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Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Prosegur Compañía de Seguridad, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad / Commissione

(Causa C-55/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;

accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione controversa, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018, il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad S.A. /Commissione europea1 oggetto della presente impugnazione. Con tale sentenza è stato respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della Commissione europea del 12 gennaio 20112 , relativa all’«avviamento finanziario» disciplinato dall’articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all’imposta sulle società.

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente invoca un unico motivo, vertente su errori di diritto commessi nella sentenza impugnata per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in relazione alla nozione di «selettività».

In particolare, nel ricorso viene fatto valere che la sentenza impugnata è viziata da:

un errore nella determinazione del sistema di riferimento durante la prima fase dell’analisi della selettività;

un errore nella determinazione dell’obiettivo in base al quale confrontare le varie situazioni di fatto e di diritto durante la seconda fase dell’analisi della selettività;

di conseguenza, un errore anche nell’attribuzione dell’onere della prova e nell’applicazione del principio di proporzionalità;

in subordine, un errore nell’analisi dell’asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra l’impossibilità per le imprese di procedere a una fusione all’estero e l’acquisizione di partecipazioni all’estero; e

in subordine, un errore nell’escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.

Oltre a mantenere un ragionamento giuridicamente scorretto, la sentenza sostituisce in vari di detti punti il ragionamento della decisione con un ragionamento distinto e specifico, commettendo quindi ulteriori errori di diritto.

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1 Sentenza del 15 novembre 2018, Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione (T-406/11, non pubblicata,, EU:T:2018:793).

2 Decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).