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Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-704/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato nei termini tutte le misure necessarie per recuperare da Telecom Castilla-La Mancha S.A., principale beneficiario, gli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione (UE) 2016/1385 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha1 (pubblicata in GUUE L 22 del 17 agosto 2016, pag. 52), non avendo dimostrato di aver annullato tutti i pagamenti in sospeso di tali aiuti e non avendo comunicato alla Commissione entro i termini le misure adottate per conformarsi a tale decisione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 288 TFUE, paragrafo 4, e degli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna non ha applicato la decisione non eseguita entro i termini stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione.

Il Regno di Spagna continua a non recuperare l’importo totale degli aiuti presso il principale beneficiario dello stesso, ossia Telecom Castilla-La Mancha S.A.. Il Regno di Spagna non ha dimostrato di aver interrotto tutti i pagamenti dell’aiuto in corso successivamente all’adozione della decisione. Il mancato recupero integrale degli importi degli aiuti oggetto della decisione concessi a Telecom CLM e l’assenza di prove affidabili dell’annullamento di tutti i pagamenti in sospeso costituiscono una violazione dell’obbligo della Spagna in virtù dell’articolo 3 della decisione.

Inoltre, il Regno di Spagna non ha comunicato alla Commissione, entro il termine previsto, le informazioni richieste in merito all’esecuzione della decisione, come previsto dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima.

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1 GU 2016, L 222, pag. 52.