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Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 dalle società Servier SAS, Servier Laboratoires Ltd, Les Laboratoires Servier SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) 12 dicembre 2018, causa T-691/14, Servier e a. / Commissione

(Causa C-176/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Servier SAS, Servier Laboratoires Ltd, Les Laboratoires Servier SA (rappresentanti: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Conclusioni delle ricorrenti

In via principale, in considerazione dei motivi da 1 a 5 con cui viene contestata l’esistenza d’une violazione dell’articolo 101 TFUE:

Annullare i punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale il 12 dicembre 2018 nella causa T-691/14, Servier / Commissione;

Annullare gli articoli 1(b), 2(b), 3(b) e 5(b) e, conseguentemente, gli articoli 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) e 7(5)(b) della decisione della Commissione n. C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014 [AT.39.612 – Périndopril (Servier)], ovvero, in difetto, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sugli effetti degli accordi in questione;

In via di subordine, in considerazione del motivo 6:

Annullare i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza nella parte in cui conferma le conclusioni della decisione relativa all’esistenza di violazioni distinte e di ammende cumulative per gli accordi Niche e Matrix; conseguentemente, annullare gli articoli 1(b), 2(b), 7(1)(b) e 7(2)(b) della decisione;

E in via di ulteriore subordine:

Annullare i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza e gli articoli 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) e 7(5)(b) della decisione in considerazione dei motivi 7.1 e 7.2 con cui tutte le ammende vengono contestate nell’an e nel quantum;

Annullare il punto 5 del dispositivo della sentenza e gli articoli 5(b) e 7(5)(b) della decisione in considerazione del motivo 5.4 relativo alla durata della pretesa infrazione e alla determinazione dell’ammenda relativa all’accordo concluso tra la Servier e la Lupin, fissando conseguentemente l’ammenda nell’esercizio della sua piena giurisdizione di merito.

E in ogni caso:

Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, comune a tutti gli accordi sanzionati, la Servier sostiene l’erroneità in diritto della sentenza nella parte in cui si fonda su una concezione estensiva e non conforme alla giurisprudenza della nozione di violazione per oggetto. La sentenza ignorerebbe l’assenza di esperienza e di manifesta restrizione e si baserebbe su un test meccanico che farebbe astrazione dal contesto e dagli effetti ambivalenti degli accordi amichevoli in questione.

Con il secondo motivo, parimenti trasversale, la Servier ritiene che la sentenza costituisca erronea applicazione della giurisprudenza relativa alla nozione di concorrenza potenziale e che si fondi su un’ingiustificata inversione dell’onere della prova.

Con il terzo motivo si sostiene che gli accordi conclusi in pari data tra la Matrix ed il suo distributore Niche non sono anticoncorrenziali per oggetto. A parere della Servier, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha qualificato tali imprese come concorrenti potenziali considerando i versamenti effettuati nocivi e non inerenti alla transazione amichevole.

Con il quarto motivo, la Servier deduce errori di diritto con riguardo all’accordo concluso con la Teva, il quale non sarebbe tantomeno anticoncorrenziale per oggetto in considerazione del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, dei suoi effetti ambivalenti e della complementarità delle parti, considerato che la Teva, contrariamente alla Servier, è un distributore di prodotti generici nel Regno Unito.

Il quinto motivo verte su errori di diritto relativi all’accordo concluso con la Lupin. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare gli effetti dell’accordo alla luce della sua portata quantomeno ambivalente, se non favorevole alla concorrenza. In via di subordine, un errore vizierebbe la durata dell’infrazione e, quindi, il calcolo dell’ammenda.

In via di subordine, la Servier deduce, con il sesto motivo, che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione nella parte in cui sanziona l’accordo concluso con la Matrix oltre a quello concluso con la Niche, mentre non si tratterebbe di violazioni distinte.

In via di ulteriore subordine, il settimo motivo attiene alla domanda d’annullamento della sentenza nella parte in cui ha dichiarato valide le modalità di determinazione dell’ammenda.

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