomenti della Repubblica italiana e chiede il rigetto del quinto motivo.

127    Il quinto motivo, vertente su una motivazione contraddittoria, è diretto specificamente contro l’articolo 5 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina alla Repubblica italiana di sospendere, in linea di principio a partire dalla data in cui la decisione impugnata le sarebbe stata notificata, l’esenzione controversa compatibile con il mercato comune, finché Eurallumina non abbia rimborsato l’importo dell’esenzione dall’accisa dichiarata incompatibile con il mercato comune dalla decisione allumina I, di cui essa aveva beneficiato dal 3 febbraio 2002.

128    L’argomento della Repubblica italiana rinvia manifestamente ai punti da 64 a 66 della decisione impugnata, dedicati alla «sospensione del pagamento degli aiuti compatibili», in cui la Commissione indica quanto segue:

«64      Con la sentenza nella causa C‑335/95P, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commissione, la Corte di giustizia ha stabilito che “quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti i rilevanti fattori, incluse, qualora siano appropriate, le circostanze già considerate in una decisione precedente e gli obblighi che la decisione possa aver imposto a uno Stato membro”. Secondo la Corte di giustizia, la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall’esistenza di un precedente aiuto illegale che non è stato ripagato, dato che l’effetto cumulativo degli aiuti potrebbe distorcere la concorrenza nel mercato comune ad un livello significativo. Inoltre la Commissione, quando esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, ha il potere di prendere in considerazione sia l’effetto cumulativo dell’aiuto esistente insieme a quello precedente, sia il fatto che questo vecchio aiuto non è stato ripagato [nota a piè di pagina n. 24: Racc. 1997, pag. I‑2549, punti 25-27].

65      Inoltre, in applicazione di detta giurisprudenza, quando la Commissione valuta un nuovo aiuto, essa prende in considerazione il fatto che i beneficiari potrebbero non aver rispettato le precedenti decisioni della Commissione che ordinavano di rimborsare il precedente aiuto illegittimo e incompatibile. In questi casi, la Commissione esamina gli effetti sui beneficiari della combinazione del nuovo aiuto con il vecchio aiuto incompatibile e che non è stato ancora rimborsato.

66      La [Repubblica francese], l’Irlanda e l[a Repubblica italiana] non hanno ancora recuperato gli aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili con la decisione [allumina I] (...). Le somme che devono essere recuperate, in base a quanto calcolato dagli Stati membri e escludendo gli interessi, ammontano rispettivamente a 786 668 EUR, 8 095 881,43 EUR ed infine 6 612 489,02 EUR rispettivamente. Inoltre la presente decisione ha anche identificato un aiuto incompatibile concesso per un periodo addizionale e che deve anche essere recuperato. Il cumulo degli importi di questi aiuti con quelli di aiuti invece compatibili continuerebbe a falsare la concorrenza in misura contraria all’interesse comune e nessun argomento è stato in grado di giustificare tale distorsione. Pertanto, il pagamento degli aiuti compatibili di cui al [punto] 50 della presente decisione deve essere sospeso, finché tutti gli aiuti incompatibili non siano stati recuperati presso i beneficiari».

129    Tali punti non consentono di constatare l’esistenza della contraddittorietà della motivazione denunciata dalla Repubblica italiana. Infatti, al punto 64 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto espressamente riferimento alla giurisprudenza derivante dai punti da 25 a 27 della sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C‑355/95 P, EU:C:1997:241).

130    Orbene, risulta, in sostanza, da tali punti e dalla giurisprudenza ivi citata che, quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti inclusi, se del caso, il contesto già valutato in una decisione precedente, nonché l’esecuzione degli obblighi che quest’ultima ha potuto imporre a uno Stato membro, segnatamente il mancato rimborso, da parte del beneficiario dei nuovi aiuti in esame, di vecchi aiuti che erano già stati dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune e l’eventuale effetto cumulativo dell’insieme di tali aiuti sul mercato comune.

