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Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 - B / Commissione

(Causa F-7/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: B (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e A. Jaume]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 10 ottobre 2005, di rigetto del reclamo della ricorrente, adottata insieme alla decisione dell'APN 26 aprile 2005 con cui viene rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione

condannare la convenuta a versare alla ricorrente l'indennità di dislocazione a partire dalla sua entrata in servizio;

condannare la convenuta agli interessi moratori, a decorrere dalla emananda decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione, contesta la decisione di fissazione definitiva dei suoi diritti con cui la convenuta le ha rifiutato il beneficio dell'indennità di dislocazione.

A sostegno del suo ricorso, essa fa valere, in via principale, una violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto. Essa solleva, inoltre, un'eccezione di illegittimità nel senso che l'applicazione del requisito di cittadinanza, di cui al primo trattino della disposizione citata, a dipendenti che possiedono sia la cittadinanza dello Stato membro di destinazione sia quella di un altro Stato membro, viola i principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

La ricorrente fa poi valere che, in ogni caso, essa soddisfa il requisito di residenza di cui al secondo trattino della disposizione in questione.

In subordine, la ricorrente invoca una violazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello statuto, in quanto la decisione impugnata non terrebbe conto del fatto che la ricorrente soddisfa sia il criterio di cittadinanza sia il criterio di residenza citati nella detta disposizione.

In ulteriore subordine, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, in quanto tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa impone ad un dipendente che possieda la doppia cittadinanza di rinunciare a quella del suo Stato membro di destinazione per aver diritto all'indennità di dislocazione.

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