Language of document : ECLI:EU:C:2012:519

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 settembre 2012 (*)

«Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 2 – Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l’ingresso e il soggiorno di “ogni altro familiare” a carico di un cittadino dell’Unione»

Nella causa C‑83/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regno Unito), con decisione del 3 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2011, nel procedimento

Secretary of State for the Home Department

contro

Muhammad Sazzadur Rahman,

Fazly Rabby Islam,

Mohibullah Rahman,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič (relatore), dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE Centre), da A. Weiss, N. Mole e S. Chaudary, conseillers;

–        per il governo del Regno Unito, da L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito da R. Palmer, barrister;

–        per il governo belga, da T. Materne, in qualità di agente;

–        per il governo danese, da C. Vang e V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da A. Wiedmann, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Tufvesson e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Secretary of State for the Home Department (in prosieguo: il «Secretary of State») e i sigg. Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam e Mohibullah Rahman, cittadini del Bangladesh, in merito alla domanda di questi ultimi di beneficiare di un titolo di soggiorno nel Regno Unito in qualità di familiari di un cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»).

 Contesto normativo

 La direttiva 2004/38

3        Il considerando 6 della direttiva 2004/38 enuncia quanto segue:

«Per preservare l’unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione».

4        Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, per «familiare», ai fini di tale direttiva, deve intendersi:

«a)      il coniuge;

b)      il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata (…);

c)      i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d)      gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)».

5        L’articolo 3 della direttiva 2004/38, rubricato «Aventi diritto», prevede quanto segue:

«1.       La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2.       Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a)      ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;

b)      il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».

6        L’articolo 10 della direttiva 2004/38, rubricato «Rilascio della carta di soggiorno», dispone quanto segue:

«1.       Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

2.       Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:

(…)

e)       nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall’autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell’Unione o membri del nucleo familiare di quest’ultimo, [o la] prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione

(…)».

 La normativa nazionale

7        La direttiva 2004/38 è stata trasposta nel Regno Unito mediante il regolamento del 2006 sull’immigrazione (Spazio economico europeo) [Immigration (European Economic Area) Regulations 2006], come modificato dal regolamento del 2009 sull’immigrazione (Spazio economico europeo) [Immigration (European Economic Area) (Amendment) Regulations 2009] (in prosieguo: il «regolamento sull’immigrazione»).

8        L’articolo 7 del regolamento sull’immigrazione, intitolato «Familiari», prevede quanto segue:

«1)       Fatto salvo il paragrafo 2, ai fini del presente regolamento, sono considerati come familiari di un’altra persona:

a)       il suo coniuge o il suo partner civile;

b)       i suoi discendenti diretti o quelli del suo coniuge o del suo partner civile che:

                  i)      hanno meno di 21 anni; o

      ii)      sono a suo carico o a carico del suo coniuge o del suo partner civile;

c)       i suoi ascendenti diretti e quelli del suo coniuge o del suo partner civile che sono a suo carico;

d)       tutte le persone che devono essere considerate come familiari di detta altra persona in forza del paragrafo 3.

(…)

3)       (…) chiunque sia membro di una famiglia allargata e abbia ottenuto un permesso d’ingresso per familiari di cittadini del SEE, un attestato d’iscrizione o una carta di soggiorno sarà considerato come un familiare del cittadino del SEE in parola, fintantoché continua a soddisfare le condizioni previste all’articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 o 5 in relazione a detto cittadino del SEE e fintantoché il titolo, l’attestato o la carta mantengono validità o non sono stati revocati

(…)».

9        L’articolo 8 del regolamento sull’immigrazione, intitolato «Membro della famiglia allargata», è del seguente tenore:

«1)      Ai sensi del presente regolamento, si considera “membro della famiglia allargata” chiunque non sia un familiare di un cittadino del SEE in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), e soddisfi le condizioni previste ai paragrafi 2, 3, 4 o 5.

2)      Una persona soddisfa la condizione prevista nel presente paragrafo se è un familiare di un cittadino del SEE, del suo coniuge o del suo partner civile e

a)      se risiede in uno Stato del SEE dove risiede anche il cittadino del SEE e se è a suo carico o convive con esso;

b)      se soddisfa la condizione prevista alla lettera a) e accompagna il cittadino del SEE nel Regno Unito o intenda raggiungerlo, o

c)      se soddisfa la condizione prevista alla lettera a), ha raggiunto il cittadino del SEE nel Regno Unito e ha continuato ad essere a suo carico o a convivere con esso.

3)      Una persona soddisfa la condizione prevista nel presente paragrafo se è un familiare di un cittadino del SEE, del suo coniuge o del suo partner civile e se gravi motivi di salute impongono che il cittadino del SEE, il suo coniuge o il suo partner la assista personalmente.

