Language of document : ECLI:EU:F:2013:15

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

19 febbraio 2013

Causa F‑160/12 R

Bernat Montagut Viladot

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori – Concorso generale – Non iscrizione nell’elenco di riserva»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Montagut Viladot chiede, a suo favore, che sia «mantenuto aperto l’elenco di riserva» del concorso generale EPSO/AD/206/11 diretto alla costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (AD 5) nel settore dell’economia (in prosieguo: il «concorso controverso») o che sia prorogata la durata di validità di tale elenco.

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori del richiedente è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 102, §§ 2 e 3, e 104, §§ 2 e 3)

Discende da una lettura congiunta dell’articolo 102, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la cui inosservanza costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, e dell’articolo 104, paragrafi 2 e 3, del detto regolamento di procedura, che una domanda di provvedimenti provvisori deve, di per sé, permettere alla parte resistente di predisporre le sue osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire, eventualmente, senza ulteriori informazioni a sostegno, dato che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere dalla formulazione stessa della domanda di provvedimenti provvisori. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è dunque necessario, affinché una domanda di provvedimenti provvisori sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa è fondata emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso di tale domanda.

Deve, pertanto, essere respinta in quanto irricevibile una domanda di provvedimenti provvisori non contenente alcuna esposizione degli elementi essenziali di diritto che possa costituire un’argomentazione comprensibile tale da consentire al giudice del procedimento sommario di comprendere la situazione di diritto del richiedente e di statuire senza ulteriori informazioni a sostegno.

(v. punti 11-14)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 giugno 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R (punti 15 e 20)

Tribunale dell’Unione europea: 27 aprile 2010, Parlamento/U, T‑103/10 P(R) (punto 40)