131    È quindi conformemente a tale giurisprudenza che, al punto 65 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che «in applicazione di detta giurisprudenza, quando [essa] valuta[va] un nuovo aiuto, essa [doveva] prende[re] in considerazione il fatto che i beneficiari [avrebbero] pot[uto] non aver rispettato le precedenti decisioni (...) che ordinavano di rimborsare il precedente aiuto illegittimo e incompatibile» e che «[i]n questi casi, [essa doveva] esamina[re] gli effetti sui beneficiari della combinazione del nuovo aiuto con il vecchio aiuto incompatibile e che non [era] stato ancora rimborsato».

132    Parimenti, è conformemente a tale giurisprudenza che, al punto 65 della decisione impugnata, la Commissione ha, segnatamente, tenuto conto, da un lato, del fatto che Eurallumina non aveva ancora rimborsato l’importo dell’esenzione dall’accisa di cui essa aveva beneficiato tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 e che era stato considerato illegittimo e incompatibile con il mercato comune nella decisione allumina I e, dall’altro, degli effetti cumulativi di tale importo non ancora rimborsato e di quello corrispondente all’esenzione controversa sul mercato comune.

133    A tal proposito, dalla sentenza del 15 maggio 1997 TWD/Commissione (C‑355/95 P, EU:C:1997:241) non discende che l’insegnamento che ne deriva sarebbe inapplicabile qualora una misura di aiuto sia oggetto di due decisioni della Commissione in funzione del momento in cui tale misura è stata attuata, o qualora una prima decisione della Commissione sia stata oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale, o ancora qualora la presa in considerazione della prima decisione della Commissione potrebbe avere gravi conseguenze economiche per il beneficiario della misura di aiuto interessata dalle due decisioni.

134    Ne consegue che l’articolo 5 della decisione impugnata non è viziato dalla motivazione contraddittoria addotta dalla Repubblica italiana nella parte in cui fa riferimento alla sentenza del 15 maggio TWD/Commissione (C‑355/95 P, EU:C:1997:241), a proposito di una misura di aiuto di cui si è accertato che essa era già stata oggetto di una precedente decisione per un periodo anteriore a quello considerato dalla decisione impugnata.

135    Si deve quindi respingere il quinto motivo dedotto dalla Repubblica italiana in quanto infondato e, di conseguenza, respingere integralmente il ricorso nella causa T‑119/07.

 Sui motivi dedotti da Eurallumina a sostegno del ricorso nella causa T207/07

136    Dopo aver rinunciato a taluni motivi dedotti nel ricorso (v. punto 37 supra), Eurallumina deduce solo tre motivi a sostegno delle sue conclusioni. Il primo motivo verte, in sostanza, su un errore in cui è incorsa la Commissione nell’applicazione della direttiva 2003/96. Il secondo motivo, dedotto in subordine rispetto al primo motivo e nel caso in cui il Tribunale rifiutasse di dichiarare che la direttiva 2003/96 ha confermato la validità dell’esenzione controversa, verte, in sostanza, su un errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicazione delle norme del trattato CE sugli aiuti di Stato. Il terzo motivo verte, in sostanza, su un difetto di motivazione della scelta effettuata dalla Commissione nell’applicazione della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001.

 Sul primo motivo dedotto da Eurallumina

137    Eurallumina contesta, in sostanza, alla Commissione di essere incorsa in un errore nell’applicazione della direttiva 2003/96. Infatti, ai punti da 29 a 40 della decisione impugnata, essa avrebbe ritenuto che la direttiva 2003/96 non avrebbe confermato la validità, fino al 31 dicembre 2006, dell’esenzione dall’accisa di cui essa avrebbe beneficiato conformemente alla decisione 2001/224, mentre una siffatta convalida emergerebbe espressamente da una lettura congiunta dell’allegato II e dell’articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva. Inoltre, nella sua risposta del 24 gennaio 2018 a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale e nella replica, Eurallumina sostiene che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che l’esenzione dall’accisa applicata in Sardegna non era un aiuto di Stato, poiché essa non era imputabile alla Repubblica italiana, ma direttamente alla Comunità.

