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Ricorso proposto il 14 aprile 2015 – Buonotourist/Commissione

(Causa T-185/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Buonotourist Srl (Castel San Giorgio, Italia) (rappresentanti: G. Capo, avvocato, L. Visone, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione U.E. del 19 gennaio 2015 sull’aiuto di Stato Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN), notificata alla ricorrente in data 20 febbraio 2015, cui l’Italia ha dato esecuzione;

    dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di stato Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 1.111.572,00), è integralmente nulla e non avvenuta laddove ritiene che le somme riconosciute a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del Reg. (CEE) n°1191/69, concessione di compensazione ex art. 11 per obbligo di tariffa nel settore del Trasporto Pubblico Locale, siano da ritenere una misura non notificata che costituisce aiuto di stato ai sensi dell’art. 107, § 1, del Trattato che è incompatibile con il mercato interno;

dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e art. 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di Stato Sa. 35843 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 1.111.572,00), è integralmente nullo nella parte in cui dispone misure operative per il recupero dell’aiuto a carico dello Stato italiano;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Buonotourist s.r.l..

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata nella presente causa la Commissione ha dichiarato che i pagamenti effettuati in favore di Buonotourist, sia a titolo di compensazione ovvero a titolo di ristoro danni, per la imposizione unilaterale illecita di obblighi di servizio pubblico (OSP), per gli anni 1996-2002, quale misura non notificata costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, § 1, del Trattato, che è incompatibile con il mercato interno. Disponendo, conseguentemente, misure operative per il recupero dell’aiuto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 93, 107, 108 e 263 TFUE in relazione all’art. 17, Reg. (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico o nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1).

Si fa valere a questo riguardo che la compatibilità con il diritto comunitario delle indennità di compensazione riconosciute per gli O.S.P. di tariffa in applicazione del Reg. (CEE) 1191/69 doveva essere valutata secondo le disposizioni previste da tale regolamento e non con riferimento alle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di stato. La Commissione è incorsa pertanto in errore di diritto operando secondo le disposizioni del Trattato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha trattato le indennità riconosciute alla Buonotourist per gli O.S.P. imposti come misura non notificata. Al contrario, il pagamento delle stesse indennità è stato effettuato successivamente alla notifica della misura alla Commissione. Conseguentemente, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e di procedura avendo adottato la decisione di avvio del procedimento dopo quattordici mesi dalla ricevuta notifica.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 93, 107 e 108 TFUE in relazione all’art. 17 del regolamento (CEE) 1191/69 e all’art. 9 del regolamento (CEE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione è incorsa in errore di diritto per violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela delle legittime aspettative in quanto la vicenda è regolata dal Reg. (CEE) 1191/69.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1, lett. f), in relazione alla lett. g) ed agli artt. 4 e 7 e 15 , Reg. (CEE) n°659/1999. Ai sensi dell’art. 17 Reg. (CEE) 1191/69.

Si fa valere a questo riguardo che le compensazioni risultanti dall’applicazione dello stesso regolamento sono dispensate dalla procedura d’informazione preventiva; e che le somme riconosciute a Buonotourist rientrano pertanto nell’ambito degli aiuti esistenti. La Commissione è incorsa in errore di diritto per violazione dell’art. 108, § 2, TFUE non potendo ingiungere il recupero delle somme pagate in ragione della qualificazione come illegale dell’aiuto concesso.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 267 TFUE e degli artt. 6 e 13 CEDU, nonché degli artt. 93, 107 e 108 TFUE.

–    Si fa valere a questo riguardo che Il Consiglio di Stato aveva già operato una valutazione in ordine alla ricomprensione nel disposto degli artt. 11 e 17 Reg. (CEE) 1191/69, prendendo così posizione in ordine alla ricomprensione negli aiuti esistenti delle somme riconosciute. La Commissione è incorsa in straripamento di potere non potendo annullare le decisioni degli organi giurisdizionali, anche nazionali, allorquando applicano il diritto comunitario.

6.    Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 6, 7 e 13 CEDU ; degli artt. 93 – 107 e 108 in relazione agli artt. 258 e ss. TFUE., in relazione all’art. 101 Costituzione Repubblica Italiana; nonché dell’art. 2909 c.c..

–    Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata incide sul giudicato del Consiglio di Stato, formatosi nell’interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie. La Commissione ha così agito ancora con straripamento di potere non potendo annullare il giudicato, ma dovendo instare ai sensi del 258 TFUE.

7.    Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 11 e 17 del regolamento (CEE) n. 1191/19691, degli artt. 93, 107 e 108 TFUE, nonché sull’esistenza nella fattispecie di un sviamento di potere.

–    Si fa valere a questo riguardo che una misura può qualificarsi come aiuto di stato in quanto incida realmente e concretamente sugli scambi e sulla libera concorrenza, nel senso che tale incidenza deve essere concretamente operante e realmente dimostrata. La Commissione non ha assolutamente dimostrato la circostanza. Tanto più che nella Regione Campania, il mercato interno del trasporto pubblico locale (TPL) non è mai stato aperto alla concorrenza.

3.    Ottavo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1, 11 e 17 del regolamento (CEE) n. 1191/69, nonché degli artt. 93, 107 e 108 TFUE.

–    Si fa valere a questo riguardo che la Commissione è incorsa in errore di fatto perché ha sostenuto che le compensazioni riconosciute siano state operate attraverso un metodo di calcolo definito ex post. Dagli atti allegati viene dimostrato invece il contrario.