(…)

6)      Ai sensi del presente regolamento, per “cittadino del SEE interessato” si intende, con riferimento al membro di una famiglia allargata, il cittadino del SEE che è – o il cui coniuge o partner civile è –, il parente del membro della famiglia allargata ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, o il cittadino del SEE che è il partner del membro della famiglia allargata ai sensi del paragrafo 5».

10      L’articolo 17 del regolamento sull’immigrazione, intitolato «Rilascio della carta di soggiorno», così dispone:

«(…)

4)      Il Secretary of State può rilasciare una carta di soggiorno a un membro di una famiglia allargata, non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, che non sia un cittadino del SEE:

a)      se il cittadino del SEE interessato è, con riguardo al membro della famiglia allargata, una persona che risponde ai requisiti richiesti o un cittadino del SEE titolare di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 15, e

b)      se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, il Secretary of State ritenga opportuno rilasciare la carta di soggiorno.

5)      Quando il Secretary of State riceve una domanda ai sensi del paragrafo 4, esso procede ad un esame approfondito della situazione personale del richiedente e, se rigetta la domanda, motiva il suo rifiuto, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Il 31 maggio 2006 Mahbur Rahman, cittadino del Bangladesh, ha sposato una cittadina irlandese che lavora nel Regno Unito.

12      A seguito di tale matrimonio, Muhammad Sazzadur Rahman, suo fratello, Fazly Rabby Islam, suo fratello unilaterale, e Mohibullah Rahman, suo nipote, hanno presentato domanda di permesso d’ingresso per familiari di cittadini del SEE, al fine di beneficiare del diritto di soggiorno nel Regno Unito in qualità di persone a carico dei coniugi Rahman. Tali domande sono state respinte dall’Entry Clearance Officer in Bangladesh, il 27 luglio 2006, poiché i convenuti nel procedimento principale non erano stati in grado di dimostrare di essere a carico dei coniugi Rahman in Bangladesh.

13      I convenuti nel procedimento principale hanno allora proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi all’Immigration Judge of the Asylum and Immigration Tribunal. Tale giudice ha accolto il loro ricorso il 19 giugno 2007, dichiarando che essi potevano avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 e che, pertanto, il loro ingresso nel Regno Unito doveva essere agevolato. Di conseguenza, sono stati rilasciati permessi d’ingresso per familiari di cittadini del SEE ai convenuti nel procedimento principale, i quali hanno potuto raggiungere i coniugi Rahman nel Regno Unito.

14      Il 9 gennaio 2008 i convenuti nel procedimento principale hanno chiesto il rilascio di carte di soggiorno al fine di confermare il loro diritto di soggiorno nel Regno Unito. Tali domande sono state respinte con decisione del 24 dicembre 2008 del Secretary of State, poiché quest’ultimo ha ritenuto che essi non avessero provato né di aver risieduto con la sig.ra Rahman, cittadino dell’Unione interessato, nello stesso Stato membro del SEE prima che questa si trasferisse nel Regno Unito, né di continuare ad essere a carico di quest’ultima o di essere membri del suo nucleo familiare nel Regno Unito.

15      Adito con un ricorso avverso tale decisione, l’Immigration Judge of the Asylum and Immigration Tribunal ha dichiarato, il 6 aprile 2009, che i convenuti nel procedimento principale erano effettivamente «a carico» e ha, di conseguenza, statuito che il loro fascicolo doveva essere oggetto di esame ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 4 e 5, del regolamento sull’immigrazione.

16      Il Secretary of State ha chiesto un riesame di tale decisione dinanzi all’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber). Tale riesame è stato disposto con decisione del 30 aprile 2009 e la causa è stata sottoposta a detto giudice in quanto giudice d’appello.

17      In tali circostanze, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2004/38] imponga a uno Stato membro di adottare disposizioni che agevolino l’ingresso e/o il soggiorno in uno Stato membro per la categoria di altri familiari non cittadini dell’Unione europea che siano in grado di soddisfare i requisiti prescritti dall’articolo 10, paragrafo 2 [di detta direttiva].

2)      Se un altro familiare come quello indicato nella prima questione possa, nel caso in cui non sia in grado di soddisfare alcuno dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale, invocare l’applicabilità diretta dell’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2004/38].

3)      Se la categoria degli altri familiari ai sensi [degli articoli] 3, paragrafo 2, e (…) 10, paragrafo 2, della [direttiva 2004/38] sia limitata a coloro che hanno soggiornato nello stesso Stato del cittadino dell’Unione e del suo coniuge prima che il cittadino dell’Unione si trasferisse nello Stato ospitante.

4)      Se la dipendenza ex articolo 3, paragrafo 2, [della direttiva 2004/38] invocata dall’altro familiare per ottenere l’ingresso nello Stato ospitante dovesse sussistere poco prima del trasferimento del cittadino dell’Unione nello Stato ospitante.

