Language of document :

Ricorso presentato il 29 dicembre 2007 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-146/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Ricorso introdotto in relazione al rigetto da parte della convenuta della domanda del ricorrente di effettuare o di concludere un'inchiesta relativa al fatto che in data 29 ottobre 2001, il ricorrente venne in contatto accidentale, nei locali della delegazione della Commissione europea in Angola, ove prestava la sua attività lavorativa in qualità di funzionario della convenuta, ed in orario di lavoro, con una polvere biancastra di natura sconosciuta, e di fornirgli ogni informazione in merito alla sorte del campione di detta polvere e in merito alle procedure di conservazione e all'accesso al medesimo.

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni relative al rigetto da parte della ricorrente, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) carenza assoluta di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, irragionevolezza, confusione, pretestuosità e assenza ovvero inadeguatezza di istruttoria; 2) violazione di legge avente carattere grave, palese e manifesto; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.

Conclusioni del ricorrente

annullare, per quanto necessario, la nota datata 23 febbraio 2007, prot. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623;

annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 10 ottobre 2006, inoltrata dal ricorrente all'autorità che ha il potere di nomina;

annullare per quanto necessario la decisione comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 27 aprile 2007 inoltrato dal ricorrente all'autorità che ha il potere di nomina;

annullare per quanto necessario, la nota datata 4 settembre 2007, prot. ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393

accertare il fatto che la convenuta non effettuò ovvero concluse, ivi inclusi gli atti ad essa prodromici ed ovviamente conseguenti, alcuna congrua inchiesta al fine di accertare ogni circostanza, sia essa a questo antecedente ovvero posteriore, in qualsivoglia modo connessa con il fatto che il ricorrente, in data 29 ottobre 2001, venne in contatto accidentale, nei locali della delegazione della Commissione europea in Angola, ove prestava illo tempore la sua attività lavorativa in qualità di funzionario della convenuta, ed in orario di lavoro, con una polvere biancastra di natura sconosciuta;

accertare l'illiceità dell'omessa effettuazione dell'inchiesta e dichiararne l'illiceità;

condannare la convenuta ad effettuare ovvero concludere l'inchiesta, ad effettuare tutta una serie di atti materiali a quest'ultima conseguenti, a fornire una serie di informazioni al ricorrente concernenti l'evento del 29 ottobre 2001, a garantire al ricorrente l'accesso al campione della polvere;

condannare la convenuta ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno, già irreversibilmente prodottasi fino alla data odierna, derivante dall'omessa effettuazione dell'inchiesta, la somma di EUR 3 000 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento di quella parte del danno ex omessa effettuazione dell'inchiesta che si produrrà da domani in poi, la somma di EUR 300, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui, effettuata l'inchiesta nonché tutti gli atti ad essa prodromici ovvero conseguenti, saranno date comunicazione al ricorrente nonché adeguata pubblicità, nei locali della delegazione ed altresì nelle sedi delle Direzioni generali dello Sviluppo e delle Relazioni esterne della CE, delle conclusioni dell'inchiesta;

accertare i comportamenti adottati dalla convenuta sia anteriormente che durante che posteriormente all'evento del 29 ottobre 2001 e comunque a questo connessi, eccezion fatta per l'omessa effettuazione dell'inchiesta;

accertare l'illiceità dei comportamenti de quibus e dichiararne l'illiceità;

condannare la convenuta a titolo di risarcimento del danno derivante dai comportamenti de quibus, a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000 000 ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la CE alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di perizia di parte che sarà eventualmente effettuata al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la condanna della convenuta a versare al ricorrente ognuna delle somme summenzionate nonché, più in generale, di qualsiasi fatto rilevante ai fini dell'emananda sentenza nella causa de qua.

____________