138    La Commissione respinge gli argomenti di Eurallumina e chiede il rigetto del primo motivo.

139    Avvalendosi del primo motivo, Eurallumina deduce, in sostanza, due censure vertenti, la prima, su un errore consistente, per la Commissione, nel non aver tenuto conto, nella decisione impugnata, del fatto che il Consiglio aveva autorizzato la Repubblica italiana ad applicare fino al 31 dicembre 2006 l’esenzione dall’accisa di cui Eurallumina beneficiava dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della decisione 2001/224, e, la seconda, su un’erronea applicazione del criterio di qualificazione di una misura come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, fondato sull’imputabilità di tale misura allo Stato membro interessato.

140    Occorre iniziare dall’esaminare le questioni di ricevibilità relative al primo motivo dedotto da Eurallumina e, più precisamente, l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione riguardo alla seconda censura, vertente su un’erronea applicazione del criterio della qualificazione di una misura come aiuto di Stato fondato sull’imputabilità di tale misura allo Stato membro interessato, per il fatto che si tratterebbe di una censura nuova.

141    In risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata sul fondamento dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 90 del regolamento di procedura, Eurallumina ha risposto agli argomenti addotti dalla Commissione a sostegno dell’eccezione d’irricevibilità sollevata con riguardo alla seconda censura. In udienza, essa ha sostenuto, in risposta a un quesito orale del Tribunale, che tale censura sarebbe già stata dedotta al punto 2.3, lettera a), del ricorso.

142    Innanzitutto, si deve considerare che, tenuto conto della data di presentazione del ricorso nella causa T‑207/07, ossia il 7 giugno 2007, la questione se la seconda censura sia ricevibile deve essere esaminata alla luce del combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il cui contenuto è già stato rammentato al precedente punto 56.

143    Il ricorso depositato da Eurallumina presso la cancelleria del Tribunale, il 7 giugno 2007, non conteneva poi alcun motivo o censura vertente, in sostanza, su un’applicazione erronea del criterio di qualificazione di una misura come aiuto di Stato, nel diritto comunitario, fondato sull’imputabilità della misura di cui trattasi allo Stato membro interessato. Al punto 2.3, lettera a), del ricorso, la ricorrente si è limitata a presentare, in modo generale, il contenuto del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso, indicando che l’esenzione non costituiva un aiuto di Stato per il fatto che la sua validità era stata espressamente confermata dalla direttiva 2003/96, senza addurre la violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, derivante dal fatto che il criterio di qualificazione di una misura come aiuto di Stato fondato sull’imputabilità di tale misura allo Stato membro interessato non sarebbe stato soddisfatto nel caso di specie. Non si può pertanto ritenere che una censura di tale tipo e che soddisfa, inoltre, i requisiti di chiarezza e precisione che discendono dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 sia stata formulata nel ricorso.

144    Infine, Eurallumina non ha addotto alcun argomento che dimostrasse che essa non sarebbe stata in grado di formulare chiaramente una siffatta censura a partire dalla fase del ricorso.

145    Si deve quindi accogliere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione e, di conseguenza, respingere, in quanto irricevibile, la seconda censura.

146    Per quanto attiene alla prima censura, vertente su un errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione in merito alla portata delle disposizioni della direttiva 2003/96, si deve constatare che tale censura opera solo nei limiti in cui è diretta a rimettere in discussione la decisione impugnata, la quale verte solo sull’esenzione controversa, ossia l’esenzione dall’accisa incompatibile applicata in Sardegna tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006. Pertanto, la prima censura non può essere estesa, come osserva correttamente la Commissione, all’esenzione dall’accisa applicata in Sardegna tra il 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della decisione 2001/224, e il 31 dicembre 2003, giorno precedente all’entrata in vigore della direttiva 2003/96.

147    Nella misura in cui la prima censura è conferente, perché verte sull’esenzione controversa, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostiene Eurallumina, le disposizioni della direttiva 2003/96, in linea di principio, non impedivano alla Commissione di adottare la decisione impugnata, e ciò per i motivi che sono già stati indicati al precedente punto 77.