5)      Se uno Stato membro possa prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza di detti altri familiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 2004/38], allo scopo di evitare che tale dipendenza sia non necessaria oppure pianificata al fine di consentire a un non cittadino l’ingresso oppure la prosecuzione del suo soggiorno nel suo territorio.

6)      Se la dipendenza in forza della quale l’altro familiare chiede l’ammissione nello Stato membro debba proseguire per un certo periodo o a tempo indeterminato nello Stato ospitante perché possa essere rilasciata oppure rinnovata la carta di soggiorno ex articolo 10 della [direttiva 2004/38], e, in caso affermativo, come debba essere dimostrata tale dipendenza».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla seconda questione

18      Per quanto riguarda la prima e la seconda questione, che è opportuno affrontare congiuntamente, si deve anzitutto rilevare che la direttiva 2004/38 non obbliga gli Stati membri ad accogliere qualsiasi domanda d’ingresso o di soggiorno presentata da persone che dimostrano di essere familiari «a carico» di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva.

19      Infatti, come affermato dai governi che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché dalla Commissione europea, tanto dal tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 quanto dalla sistematica generale della medesima emerge che il legislatore dell’Unione ha posto una distinzione tra i familiari del cittadino dell’Unione definiti all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, che godono, alle condizioni previste in tale direttiva, di un diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante di tale cittadino, e gli altri familiari indicati all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, il cui ingresso e soggiorno devono unicamente essere agevolati da tale Stato membro.

20      Tale interpretazione è corroborata dal considerando 6 della direttiva 2004/38, secondo il quale, «[p]er preservare l’unità della famiglia in senso più ampio (...), la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l’ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell’Unione».

21      Anche se risulta, quindi, che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non obbliga gli Stati membri a riconoscere un diritto di ingresso e di soggiorno in favore di persone che sono familiari, nel senso ampio del termine, a carico di un cittadino dell’Unione, nondimeno, come emerge dall’utilizzo dell’indicativo presente «agevola» nel citato articolo 3, paragrafo 2, tale disposizione impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell’Unione.

22      Al fine di ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, devono prevedere la possibilità, per le persone indicate al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto.

23      Nell’ambito di tale esame della situazione personale del richiedente, come emerge dal considerando 6 della direttiva 2004/38, l’autorità competente deve tenere conto dei vari fattori che possono risultare pertinenti a seconda dei casi, quali il grado di dipendenza economica o fisica e il grado di parentela tra il familiare e il cittadino dell’Unione che egli desidera accompagnare o raggiungere.

24      Alla luce tanto dell’assenza di norme più precise nella direttiva 2004/38 quanto dell’utilizzo dei termini «conformemente alla sua legislazione nazionale» all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima, è necessario constatare che ogni Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta degli elementi da prendere in considerazione. In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile.

25      Infine, è importante rilevare che, sebbene – come correttamente osservato dai governi che hanno presentato osservazioni – i termini utilizzati all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non siano sufficientemente precisi da consentire a colui che richiede l’ingresso o il soggiorno di avvalersi direttamente di tale disposizione per invocare criteri di valutazione che, a suo giudizio, dovrebbero essere applicati alla sua domanda, nondimeno un tale richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione sono rimaste nei limiti della discrezionalità tracciata dalla direttiva (v., per analogia, sentenze del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a., C‑72/95, Racc. pag. I‑5403, punto 56; del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, Racc. pag. I‑7405, punto 66, nonché del 26 maggio 2011, Stichting Natuur en Milieu e a., da C‑165/09 a C‑167/09, Racc. pag. I-4599, punti 100‑103).

26      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso

–        che gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d’ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell’Unione non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima, di essere a carico di tale cittadino;

–        che gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto;

–      che gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile; e

–      che ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfano tali condizioni.

 Sulla terza e sulla quarta questione

27      Con la sua terza e la sua quarta questione, anch’esse da esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, per rientrare nella categoria dei familiari «a carico» di un cittadino dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, sia necessario aver soggiornato nello stesso Stato di tale cittadino ed essere stato a carico di quest’ultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante.

28      Come sostenuto, segnatamente, dal Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE Centre), dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, la formulazione della direttiva 2004/38 non consente di concludere che i familiari di un cittadino dell’Unione che non rientrano nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, di tale direttiva e che hanno debitamente dimostrato la loro situazione di dipendenza nei confronti di tale cittadino possano essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva per il solo fatto di non aver soggiornato nello stesso Stato di tale cittadino.

29      Ai sensi del citato articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale, agevolano l’ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare, (...), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale (...)».

30      Parimenti, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/38, relativo al rilascio della carta di soggiorno, autorizza gli Stati membri a prescrivere per i familiari indicati all’articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva la presentazione di un «documento rilasciato dall’autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell’Unione».

