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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 ottobre 2018 – FL / TMD Friction EsCo GmbH

(Causa C-675/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: FL

Convenuta: TMD Friction EsCo GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/23/CE 1 del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, consenta una limitazione, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente ai sensi del diritto nazionale, che dispone in linea di principio di applicare, in caso di trasferimento di impresa, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/23/CE anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori subordinati a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, nel senso che il cessionario non risponda dei diritti in corso di maturazione fondati su periodi di occupazione antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, siano disciplinati, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente, in base al livello di tutela richiesto dall’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, devono considerarsi adottati allorché il diritto nazionale prevede che:

l’obbligo di concedere in futuro, al lavoratore interessato dal trasferimento di un’impresa in stato di insolvenza, una prestazione di vecchiaia erogata da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali passa in linea di principio in capo al cessionario;

il cessionario garantisce per diritti previdenziali in corso di maturazione, la cui entità dipende tra l’altro dalla durata del periodo di lavoro presso l’azienda e dalla retribuzione al momento del verificarsi dell’evento, nella misura in cui questi siano fondati su periodi di lavoro in azienda maturati dopo l’apertura della procedura di insolvenza;

l’ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare, designato in conformità al diritto nazionale, in questo caso deve intervenire per la quota dei diritti previdenziali in corso di maturazione acquisiti prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, nella misura in cui la loro entità si calcola in base alla retribuzione percepita dal lavoratore subordinato al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, e

né il cessionario né l’ente che assicura contro l’insolvenza rispondono degli aumenti dei diritti in corso di maturazione, determinati da aumenti della retribuzione intervenuti in effetti dopo l’apertura della procedura di insolvenza ma relativi a periodi lavorativi svolti presso l’azienda prima di tale momento;

il lavoratore può rivendicare, nell’ambito della procedura di insolvenza, nei confronti del cedente, tale differenza di valore dei suoi diritti in corso di maturazione.

Se, qualora il diritto nazionale disponga, in caso di trasferimento di impresa, l’applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE anche nel corso di una procedura di insolvenza, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/23/CE si applichi a diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati derivanti da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, sorti in effetti già prima dell’apertura della procedura di insolvenza, che però danno luogo a diritti a prestazioni solo al verificarsi dell’evento assicurato, ossia in un momento successivo.

In caso di risposta affermativa alla seconda o alla quarta questione:

Se il livello minimo di tutela che gli Stati membri devono assicurare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, comprenda anche la quota di diritti previdenziali in corso di maturazione, acquisiti al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, che sorge solo in quanto il rapporto di lavoro non cessi in connessione con l’insolvenza.

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

In quali circostanze le perdite subite dall’ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare aziendale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate, ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE, sebbene l’ex dipendente percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai diritti pensionistici da lui maturati.

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

Se la tutela necessaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE o dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva – equivalente a quella di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE – per quanto riguarda i diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati sia concessa anche se derivi non dal diritto nazionale, bensì da un’applicazione diretta dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE.

In caso di risposta affermativa alla settima questione:

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE sia dotato di efficacia diretta, cosicché possa essere invocato da un singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale anche quando questi in effetti percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai suoi diritti pensionistici acquisiti, ma le perdite da esso subite per l’insolvenza del datore di lavoro vadano ciononostante considerate sproporzionate.

In caso di risposta affermativa all’ottava questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro – con effetti vincolanti per il datore di lavoro – quale ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale, sia soggetto al controllo dei servizi finanziari dello Stato e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l’assicurazione contro l’insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un’autorità amministrativa, possa realizzare i presupposti dell’esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia una pubblica autorità dello Stato membro.

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1 GU 2001, L 82, pag. 16.

2 GU 2008, L 283, pag. 36.