Language of document : ECLI:EU:C:2015:479

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 luglio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere c) e d) – Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli»

Nella causa C‑184/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 25 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2014, nel procedimento

A

contro

B,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A, da C. Rimini, avvocato;

–        per B, da S. Callegaro, avvocato;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per il governo greco, da M. Germani e I. Kotsoni, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da F. Moro e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A e sua moglie, B, riguardante una domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei loro due figli minori, presentata in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi hanno la loro residenza abituale contestualmente a un procedimento di separazione personale dei genitori.

 Il diritto dell’Unione

 La Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia

3        Il preambolo della Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, conclusa all’Aia il 23 novembre 2007 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 2007»), approvata, a nome dell’Unione europea, dalla decisione 2011/432/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011 (GU L 192, pag. 39), rammenta che in tutte le decisioni relative ai fanciulli l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

4        L’articolo 20, paragrafo 1, lettera f), di tale Convenzione prevede quanto segue:

«La decisione emessa in uno Stato contraente (“Stato d’origine”) è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente se:

(...)

f)      la decisione è stata emessa da un’autorità competente a statuire in materia di status personale o responsabilità genitoriale, salvo che la competenza dipendesse esclusivamente dalla cittadinanza di una delle parti».

 La Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

5        L’articolo 5, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), era così formulato:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(…)

2)      in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti;

(...)».

 Il regolamento (CE) n. 44/2001

6        L’articolo 5, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), è inserito nella sezione 2 di detto regolamento, intitolata «Competenze speciali». Tale articolo dispone quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2)      in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

(...)».

 Il regolamento (CE) n. 2201/2003

7        I considerando 5 e 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), sono del seguente tenore:

«(5)      Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

(...)

(12)      È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

8        L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Ambito d’applicazione», così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)      al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b)      all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale;

(...)

3.      Il presente regolamento non si applica:

(...)

e)      alle obbligazioni alimentari;

(...)».

9        L’articolo 2, punto 7, di tale regolamento definisce la responsabilità genitoriale come «i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore»; nozione che comprende, «in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita».

10      L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».

 Il regolamento n. 4/2009

11      Secondo i considerando da 1 a 3 del regolamento n. 4/2009, scopo di tale regolamento nonché, segnatamente, dei regolamenti nn. 44/2001 e 2201/2003 è l’adozione di misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere e volte, tra l’altro, alla promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

12      Il considerando 8 del regolamento n. 4/2009 ricorda che è opportuno tener conto, nell’ambito di tale regolamento, tra l’altro, della Convenzione dell’Aia del 2007.

13      Il considerando 15 di detto regolamento è così formulato:

«Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (...) n. 44/2001 (…)».

14      L’articolo 3 di detto regolamento, che figura all’interno del capo II, intitolato «Competenza», dispone quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      I coniugi A e B nonché i loro due figli minori sono cittadini italiani e vivono stabilmente a Londra (Regno Unito). I figli sono nati in tale città rispettivamente il 4 marzo 2004 e il 5 agosto 2008.

16      Con atto introduttivo del 28 febbraio 2012, A ha promosso dinanzi al Tribunale di Milano (Italia) un’azione nei confronti della moglie B, affinché venisse pronunciata la loro separazione con addebito a carico di quest’ultima e venisse disposto l’affidamento condiviso dei loro figli minori, con collocazione presso la madre; A ha offerto il versamento, a titolo di contributo alle spese per l’educazione e la cura dei figli, la somma mensile di EUR 4 000.

17      B ha proposto domanda riconvenzionale diretta anch’essa alla pronuncia della separazione dal marito, con addebito a carico di quest’ultimo, e al riconoscimento di un assegno mensile di EUR 18 700, eccependo tuttavia la carenza di giurisdizione del giudice italiano per quanto riguarda il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e contributo al mantenimento dei figli, dato che, secondo B, dovrebbe essere riconosciuta la competenza giurisdizionale del giudice britannico in materia sulla base del regolamento n. 2201/2003, avendo A e B sempre vissuto a Londra, dove sono nati e risiedono i loro figli minori.

18      Con ordinanza del 16 novembre 2012, il Tribunale di Milano si è dichiarato competente a conoscere della domanda relativa alla separazione personale, sulla base dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003.

19      Detto Tribunale ha invece dedotto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 che solo i tribunali britannici erano competenti a pronunciarsi sulle questioni legate alla «responsabilità genitoriale» ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di detto regolamento, in considerazione del fatto che i minori risiedono abitualmente a Londra.

