Language of document : ECLI:EU:C:2019:1024

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 novembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 6 – Onere della prova – Mantenimento di un imputato in custodia cautelare»

Nella causa C‑653/19 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 4 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 4 settembre 2019, nel procedimento penale a carico di

DK

con l’intervento di:

Spetsializirana prokuratura

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per DK, da D. Gochev, I. Angelov e I. Yotov, advokati;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e Y. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), nonché degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di DK e riguarda il suo mantenimento in custodia cautelare.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 16 e 22 della direttiva 2016/343 sono formulati come segue:

«(16)      La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. (…) Dovrebbero (…) restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. (…)

(…)

(22)      L’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. (…)».

4        L’articolo 2 della medesima direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

5        L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Presunzione di innocenza», è così redatto:

«Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

6        L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

7        L’articolo 6 della direttiva 2016/343, intitolato «Onere della prova», è così formulato:

«1.      Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

2.      Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta».

 Diritto bulgaro

8        L’articolo 270 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) così dispone:

«(1)      La domanda di commutazione della misura coercitiva può essere introdotta in qualsiasi momento nel corso del processo. Una nuova domanda relativa alla misura coercitiva può essere proposta dinanzi al giudice competente qualora le circostanze siano mutate.

(2)      Il tribunale si pronuncia con ordinanza in udienza pubblica».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        DK è accusato di appartenenza a un gruppo criminale organizzato e di omicidio.

10      L’11 giugno 2016, nell’ambito del procedimento penale avviato a suo carico per tali capi d’accusa, DK è stato sottoposto a custodia cautelare.

11      Il 9 novembre 2017 l’interessato è stato rinviato a giudizio dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria).

12      Dal 5 febbraio 2018, DK ha presentato sette domande di rimessione in libertà, tutte respinte, in primo grado o in appello, con la motivazione che le argomentazioni da questi addotte non erano sufficientemente convincenti ai sensi del diritto nazionale.

13      Nel corso dell’udienza tenuta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) il 4 settembre 2019, DK ha presentato una nuova domanda di rimessione in libertà.

14      Il giudice del rinvio rileva che dalla normativa bulgara discende che, a seguito del rinvio a giudizio dinanzi a un tribunale di una persona sottoposta a custodia cautelare, tale tribunale deve controllare in via preliminare la fondatezza di detta misura detentiva. Se il tribunale ne constata la legittimità, la detenzione si protrae indefinitamente e non è più soggetta a controllo d’ufficio. La rimessione in libertà del detenuto può essere autorizzata solo se quest’ultimo ne faccia domanda e provi l’esistenza di nuove circostanze che giustificano la sua liberazione.

15      Lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali), alla luce dei requisiti della normativa bulgara come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, considera improbabile che DK possa fornire tale prova e dimostrare quindi un cambiamento delle circostanze tale da giustificare la sua rimessione in libertà.

16      Tuttavia, tale giudice dubita della conformità della normativa bulgara all’articolo 6 e al considerando 22 della direttiva 2016/343, in quanto tali disposizioni potrebbero essere interpretate nel senso che impongono di far gravare sull’accusa l’onere di provare la fondatezza del mantenimento della persona interessata in custodia cautelare, nonché nel senso che consentono di ammettere presunzioni a favore di detta fondatezza solo se siano ragionevolmente proporzionate allo scopo perseguito e tengano conto dei diritti della difesa.

17      Inoltre, si dovrebbero considerare i diritti garantiti agli articoli 6 e 47 della Carta. Per quanto riguarda, in particolare, tale articolo 6, che corrisponde all’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, deriverebbe, in particolare, dalla sentenza della Corte EDU del 27 agosto 2019, Magnitskiy e altri contro Russia (CE:ECHR:2019:0827JUD003263109), che l’affermazione di una presunzione a favore della legittimità del mantenimento di un imputato in detenzione è contraria all’articolo 5, paragrafo 3, di tale convenzione.

18      In queste circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una normativa nazionale che, nell’ambito della fase del giudizio del procedimento penale, condiziona l’accoglimento della domanda della difesa volta alla revoca della detenzione dell’imputato al verificarsi di un mutamento delle circostanze, sia conforme all’articolo 6 e al considerando 22 della direttiva 2016/343, nonché agli articoli 6 e 47 della [Carta]».

 Sul procedimento d’urgenza

19      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

20      A sostegno di detta domanda, tale giudice rileva che DK si trova in custodia cautelare dall’11 giugno 2016 e che la valutazione della sua domanda di rimessione in libertà dipende dalla risposta alla questione se il diritto dell’UE osti alla ripartizione dell’onere della prova quale prevista dalla legislazione bulgara applicabile in materia.

21      A tal proposito occorre sottolineare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, la quale rientra nella materia oggetto del titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

22      In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, secondo la giurisprudenza della Corte si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale è attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale (sentenze del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 29, e del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 35).

