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Impugnazione proposta il 1° marzo 2019 dalla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e dall’Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-165/16, Ryanair e Airport Marketing Services / Commissione

(Causa C-205/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e Airport Marketing Services Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 nella causa T-165/16; e

annullare gli articoli 1, paragrafo 4, e da 2 a 4 della decisione della Commissione (UE) 2016/287 1 , del 15 ottobre 2014, sugli aiuti di Stato SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il riesame; e in ogni caso

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti per la presente impugnazione e per il procedimento nella causa T-165/16 dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dev’essere annullata per i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e i diritti della difesa delle ricorrenti nel procedimento dinanzi alla Commissione. Il Tribunale avrebbe errato: nell’operare una distinzione tra gli specifici diritti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e il diritto generale a una buona amministrazione previsto all’articolo 41, paragrafo 1, della medesima; nel ritenere che i diritti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta non si applichino alle indagini sugli aiuti di Stato; nel ritenere che sussista un conflitto tra l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta e gli articoli 107 e 108 TFUE; e nel ritenere che le ricorrenti potessero essere considerate semplicemente come fonti di informazione nell’ambito dell’indagine.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso avrebbe erroneamente interpretato la nozione di vantaggio. Il Tribunale avrebbe errato: nel dichiarare che non vi è alcuna gerarchia di metodologie tra l’analisi comparativa e altri metodi ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore operante in economia di mercato; nel ritenere che la Commissione fosse legittimata a discostarsi dall’analisi comparativa e a respingere gli elementi di prova comparativi sottoposti dalle ricorrenti; e nel dichiarare che, nell’applicazione del criterio della redditività incrementale, non è necessario che la Commissione accerti che i costi incrementali attesi e gli introiti non aeronautici attesi riflettano il modo in cui un investitore operante in economia di mercato avrebbe gestito l’aeroporto.

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1 Decisione (UE) 2016/287 della Commissione, del 15 ottobre 2014, sugli aiuti di Stato SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair Ltd. [notificata con il numero C(2014) 7369] (GU 2016, L 59, pag. 22).