20      Peraltro, A ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Sezione famiglia, Regno Unito], a Londra, volto a definire le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.

21      Anche per quanto riguarda gli assegni di mantenimento in favore, da un lato, di B e, dall’altro, dei figli minori, il Tribunale di Milano ha proceduto a una distinzione. In tal senso, esso si è dichiarato competente a conoscere della domanda di assegno in favore di B, rilevando che si trattava di una questione accessoria a un’azione relativa allo stato delle persone, ossia alla domanda di separazione personale, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 4/2009. Sulla base dell’articolo 3, lettera d), del medesimo regolamento, detto giudice si è invece dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla domanda riguardante il mantenimento dei figli minori, essendo quest’ultima accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale. La competenza giurisdizionale a pronunciarsi su tale domanda spetterebbe quindi anch’essa ai giudici britannici.

22      A ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione contro tale decisione del Tribunale di Milano, sollevando un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 4/2009, in quanto i tribunali italiani sarebbero competenti anche per le questioni relative alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli.

23      Secondo A, l’interpretazione dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 adottata dal Tribunale di Milano e posta a fondamento della decisione di quest’ultimo di declinare la propria competenza a conoscere della domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli è erronea, dato che una siffatta esclusione della competenza non può essere dedotta dalla formulazione di tale disposizione.

24      Ad avviso del giudice del rinvio, la decisione sul ricorso presuppone la definizione dei rapporti intercorrenti tra le disposizioni di cui all’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 e all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, alla luce, in particolare, dei criteri indicati all’articolo 3, lettere c) e d), di quest’ultimo regolamento.

25      Alla luce di tali considerazioni, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[S]e la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi (nel senso che l’uno esclude necessariamente l’altro) i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) del più volte citato articolo 3».

 Sulla questione pregiudiziale

26      Con la sua questione, il giudice del rinvio mira a determinare, in sostanza, se l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, la domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio possa essere decisa sia dal giudice competente a conoscere dell’azione sulla separazione o sullo scioglimento del vincolo coniugale, in quanto domanda accessoria all’azione relativa allo stato delle persone ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del suddetto regolamento, sia dal giudice competente a conoscere dell’azione relativa alla responsabilità genitoriale, in quanto domanda accessoria alla medesima ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento, ovvero se su una domanda del genere debba necessariamente pronunciarsi quest’ultimo giudice.

27      In altri termini, detto giudice intende determinare se i criteri di attribuzione della competenza indicati all’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009, alla luce della congiunzione «o» ivi utilizzata, si escludano vicendevolmente, oppure se dall’uso di tale congiunzione derivi che i giudici rispettivamente competenti a conoscere dell’azione per separazione personale e dell’azione relativa alla responsabilità genitoriale possono essere entrambi validamente chiamati a pronunciarsi su una domanda in materia di obbligazione alimentare riguardante figli minori.

28      A tale riguardo, occorre osservare che una questione del genere, tuttavia, si pone soltanto nell’ipotesi in cui una domanda relativa a un’obbligazione alimentare riguardante un figlio minore sia considerata accessoria tanto a un’«azione relativa allo stato delle persone» quanto a un’«azione relativa alla responsabilità genitoriale», ai sensi di tali disposizioni, e non unicamente a una di dette azioni.

29      È quindi necessario determinare la portata della nozione di «domanda accessoria» impiegata all’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009.

30      Si deve in proposito rilevare che, anche se tali disposizioni consentono espressamente al giudice nazionale di dichiararsi competente a pronunciarsi su una domanda riguardante un’obbligazione alimentare in un contesto transfrontaliero quando la legge del foro gli riconosca una competenza a conoscere rispettivamente di azioni relative allo stato delle persone o di azioni relative alla responsabilità genitoriale, l’individuazione della portata della nozione di «domanda accessoria», utilizzata in tali disposizioni, non può tuttavia essere lasciata alla valutazione da parte dei giudici di ciascuno Stato membro in funzione del loro diritto nazionale.

31      Infatti, dalla necessità di uniforme applicazione del diritto dell’Unione risulta che, poiché l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 non rinvia al diritto degli Stati membri per la determinazione del senso e della portata di tale nozione, quest’ultima deve ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, sentenza Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 37).

