Language of document : ECLI:EU:C:2004:614

Causa C-36/02

Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH

contro

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione delle merci — Restrizioni — Ordine pubblico — Dignità umana — Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale — “Giocare ad uccidere”»

Massime della sentenza

1.        Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giustificazione per motivi di ordine pubblico — Necessità e proporzionalità delle misure — Sussistenza di diversi regimi di tutela in altri Stati membri — Irrilevanza

(Artt. 46 CE e 49 CE)

2.        Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa nazionale che vieta lo sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi — Giustificazione — Tutela dell’ordine pubblico — Rispetto della dignità umana in quanto principio generale del diritto

(Artt. 46 CE e 49 CE)

1.        Se misure restrittive della libera prestazione dei servizi possono essere giustificate da motivi connessi con l’ordine pubblico solo ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi che mirano a garantire e solo a condizione che tali obiettivi non possano essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi, non è indispensabile, a tale proposito, che una misura restrittiva emanata dalle autorità di uno Stato membro corrisponda ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto fondamentale o dell’interesse legittimo in causa. Pertanto, la necessità e la proporzionalità delle disposizioni adottate in materia non sono escluse per il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un regime di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro.

(v. punti 36-38)

2.        Il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico per il fatto che tale attività viola la dignità umana.

Infatti, il provvedimento di cui trattasi non può essere considerato una misura che incide in modo ingiustificato sulla libera prestazione dei servizi, poiché, fermo restando che l’ordinamento giuridico comunitario è diretto innegabilmente ad assicurare il rispetto della dignità umana quale principio generale del diritto, da un lato, la tutela dei diritti fondamentali rappresenta un legittimo interesse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato quale la libera prestazione dei servizi, e, d’altro lato, il provvedimento di cui trattasi corrisponde al livello di tutela della dignità umana che la Costituzione nazionale ha inteso assicurare nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e non eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dalle autorità nazionali competenti.

(v. punti 34-35, 39-41 e dispositivo)