31      Come illustrato dall’avvocato generale ai paragrafi 91, 92 e 98 delle sue conclusioni, nulla indica che l’espressione «paese di provenienza» utilizzata in tali disposizioni debba essere intesa come riferita al paese in cui il cittadino dell’Unione soggiornava prima di trasferirsi nello Stato membro ospitante. Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge, al contrario, che il «paese di provenienza» considerato è, nel caso di un cittadino di uno Stato terzo che dichiara di essere «a carico» di un cittadino dell’Unione, lo Stato nel quale egli soggiornava alla data in cui ha chiesto di accompagnare o raggiungere il cittadino dell’Unione.

32      Per quanto riguarda il momento in cui il richiedente deve trovarsi in una situazione di dipendenza per essere considerato «a carico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 6 della medesima, l’obiettivo di tale disposizione consiste nel «preservare l’unità della famiglia in senso più ampio», favorendo l’ingresso e il soggiorno delle persone non rientranti nella definizione di familiare di un cittadino dell’Unione contenuta all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, ma che nondimeno presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell’Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un’appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute.

33      Orbene, è necessario constatare che vincoli siffatti possono esistere senza che il familiare del cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello stesso Stato di tale cittadino o sia stato a carico di quest’ultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante. La situazione di dipendenza deve invece sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico.

34      Nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base degli elementi di interpretazione sopra forniti, se i convenuti nel procedimento principale erano a carico del cittadino dell’Unione, segnatamente la sig.ra Rahman, nel loro paese di provenienza – il Bangladesh – nel momento in cui hanno chiesto di raggiungerla nel Regno Unito. Solamente nel caso in cui essi siano in grado di fornire la prova di tale dipendenza nel paese di provenienza, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, lo Stato membro ospitante dovrà agevolare il loro ingresso ed il loro soggiorno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, come interpretato ai punti 22‑25 della presente sentenza.

35      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza e alla quarta questione che, per rientrare nella categoria dei familiari «a carico» di un cittadino dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico.

 Sulla quinta questione

36      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno Stato membro possa prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, al fine di assicurarsi che tale dipendenza sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l’ingresso e il soggiorno nel territorio di detto Stato.

37      A tale riguardo, si deve ricordare che, come illustrato in risposta alla prima e alla seconda questione, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta dei fattori da prendere in considerazione nell’esame delle domande di ingresso e di soggiorno presentate dai familiari di un cittadino dell’Unione indicati dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

38      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, gli Stati membri, nell’esercizio di tale potere discrezionale, possono prescrivere nelle loro legislazioni particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza, segnatamente al fine di assicurarsi che detta situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l’ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante.

39      È tuttavia necessario, come dichiarato al punto 24 della presente sentenza, che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 e non privino tale disposizione del suo effetto utile.

40      Pertanto, occorre rispondere alla quinta questione che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nell’esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza, a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 e non privino tale disposizione del suo effetto utile.

 Sulla sesta questione

41      Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il rilascio della carta di soggiorno previsto all’articolo 10 della direttiva 2004/38 possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva si sia protratta nello Stato membro ospitante.

42      A tale riguardo, occorre rilevare che, con riferimento al rilascio della carta di soggiorno previsto dalla direttiva 2004/38, il legislatore dell’Unione si è essenzialmente limitato a elencare, all’articolo 10 di tale direttiva, i documenti che occorre presentare al fine di ottenere una carta siffatta, la quale deve allora essere fornita non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda.

43      Per quanto riguarda i richiedenti indicati all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38, il suddetto articolo 10 enuncia che tali richiedenti devono segnatamente presentare «un documento rilasciato dall’autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante [la dipendenza dal] cittadino dell’Unione».

44      È necessario constatare che il legislatore non ha disciplinato, né attraverso tale disposizione né con altre disposizioni della direttiva 2004/38, la questione se ai familiari di un cittadino dell’Unione non rientranti nella definizione che figura all’articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, che chiedono il rilascio di una carta di soggiorno presentando un documento emesso nel loro paese di provenienza e che attesta la loro dipendenza nei confronti di tale cittadino dell’Unione, possa essere negata tale carta di soggiorno con la motivazione che essi, dopo il loro ingresso nello Stato membro ospitante, hanno cessato di essere dipendenti da tale cittadino.

45      Occorre dunque rispondere alla sesta questione che la questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto all’articolo 10 della direttiva 2004/38 possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso:

      che gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d’ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell’Unione non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima, di essere a carico di tale cittadino;

–        che gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto;

      che gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile; e

      che ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfano tali condizioni.

2)      Per rientrare nella categoria dei familiari «a carico» di un cittadino dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico.

3)      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nell’esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza, a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 e non privino tale disposizione del suo effetto utile.

4)      La questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto all’articolo 10 della direttiva 2004/38 possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.