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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Blagoevgrad (Bulgaria) il 17 luglio 2019 – «ECOTEX BULGARIA» EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-544/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo di Blagoevgrad

Parti

Ricorrente: «ECOTEX BULGARIA» EOOD

Resistente: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se l’articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a 10 000 leva (BGN), possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che limita i pagamenti in contanti di dividendi derivanti da utili non distribuiti di un importo pari o superiore a BGN 10 000. Qualora l’articolo 63 TFUE non osti a tale normativa: se una restrizione siffatta sia giustificata dagli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849 1 .

Seconda questione:

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 nonché degli articoli 4 e 5 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale di carattere generale, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che non prende in considerazione la persona dell’autore e il motivo del pagamento in contanti e, allo stesso tempo, riguarda tutti i pagamenti in contanti tra persone fisiche e giuridiche.

1) In caso di risposta affermativa a detta questione: se l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 nonché degli articoli 4 e 5 di tale direttiva, consenta agli Stati membri di prevedere ulteriori restrizioni di carattere generale ai pagamenti in contanti nel territorio nazionale in una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento, qualora la causale del pagamento sia data da «utili non distribuiti» (dividendi).

2) In caso di risposta affermativa a detta questione: se l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 e dell’articolo 5 di tale direttiva, consenta agli Stati membri di prevedere restrizioni ai pagamenti in contanti in una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento, qualora la soglia sia inferiore a EUR 10 000.

Terza questione:

Se l’articolo 58, paragrafo 1, e l’articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un ammontare fisso delle sanzioni amministrative per la violazione delle restrizioni ai pagamenti in contanti e non consente di effettuare una valutazione differenziata che tenga conto delle circostanze rilevanti nel caso specifico.

1) In caso di risposta nel senso che l’articolo 58, paragrafo 1 e l’articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ostano a una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impone un ammontare fisso delle sanzioni amministrative per violazioni delle restrizioni ai pagamenti in contanti, se l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del principio di effettività e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che limita il controllo giudiziale qualora tale normativa non consenta a un giudice, in caso di ricorso [contro la sanzione inflitta], di stabilire una sanzione amministrativa adeguata alle circostanze rilevanti nel caso specifico, di importo inferiore al minimo previsto.

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1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).