32      Tale interpretazione dev’essere individuata tenendo conto della formulazione della disposizione in esame nonché del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

33      Sulla base di un’interpretazione letterale delle disposizioni dell’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009, occorre rilevare che esse distinguono le azioni relative allo stato delle persone dalle azioni relative alla responsabilità genitoriale.

34      Pur se i criteri di attribuzione della competenza ivi previsti sono alternativi, in quanto legati dalla congiunzione «o», tale formulazione non consente di stabilire in modo inequivocabile se il loro carattere alternativo implichi che le domande relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio siano accessorie solamente a un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, o se, invece, tali domande possano essere ritenute accessorie anche a un’azione relativa allo stato delle persone.

35      Quanto al contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre constatare che la distinzione che emerge dal suo tenore letterale riecheggia quella operata dalle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.

36      Quest’ultimo regolamento – che enuncia, al suo considerando 5, di disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale, e questo al fine di garantire parità di condizioni a tutti i minori – opera un’espressa distinzione tra il contenzioso relativo al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio, da un lato, e quello riguardante l’attribuzione, l’esercizio, la delega e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, dall’altro.

37      Infatti, la competenza giurisdizionale per il divorzio, la separazione personale e l’annullamento del matrimonio è ripartita, conformemente all’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, sulla base di criteri che tengono principalmente conto della residenza attuale o precedente dei coniugi o di uno di loro, mentre, in materia di responsabilità genitoriale, le regole di competenza, secondo il considerando 12 di detto regolamento, si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.

38      Le disposizioni dell’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 distinguono, per quanto riguarda i criteri di attribuzione di competenza ivi enunciati, i procedimenti giudiziari a seconda che essi riguardino i diritti e gli obblighi tra i coniugi o i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di uno o più dei loro figli.

39      Orbene, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori si riferisce a quest’ultima tipologia di procedimento, dato che essa ha ad oggetto la determinazione delle obbligazioni alimentari a carico di uno dei genitori nei confronti dei figli, al fine di provvedere alle spese di mantenimento e di educazione di questi ultimi.

40      Per sua natura, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è quindi intrinsecamente legata all’azione per responsabilità genitoriale.

41      Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 4/2009, occorre ricordare che, secondo il suo considerando 15, tale regolamento mira a preservare gli interessi dei creditori di alimenti e a favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione.

42      Quanto all’obiettivo relativo alla corretta amministrazione della giustizia, si deve osservare che una domanda vertente sulle obbligazioni alimentari in favore dei figli minori non è necessariamente legata a un’azione relativa al divorzio o alla separazione. Inoltre, un’azione del genere non dà necessariamente luogo alla fissazione di obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio minore.

43      Al contrario, il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale, quale definita all’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003, è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore e per fissare l’importo di tale obbligazione destinata a contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del minore, modulandolo in base al tipo di affidamento stabilito – condiviso o esclusivo –, al diritto di visita, alla durata di detto diritto e agli altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame.

44      In tal modo, risulta parimenti garantito l’interesse del creditore di alimenti, in quanto, da un lato, il figlio minore potrà facilmente ottenere una decisione relativa al suo credito alimentare da parte del giudice che ha la miglior conoscenza degli elementi essenziali per la valutazione della sua domanda.

45      D’altro lato, il giudice competente a conoscere della domanda relativa a un credito alimentare siffatto è designato in applicazione delle regole di competenza del diritto dell’Unione previste dal regolamento n. 2201/2003 al fine di individuare il giudice che può essere validamente chiamato a pronunciarsi su azioni relative alla responsabilità genitoriale, regole concepite, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, in funzione dell’interesse superiore del minore.

46      Occorre infatti sottolineare la necessità di tenere conto, nell’interpretazione delle regole di competenza previste all’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009, dell’interesse superiore del minore. Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che l’attuazione del regolamento n. 4/2009 deve avvenire conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

47      Pertanto, dal tenore letterale, dagli obiettivi perseguiti e dal contesto nel quale l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 si inserisce emerge che quando due giudici sono investiti, rispettivamente, di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra coniugi genitori di figli minori e di un’azione vertente sulla responsabilità genitoriale su tali minori, una domanda di obbligazione alimentare in favore di questi ultimi non può essere considerata accessoria tanto all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di detto regolamento, quanto all’azione relativa allo stato delle persone, a norma dell’articolo 3, lettera c), di detto regolamento. Tale domanda può essere considerata accessoria solamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale.

48      Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta che l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.