Language of document : ECLI:EU:F:2014:6

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

14 gennaio 2014

Causa F‑60/13

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Registrazione delle assenze a causa di malattia – Assenza ingiustificata – Detrazione effettuata dall’APN dal congedo annuale – Presentazione di una domanda mediante posta elettronica – Conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una decisione – Omissione consistente nella mancata apertura di un messaggio di posta elettronica e nel non informarsi, seguendo un link di rinvio, del contenuto di tale decisione – Ricevibilità – Termini – Determinazione della data a partire dalla quale l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Lebedef chiede l’annullamento di una pretesa decisione implicita di rigetto della sua domanda, presentata il 13 aprile 2012, diretta ad ottenere la correzione, da parte della Commissione europea, delle registrazioni di talune sue assenze nell’ambito del programma di gestione, interno a tale istituzione, dei congedi del suo personale (in prosieguo: «SysPer 2»), nonché l’annullamento della decisione esplicita del 24 luglio 2012 con la quale si è statuito su questa stessa domanda (in prosieguo: la «decisione del 24 luglio 2012»), in quanto comporta la decurtazione di cinque giorni dal cumulo dei giorni di congedo annuale spettanti al ricorrente.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Lebedef sopporterà le proprie spese ed è condannato alle spese della Commissione europea.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Messaggio di posta elettronica con cui è comunicata l’esistenza e la disponibilità di una decisione – Inclusione – Data da considerare – Data possibile di utile presa di conoscenza da parte del funzionario del contenuto della decisione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Decisione esplicita di rigetto di una domanda non contestata nei termini – Comunicazione successiva che fa riferimento alla decisione anteriore – Decorrenza di un nuovo termine – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Perché una decisione sia debitamente notificata ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto occorre non soltanto che essa sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto.

In particolare, in una situazione in cui l’interessato è in attività ai sensi dell’articolo 35, lettera a), dello Statuto, si deve considerare che in linea di principio, quando l’amministrazione accetta la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, per via elettronica, nel caso di specie a partire dall’indirizzo di posta elettronica professionale messo a disposizione dell’interessato dall’amministrazione, quest’ultima, legittimamente, tenuto conto della scelta di tale modo di comunicare effettuata dall’interessato stesso, può, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, notificare la propria risposta all’interessato anche mediante un messaggio di posta elettronica inviato dall’indirizzo di posta elettronica dell’autorità che ha il potere di nomina, destinataria della domanda dell’interessato, all’indirizzo di posta elettronica professionale del funzionario.

Un’istituzione non può presumere che una comunicazione interna per via elettronica, nel caso di specie un messaggio di posta elettronica che comunica l’esistenza e la disponibilità «on-line» di una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, pervenga al suo destinatario dal momento che egli è fisicamente presente sul luogo di lavoro. Siffatta presunzione può invece essere ammessa quando l’istituzione interessata si basa non su semplici indizi, bensì su elementi, compresi quelli forniti dall’interessato, i quali indicano che, quale destinatario, egli ha ricevuto al suo indirizzo di posta elettronica professionale un messaggio di posta elettronica ed ha verosimilmente potuto aprirlo e prendere debitamente conoscenza, seguendo un link di rinvio, della decisione la cui esistenza era pertanto comunicata mediante messaggio di posta elettronica.

La circostanza che l’amministrazione non abbia chiesto all’interessato di dare atto della lettura del messaggio di posta elettronica non incide sull’individuazione della data in cui si può considerare che l’interessato abbia potuto prendere utilmente conoscenza della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, dato che egli ha effettuato una cernita nella lettura dei sui messaggi di posta elettronica sulla base di quelli che considerava importanti e, pertanto, di cui riteneva opportuno prendere conoscenza.

(v. punti 39, 42‑44, 46 e 47)

Riferimento:

Corte: 15 giugno 1976, Jänsch/Commissione, 5/76, punto 10

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, Lebedef-Caponi/Commissione, F‑71/06, punti 29‑31 e 34; 7 ottobre 2009, Pappas/Commissione, F‑101/08, punto 43; 16 dicembre 2010, AG/Parlamento, F‑25/10, punti 38 e 39

2.      Un messaggio di posta elettronica dell’amministrazione meramente informativo riguardo all’esistenza di una decisione esplicita di rigetto di una domanda del funzionario, di cui l’interessato avrebbe omesso di informarsi, non può avere l’effetto di far decorrere, a suo vantaggio, un nuovo termine per proporre un reclamo contro tale decisione.

L’articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto riguarda i termini di ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, in ogni caso, non può essere invocato a sostegno di una finzione giuridica secondo cui una decisione esplicita può, successivamente all’intervento di una pretesa decisione implicita, riaprire un termine per presentare un reclamo nel momento in cui il reclamante si decide infine a prendere conoscenza di tale risposta esplicita dell’amministrazione.

(v. punti 51 e 52)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1980, Grasselli/Commissione, 23/80, punto 18; 21 novembre 1990, Infortec/Commissione, C‑12/90, punto 10

Tribunale di primo grado: 9 gennaio 2007, Van Neyghem/Comitato delle regioni, T‑288/04, punto 52

Tribunale della funzione pubblica: 10 maggio 2011, Barthel e a./Corte di giustizia, F‑59/10, punto 27