Language of document : ECLI:EU:F:2011:47

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

15 aprile 2011

Cause riunite F‑72/09 e F‑17/10

Simone Daake

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Assunzione – Ex agente temporaneo assunto con lo status di agente contrattuale – Nota che ricorda la data di cessazione del contratto – Atto lesivo – Conclusioni manifestamente irricevibili – Decisione di diniego di rinnovo del contratto – Errore manifesto di valutazione – Risarcimento danni – Conclusioni manifestamente infondate in diritto»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 236 CE e 152 EA, nonché dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con i quali la sig.ra Daake chiede, in sostanza, l’annullamento della nota dell’UAMI, del 12 settembre 2008, che la informava che il suo contratto di agente contrattuale sarebbe scaduto il 31 ottobre 2008 e non sarebbe stato rinnovato, nonché la condanna dell’UAMI a versarle un importo a titolo di risarcimento danni.

Decisione: I ricorsi della ricorrente sono respinti, in parte in quanto manifestamente irricevibili e, in parte, in quanto manifestamente infondati in diritto. La ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Lettera diretta ad un agente contrattuale che gli ricorda la data di scadenza del suo contratto di impiego – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Decisione di non rinnovare un contratto – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88)

4.      Funzionari – Ricorso – Reclamo diretto contro la decisione di rigetto di una domanda risarcitoria – Termine – Decadenza – Nuova decorrenza – Presupposto – Elementi di diritto o di fatto nuovi

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

1.      Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.

Di conseguenza, non costituisce un atto che arreca pregiudizio una lettera di un’istituzione che si limiti a ricordare ad un agente contrattuale le clausole del suo contratto relative alla data di scadenza di quest’ultimo e non contenga alcun elemento nuovo rispetto alle dette clausole.

(v. punti 34 e 35)

Riferimento:

Corte: 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli/Commissione (punto 11), e 14 settembre 2006, causa C‑417/05 P, Commissione/Fernández Gómez (punti 45‑47)

Tribunale di primo grado: 19 ottobre 1995, causa T‑562/93, Obst/Commissione (punto 23)

2.      Nel caso in cui un contratto possa essere oggetto di un rinnovo, la decisione, adottata dall’amministrazione, di non rinnovare il contratto costituisce un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, distinto dal contratto di cui trattasi e passibile di reclamo, o addirittura di ricorso, entro i termini statutari. Infatti, una siffatta decisione, che viene emanata a seguito di un riesame dell’interesse del servizio e della situazione dell’interessato, contiene un elemento nuovo rispetto al contratto iniziale e non può essere considerata come meramente confermativa di quest’ultimo.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione (punto 21)

3.      Il sindacato del giudice dell’Unione nei confronti della decisione di non rinnovare un contratto di agente contrattuale, la quale costituisce un atto che arreca pregiudizio, deve limitarsi alla verifica dell’insussistenza di errore manifesto nel valutare l’interesse del servizio che ha potuto giustificare la detta decisione e di sviamento di potere nonché alla verifica dell’insussistenza di violazione del dovere di sollecitudine gravante sull’amministrazione quando è chiamata a pronunciarsi sul rinnovo di un contratto che la vincola ad uno dei suoi agenti.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 27 novembre 2008, causa F‑35/07, Klug/EMEA (punto 68)

4.      Qualora una decisione esplicita di rigetto di una domanda risarcitoria non contenga, rispetto alla decisione implicita di rigetto precedentemente intervenuta, un riesame della situazione dell’interessato in relazione a elementi di diritto o di fatto nuovi, la stessa decisione costituisce un atto meramente confermativo della decisione implicita di rigetto e non fa sorgere quindi in nessun modo per l’interessato un nuovo termine di reclamo.

(v. punto 52)

Riferimento:

Corte: 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione (punto 12)