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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 24 giugno 2020 – UM

(Causa C-277/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: UM

Altre parti nel procedimento: HW quale amministratore dell’eredità di ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo 1 (in prosieguo: il «regolamento n. 650/2012»), debba essere interpretato nel senso che un contratto di donazione in caso di morte, stipulato tra due cittadini tedeschi che hanno la loro residenza abituale in Germania, relativo a un terreno situato in Austria, secondo cui, dopo la morte del donatore, il donatario detiene sull’eredità un diritto di natura obbligatoria alla trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà sulla base di detto contratto e dell’atto di morte del donante, quindi senza l’intervento dell’autorità competente in materia di successioni, costituisca un patto successorio ai sensi di tale disposizione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso disciplini anche la validità di una scelta della legge applicabile effettuata anteriormente al 17 agosto 2015 in merito a un contratto di donazione in caso di morte, da considerarsi quale patto successorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012.

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1 GU 2012, L 201, pag. 107.