148    Di conseguenza, occorre respingere la prima censura in quanto, in parte, inconferente e, per il resto, infondata e, di conseguenza, respingere integralmente il primo motivo dedotto da Eurallumina.

 Sul secondo motivo dedotto da Eurallumina, in subordine rispetto al primo motivo

149    Nell’ipotesi in cui il Tribunale si rifiutasse di dichiarare, nell’ambito dell’esame del primo motivo, che la validità dell’esenzione controversa sarebbe stata confermata dalla direttiva 2003/96, Eurallumina contesta, in sostanza, alla Commissione, di essere incorsa in un errore di diritto nell’applicazione delle norme del Trattato CE in materia di aiuti di Stato. Infatti, ai punti da 29 a 40 della decisione impugnata, essa avrebbe ritenuto che l’esenzione controversa potesse essere qualificata come aiuto di Stato, nonostante il fatto che il criterio della selettività, richiesto per una siffatta qualificazione, sarebbe mancato poiché tale esenzione sarebbe rientrata nella natura e nella struttura generale del sistema europeo e italiano di tassazione dell’energia. Eurallumina fa riferimento al decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 – Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, (supplemento ordinario alla GURI n. 68, del 22 marzo 2007, n. 77/L, pag. 5), che avrebbe esonerato dall’imposta sull’elettricità e l’energia i prodotti energetici a uso combinato o utilizzati nei processi metallurgici e mineralogici, quali previsti dall’articolo 2, paragrafo 4, di detta direttiva. Essa rinvia altresì al punto 22 della direttiva 2003/96 e al punto 2 del verbale della riunione del Consiglio del 24 novembre 2003 (ENV 582, 14140/03 ADDI), secondo i quali sarebbe inerente alla natura e alla logica del sistema tributario escludere dall’ambito di applicazione del quadro normativo comunitario i prodotti energetici a uso combinato o utilizzati per fini diversi dall’uso come combustibile per riscaldamento o carburante per motori, nonché i processi mineralogici. Inoltre, la Commissione avrebbe già considerato che esenzioni simili in Germania non costituivano aiuti di Stato ai sensi del trattato CE (IP/07/160 dell’8 febbraio 2007 – Aiuto di Stato n. 820/2006). Infine, nessun insegnamento potrebbe essere tratto dall’ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/Commissione (C‑323/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:952), in quanto la Corte non avrebbe esaminato, in quest’ultima, gli effetti giuridici che si dovrebbero trarre dalla direttiva 2003/96.

150    La Commissione chiede il rigetto del secondo motivo in quanto irricevibile.

151    Poiché il primo motivo dedotto da Eurallumina è stato respinto, si deve esaminare il secondo motivo, presentato da quest’ultima in via subordinata. Nell’ambito di tale motivo, Eurallumina contesta, in sostanza, il fatto che l’esenzione controversa soddisfi il criterio di selettività, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, sostenendo che tale esenzione rientrava nella natura e nella struttura generale del sistema europeo e italiano di tassazione dell’energia.

152    Occorre esaminare innanzitutto le questioni di ricevibilità di tale secondo motivo e, più precisamente, l’eccezione d’irricevibilità addotta dalla Commissione, per il fatto che detto motivo si fonda su un atto che non è stato inserito nel fascicolo del procedimento amministrativo o giudiziario e che si riferisce a un periodo successivo alla decisione impugnata.

153    A tal riguardo, si deve respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione, nei limiti in cui riguarda la questione di stabilire se Eurallumina abbia prodotto elementi tali da suffragare le sue affermazioni secondo cui l’esenzione controversa non soddisfaceva il criterio di selettività. Infatti, una questione del genere non verte sulla ricevibilità del secondo motivo dedotto da Eurallumina, ma sulla fondatezza di quest’ultimo.

154    Per quanto attiene all’esame nel merito di tale secondo motivo, si deve precisare che quest’ultimo si riferisce manifestamente ai punti da 32 a 40 della decisione impugnata, il cui contenuto è stato rammentato al precedente punto 73.

