Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

18 febbraio 2009

Causa F-70/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Liquidazione delle spese – Incompetenza manifesta – Rinvio ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dgli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, la condanna della Commissione a risarcire i danni che egli avrebbe subito a seguito del diniego, da parte di quest’ultima, di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa T‑176/04 (ordinanza 6 marzo 2006, Marcuccio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).

Decisione: Il ricorso è rinviato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella parte in cui riguarda la liquidazione delle spese ripetibili relative alla causa T‑176/04. Per il resto, il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Le spese del ricorso sono riservate nella parte in cui detto ricorso riguarda la liquidazione delle spese ripetibili relative alla causa T‑176/04. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese per quanto riguarda il resto del ricorso.

Massime

Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Giudice competente

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 92, n. 1)

Conclusioni miranti all’annullamento di una decisione controversa e della decisione di rigetto del reclamo proposto avverso la detta decisione controversa, nonché conclusioni intese a far condannare un’istituzione a pagare ad un funzionario una somma di denaro con interessi di mora e capitalizzazione degli interessi, che sono, in realtà, intese ad ottenere, da parte dell’istituzione, il pagamento delle spese ripetibili relative ad una controversia alla quale il Tribunale di primo grado ha posto fine e per la quale è stato statuito sull’onere delle spese, devono essere considerate, tenuto conto del loro oggetto, come una domanda di liquidazione delle spese. Poiché una siffatta domanda, in forza dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, avrebbe dovuto essere presentata a quest’ultimo, il Tribunale della funzione pubblica è incompetente a statuire sulle conclusioni di cui sopra.

Al riguardo, l’esatta qualificazione giuridica delle conclusioni di un ricorso per stabilire se il giudice sia competente ad esaminarle rientra nella sola valutazione del giudice e non nella volontà delle parti.

(v. punti 16 e 18)