23      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalla risposta fornita dal giudice del rinvio il 13 settembre 2019 a una richiesta di informazioni della Corte, nonché dalle informazioni integrative trasmesse da tale giudice alla Corte il 25 e il 27 settembre 2019, risulta che DK è attualmente privato della libertà, che il giudice del rinvio dovrà decidere in merito al suo mantenimento in detenzione sulla base della decisione della Corte e che la risposta della Corte alla questione sollevata dal giudice del rinvio potrebbe avere un impatto immediato sulla valutazione della domanda di rimessione in libertà presentata da DK.

24      Alla luce di tali circostanze, il 1o ottobre 2019, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

25      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 2016/343, letto alla luce del considerando 22 di quest’ultima, e gli articoli 6 e 47 della Carta ostino a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, dell’esistenza di circostanze nuove che giustifichino tale rimessione in libertà.

26      L’articolo 2 della direttiva 2016/343 stabilisce che essa si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale, in ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.

27      Tale direttiva si applica quindi in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un giudice nazionale deve statuire sulla legittimità del mantenimento in custodia cautelare dell’imputato di un reato (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 40).

28      Tuttavia, si deve ricordare che, data la natura minima dell’armonizzazione perseguita da detta direttiva, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo volto a stabilire tutte le condizioni per l’adozione di una decisione sulla custodia cautelare (sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 47, e ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 59).

29      Certamente, gli articoli 3 e 4 della medesima direttiva impongono che una decisione di mantenimento di una persona in custodia cautelare, adottata da un’autorità giudiziaria, non presenti tale persona come colpevole (v., in tale senso, sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punti 43 e 44, e ordinanza del 12 febbraio 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punto 51)

30      D’altro canto, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il grado di convincimento che il giudice chiamato ad adottare una siffatta decisione deve nutrire circa l’autore del reato, le modalità di esame dei diversi elementi di prova e la portata della motivazione che tale giudice è tenuto a fornire in risposta agli argomenti sottopostigli non sono disciplinati dalla direttiva 2016/343, ma ricadono esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 48).

31      Per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, esso disciplina la ripartizione dell’«onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati». L’articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva stabilisce che «ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato».

32      A tale riguardo, dall’articolo 4 della direttiva 2016/343 risulta che essa distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, da atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale.

33      Il riferimento alla prova della «colpevolezza» di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell’onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza.

34      Tale interpretazione è corroborata, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, dal confronto dei considerando 16 e 22 della direttiva 2016/343. Da un lato, il considerando 16 riguarda la salvaguardia della presunzione d’innocenza negli atti indicati dall’articolo 4 della presente direttiva, vale a dire le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e gli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell’indagato sia legalmente accertata. Questo considerando fa specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale. Dall’altro lato, detto considerando 22, che riguarda la ripartizione dell’onere della prova, disciplinato dall’articolo 6 della suddetta direttiva, non fa riferimento a tali decisioni, ma si riferisce esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell’indagato.

35      Orbene, una decisione giudiziaria il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare ha il solo scopo di accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata.

36      Peraltro, dalla giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza risulta che gli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343 ostano a che una tale decisione presenti l’imputato come colpevole.

37      Tale decisione non può quindi essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato, ai sensi di tale direttiva.

38      Pertanto, si deve considerare che l’articolo 6 di tale direttiva non è applicabile alla procedura che porta all’adozione di tale decisione, cosicché la ripartizione dell’onere della prova nell’ambito di tale procedura è di esclusiva competenza del diritto nazionale.

39      Questa conclusione non può essere contestata con riferimento al punto 56 dell’ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110). Infatti, anche se in tale punto 56 la Corte ha menzionato l’articolo 6 della direttiva 2016/343, dal punto 57 di tale ordinanza risulta che la Corte aveva come unico scopo quello di evocare il contesto in cui si colloca l’articolo 4 di tale direttiva, al fine di stabilire che il tipo di motivazione imposta dal diritto nazionale nella causa che ha dato origine a tale ordinanza non può equivalere a presentare l’indagato o imputato come colpevole, ai sensi di tale articolo 4, senza per questo constatare l’applicabilità dell’articolo 6 di tale direttiva in un procedimento che porta all’adozione di una decisione di sottoposizione a custodia cautelare.

40      Per quanto riguarda, inoltre, gli articoli 6 e 47 della Carta, occorre ricordare che le disposizioni della Carta si applicano, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

41      Poiché la ripartizione dell’onere della prova, nel contesto di una procedura quale quella controversa nel procedimento principale, non è disciplinata dal diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta, tra cui i suoi articoli 6 e 47, non sono applicabili alle norme nazionali che stabiliscono tale ripartizione (v., per analogia, sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, punto 45 e giurisprudenza citata).

42      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta che l’articolo 6 della direttiva 2016/343 e gli articoli 6 e 47 della Carta non sono applicabili a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sono applicabili a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.