155    Alla luce del quadro giuridico pertinente che è stato illustrato ai precedenti punti da 69 a 72, si deve constatare che, al pari della Repubblica italiana nella causa T‑119/07, Eurallumina, nella causa T‑207/07, non ha fornito nessun elemento che dimostrasse, come essa sostiene, che l’esenzione controversa sarebbe rientrata nella natura e nella struttura generale di un sistema di tassazione d’interesse pubblico italiano che esclude la tassazione dei prodotti energetici a uso combinato o alcuni di essi, quali i prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici.

156    Infatti, nei limiti in cui Eurallumina si riferisce al punto 22 della direttiva 2003/96 e al contenuto del verbale della riunione del Consiglio del 24 novembre 2003, è sufficiente osservare che questi ultimi si limitano ad attestare il fatto che sarebbe inerente alla natura e alla logica della fiscalità escludere dall’ambito di applicazione del quadro normativo comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità i prodotti energetici a uso combinato o utilizzati diversamente che come combustibile per riscaldamento o carburante per motori, nonché i processi mineralogici, senza pregiudicare la decisione che sarebbe adottata da ciascuno Stato membro per quanto riguarda la tassazione o meno di simili usi. Orbene, un’esenzione di tali usi dell’energia avrebbe potuto costituire una misura di carattere generale che non comportava un aiuto di Stato solo nel caso in cui fosse rientrata nella natura e nella logica del sistema tributario nazionale in questione. Orbene, né la Repubblica italiana, nella causa T‑119/07, né Eurallumina, nella causa T‑207/07, hanno dimostrato che l’esenzione controversa rientrava nella natura e nella struttura del sistema tributario italiano, mentre una siffatta prova gravava su di esse (v. punto 71 supra).

157    Nei limiti in cui Eurallumina rinvia al decreto legislativo n. 26, del 2 febbraio 2007, che attua nel diritto italiano, a partire dal 1° giugno 2007, la direttiva 2003/96, è sufficiente constatare che essa si fonda su un atto adottato alcuni giorni prima dell’adozione della decisione impugnata, ma che è stato ufficialmente pubblicato, in Italia, solo il 22 marzo 2007, ossia dopo l’adozione di detta decisione, e di cui non è stato dimostrato che sarebbe stato, nel frattempo, portato a conoscenza della Commissione. Orbene, secondo costante giurisprudenza, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui disponeva o poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (sentenze del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, EU:C:1986:302, punto 16; del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 168, e del 14 settembre 2004, Spagna/Commissione, C‑276/02, EU:C:2004:521, punto 31). In ogni caso, l’atto dedotto da Eurallumina è inconferente, ai fini della valutazione della decisione impugnata, nei limiti in cui verte su una situazione del diritto italiano successiva a quella vigente alla data in cui la decisione impugnata è stata adottata.

158    Infine e nei limiti in cui Eurallumina invoca una decisione precedente della Commissione in materia di aiuti di Stato, in cui quest’ultima avrebbe già considerato che esenzioni simili, in Germania, non costituivano aiuti di Stato ai sensi del Trattato CE, occorre osservare che Eurallumina non ha messo il Tribunale nella condizione di poter constatare che le circostanze del caso di specie, in detta causa, erano sufficientemente simili affinché si applicasse una soluzione identica. In ogni caso, dal momento che il Tribunale è in grado di constatare che la Commissione ha validamente escluso, nelle circostanze del caso di specie, l’applicazione di qualsivoglia deroga fondata sulla natura o sulla struttura generale del sistema tributario italiano, è irrilevante stabilire se essa abbia ammesso una siffatta giustificazione in un altro caso di specie. Infatti, se è vero che, tenuto conto dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, la Commissione deve prendere in considerazione le decisioni già adottate in casi simili e interrogarsi con un’attenzione particolare sulla questione se si debba o meno adottare una decisione nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia essere conciliata con il rispetto del principio di legalità, di modo che non può esservi uguaglianza nell’illegittimità e un singolo non può invocare, a proprio vantaggio, un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a beneficio di altri, al fine di ottenere una decisione identica (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, EU:C:2002:209, punto 479).

