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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 26 giugno 2020 – Procedimento penale a carico di ZX

(Causa C-282/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

ZX

Questioni pregiudiziali

Se una disposizione nazionale, ossia l’articolo 248, paragrafo 3, del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale) della Repubblica di Bulgaria, in forza della quale all’esito della prima udienza nell’ambito di un procedimento penale (udienza preliminare) non è prevista alcuna norma processuale in base alla quale sia possibile eliminare un’ambiguità o un’incompletezza del contenuto dell’atto di imputazione che comportino la violazione del diritto dell’imputato di essere informato dell’accusa, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/131 e con l’articolo 47 della Carta.

In caso di risposta negativa: se un’interpretazione delle disposizioni nazionali sulla modifica dell’accusa che consenta al pubblico ministero di porre rimedio in udienza di trattazione a tale ambiguità e incompletezza dell’atto di accusa in modo da tener conto in modo effettivo ed efficace del diritto dell’imputato di essere informato dell’accusa sia conforme alle disposizioni di cui sopra nonché all’articolo 47 della Carta, oppure se sia conforme alle succitate norme disapplicare il divieto nazionale di sospensione del procedimento giudiziario e di rinvio della causa al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto di imputazione.

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1 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, 1.6.2012, pag. 1).