Language of document : ECLI:EU:F:2012:6

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

1º febbraio 2012

Causa F‑123/10

Giovanni Bancale e Roberto Buccheri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Concorsi interni – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma – Diploma – Qualifiche ottenute prima del conseguimento del diploma – Equivalenza»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale i sigg. Bancale e Buccheri, agenti temporanei della Commissione presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), hanno proposto il presente ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice dei concorsi interni COM/INT/OLAF/09/AD 8 e COM/INT/OLAF/09/AD 10 di respingere le loro rispettive candidature a tali concorsi.

Decisione:      Il ricorso è respinto. I ricorrenti sopporteranno tutte le spese.

Massime

1.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

2.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore – Decisione adottata dalla commissione giudicatrice di concorso previo riesame del fascicolo di un candidato non ammesso a concorrere

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)

3.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Requisiti superiori a quelli fissati dallo Statuto ai fini della classificazione degli impieghi – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 5 e 29; allegato III)

4.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Requisito di un certo numero di anni di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso al concorso – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 27, primo comma, e 29, § 1)

1.      A tenore dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09 (punto 29)

2.      Quando un candidato ad un concorso chiede il riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice, è la decisione adottata da quest’ultima previo riesame della situazione del candidato che costituisce l’atto che gli arreca pregiudizio.

(v. punto 42)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03 (punto 27); 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05 (punto 19)

3.      Le disposizioni dell’articolo 5 dello Statuto mirano a definire, in maniera generale, a seconda della natura delle funzioni a cui corrispondono i posti, i livelli minimi di istruzione universitaria o secondaria e di formazione professionale richiesti, ovvero in taluni casi di esperienza professionale, per ciascun gruppo di funzioni e per i diversi gradi e non riguardano le condizioni di assunzione, che sono, dal canto loro, disciplinate dalle disposizioni dell’articolo 29 e dell’allegato III dello Statuto. Di conseguenza, nulla osta a che, per determinati posti di lavoro o per determinate categorie di posti, vengano stabilite dal bando di concorso condizioni più rigide di quelle corrispondenti alle condizioni minime che risultano dalla classificazione dei posti di lavoro, sia per occupare un determinato posto vacante sia per la costituzione di una lista di riserva allo scopo di coprire i posti di lavoro di una determinata categoria.

(v. punto 52)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 marzo 2005, Ricci/Commissione, T‑329/03 (punto 70)

4.      Lo Statuto attribuisce un ampio potere discrezionale alle istituzioni in materia di organizzazione di concorsi. Un siffatto potere viene ad essere esercitato quando l’autorità che ha il potere di nomina adotta il bando di concorso e precisa, in particolare, i requisiti di ammissione al concorso. L’esercizio di tale ampio potere discrezionale deve tuttavia essere compatibile con le disposizioni imperative dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto, nonché dell’articolo 29, paragrafo 1, del detto Statuto.

La scelta consentita dall’ampio potere discrezionale riconosciuto in materia all’autorità che ha il potere di nomina deve, di conseguenza, essere sempre operata in relazione alle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, all’interesse del servizio.

Risulta dall’articolo 5, paragrafo 2, dello Statuto, in combinato disposto col paragrafo 3 dello stesso articolo, che i gradi AD 8 e AD 10 sono gradi elevati del gruppo di funzioni degli amministratori, i quali sono chiamati a svolgere in particolare compiti di direzione, di concetto e di studio.

Nei casi in cui un concorso è diretto a coprire posti di funzionario di tali gradi, il requisito di un certo numero di anni di esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso al concorso appare come un mezzo adeguato da parte dell’istituzione per procurarsi la collaborazione dei funzionari in possesso delle qualità prescritte dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto e, pertanto, per garantire l’interesse del servizio.

Infatti, un’esperienza professionale acquisita a seguito del conseguimento di un diploma e in relazione a quest’ultimo è maggiormente idonea a dare ai candidati un’idea approfondita sull’applicazione dei modi scientifici di far fronte ai problemi pratici rispetto a un’esperienza professionale acquisita prima del conseguimento del diploma. Essa è, in linea di massima, più fruttuosa di quella acquisita prima del conseguimento del diploma in quanto permette di mettere in pratica nozioni accademiche in precedenza acquisite e quindi di ampliare le competenze professionali. Per giunta, essa aumenta la probabilità che i candidati possiedano realmente un’esperienza professionale nell’esecuzione dei compiti del livello di amministratore. Essa costituisce dunque un indizio affidabile del possesso, da parte dei candidati, delle qualità attese.

(v. punti 66, 76 e 79-81)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99 (punti 52 e 53)