159    Pertanto, Eurallimina non ha fornito nessun elemento che consentisse di rimettere in discussione la valutazione della Commissione, al punto 40 della decisione impugnata, secondo cui essa non aveva evidenziato l’esistenza, nel sistema tributario italiano, di una logica globale che consentisse di escludere sistematicamente la tassazione dei prodotti energetici a uso combinato o alcuni tra essi, quali i prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici.

160    La Commissione ha quindi correttamente dichiarato, al punto 32 della decisione impugnata, che l’esenzione controversa favoriva talune imprese in Italia, poiché essa si applicava solo alle società che utilizzavano combustibile pesante nella produzione di allumina.

161    Ciò considerato, si deve respingere il secondo motivo dedotto da Eurallumina in quanto infondato.

 Sul terzo motivo dedotto da Eurallumina

162    Eurallumina contesta alla Commissione di essere incorsa in un errore nell’applicazione della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001. Dopo aver rinunciato a una delle censure formulate nell’ambito del terzo motivo (v. punto 38 supra), essa contesta unicamente alla Commissione di aver ritenuto, applicando il punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 nella decisione impugnata, che il requisito di pagamento di una «parte significativa» dell’imposta nazionale implicasse che essa avesse versato almeno il 20% dell’aliquota italiana d’accisa normale, ossia EUR 12,75 per 1 000 kg, mentre la scelta di un’aliquota del 20% non era obbligatoria e avrebbe dovuto essere giustificata dalla Commissione, in particolare alla luce della distorsione della concorrenza da essa creata rispetto ai produttori francesi e irlandesi, i quali dovevano versare rispettivamente solo EUR 3,7 e EUR 3 per 1 000 kg.

163    La Commissione respinge gli argomenti di Eurallumina e chiede il rigetto del terzo motivo.

164    Avvalendosi del terzo motivo, Eurallumina contesta essenzialmente alla Commissione, applicando il requisito del pagamento di una «parte significativa» dell’aliquota nazionale prevista al punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 nella decisione impugnata, di non aver motivato in modo giuridicamente sufficiente la sua scelta di imporle di versare almeno il 20% dell’aliquota italiana d’accisa normale, ossia EUR 12,75 per 1 000 kg, mentre tale scelta non era obbligatoria e creava una distorsione della concorrenza rispetto ai produttori francesi e irlandesi, i quali dovevano versare rispettivamente solo EUR 3,7 e EUR 3 per 1 000 kg.

165    Innanzitutto, occorre rammentare che il difetto o l’insufficienza di motivazione mira a dimostrare la violazione di forme sostanziali e richiede, pertanto, un esame distinto, in quanto tale, dalla valutazione dell’inesattezza della motivazione della decisione impugnata, il cui controllo attiene all’esame della fondatezza di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, e del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 26).

166    Alla luce del suo contenuto, occorre constatare che il terzo motivo mira a dimostrare una violazione delle forme sostanziali, impedendo un controllo nel merito riguardante l’applicazione effettuata dalla Commissione, nella decisione impugnata, del punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001.

167    L’argomento di Eurallumina, nell’ambito del terzo motivo, si riferisce manifestamente al punto 50 della decisione impugnata, in cui la Commissione rileva quanto menzionato al precedente punto 99.

168    Al punto 50, la Commissione ha segnatamente indicato, riferendosi a casi che riteneva essere «particolarmente pertinenti poiché riguarda[va]no anche essi degli esoneri da imposte sull’energia» (v. le cause ricordate nella nota a piè di pagina n. 21 della decisione impugnata, citata al punto 97 supra), che «[n]ella [sua] prassi (...) risulta[va] chiaro che in generale il 20% dell’imposta nazionale, oppure il minimo comunitario applicabile agli usi energetici (...) (che è di 15 EUR per 1 000 kg), po[teva]no essere visti come una proporzione significativa, anche se il minimo comunitario non si applica[va] agli usi di energia» e che, «[p]ertanto, [essa] rit[eneva] che si po[te]ss[e] considerare compatibile con il mercato comune soltanto l’esenzione o superiore al 20% dell’imposta nazionale, o superiore a 15 EUR per 1 000 kg (qualunque sia di valore inferiore)» mentre «l’esenzione fino al 20%, o fino a 15 EUR per 1 000 kg, configura[va] quindi un aiuto incompatibile».

169    Nei limiti in cui Eurallumina contesta alla Commissione di non aver motivato specificamente, nella decisione impugnata, l’aliquota del 20% che essa prendeva in considerazione, occorre rammentare che, quando una decisione è adottata in un contesto ben noto alla parte che la censura e si inserisce nell’ambito di una giurisprudenza consolidata, tale decisione può essere motivata in modo sommario (v. sentenza del 15 dicembre 1999, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑132/96 e T‑143/96, EU:T:1999:326, punto 151 e giurisprudenza ivi citata).

170    Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata adottata in un contesto ben noto a Eurallumina. Inoltre, nei limiti in cui, in tale medesima decisione, la Commissione ha ritenuto che solo l’esenzione controversa superiore al 20% dell’imposta nazionale italiana o superiore a EUR 15 per 1 000 kg, (qualunque sia di valore inferiore), potesse essere considerata compatibile con il mercato comune, quest’ultima ha applicato, come emerge dalle decisioni adottate dalla Commissione nei casi rammentati nella nota a piè di pagina n. 21 della decisione impugnata (v. punto 97 supra), una prassi decisionale costante secondo cui una parte del 20% dell’imposta nazionale poteva essere considerata, in generale, una «parte significativa» di tale imposta, ai sensi del punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001.

171    Inoltre, nei limiti in cui Eurallumina censura alla Commissione di non aver specificamente motivato, nella decisione impugnata, gli eventuali effetti dell’applicazione di un’aliquota del 20% sulla concorrenza tra Eurallumina e i produttori francesi e irlandesi, è sufficiente rammentare che, come già indicato al precedente punto 103, il punto 51, paragrafo 1, lettera b), della disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001 non impone alla Commissione di tentare di correggere, nell’ambito della valutazione della «parte significativa» dell’imposta nazionale che deve essere assolta, gli effetti discriminatori risultanti dalla disparità delle diverse imposte nazionali applicabili. Ne consegue che la Commissione non era tenuta a motivare la decisione impugnata a questo riguardo.

172    Gli argomenti sviluppati da Eurallumina nell’ambito del terzo motivo non consentono quindi di dimostrare che la decisione impugnata sarebbe stata viziata dalla violazione delle forme sostanziali che essa adduce.

173    In tali circostanze, si deve quindi respingere in quanto infondato il terzo motivo dedotto da Eurallumina e, di conseguenza, respingere integralmente il ricorso nella causa T‑207/07.

 Sulle spese

174    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

175    Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente nella causa T‑119/07, essa deve essere condannata alle spese in tale causa, conformemente alla domanda dalla Commissione.

176    Poiché Eurallumina è rimasta soccombente nella causa T‑207/07, essa deve essere condannata alle spese in tale causa, conformemente alla domanda dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese nella causa T119/07.

3)      Eurallumina SpA è condannata alle spese nella causa T207/07.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

I. Pelikánová


Indice


Fatt i antecedenti alla presentazione del ricorso

Fatti successivi alla presentazione del ricorso

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sui motivi dedotti dalla Repubblica italiana a sostegno del ricorso nella causa T 119/07

Sul primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana

Sul secondo motivo dedotto dalla Repubblica italiana

Sul terzo motivo dedotto dalla Repubblica italiana

Sul quarto motivo dedotto dalla Repubblica italiana

Sul quinto motivo dedotto dalla Repubblica italiana

Sui motivi dedotti da Eurallumina a sostegno del ricorso nella causa T 207/07

Sul primo motivo dedotto da Eurallumina

Sul secondo motivo dedotto da Eurallumina, in subordine rispetto al primo motivo

Sul terzo motivo dedotto da Eurallumina

Sulle spese


*      Lingue processuali: l’inglese e l’italiano.