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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 17 luglio 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-545/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parti

Attore: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 56 [CE] (attuale articolo 63 TFUE), relativo alla libera circolazione di capitali, o l’articolo 49 [CE] (attuale articolo 56 TFUE), relativo alla libera prestazione di servizi, ostino a un regime fiscale come quello di cui al procedimento principale, disciplinato dall’articolo 22 dell’EBF, che prevede la ritenuta alla fonte dell’imposta con effetto liberatorio sui dividendi ricevuti da società portoghesi a favore di OIC non residenti in Portogallo e stabiliti in altri [Stati membri] della UE, mentre gli OIC costituiti ai sensi della legislazione tributaria portoghese e con residenza fiscale in Portogallo possono beneficiare di un’esenzione della ritenuta alla fonte su tali redditi.

Se, nel prevedere una ritenuta alla fonte sui dividendi versati agli OIC non residenti e nel riservare agli OIC residenti la possibilità di ottenere l’esenzione di ritenuta alla fonte, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale ponga in essere un trattamento sfavorevole dei dividendi versati agli OIC non residenti, dato che a questi ultimi non è concessa alcuna possibilità di fruire di simile esenzione.

Se l’inquadramento fiscale dei titolari di quote degli OIC sia rilevante ai fini della valutazione del carattere discriminatorio della legislazione portoghese, tenuto conto che questa prevede un trattamento fiscale autonomo e distinto (i) per gli OIC (residenti) e (ii) per i rispettivi titolari di quote degli OIC. Oppure se, considerando che il regime fiscale degli OIC residenti non è in alcun modo modificato o condizionato dal fatto che i rispettivi partecipanti siano residenti o non residenti in Portogallo, la valutazione della comparabilità delle situazioni, al fine di determinare il carattere discriminatorio di detta legislazione, debba essere realizzata unicamente con riferimento al regime fiscale applicabile a livello dello strumento di investimento.

Se sia ammissibile la differenza di trattamento tra OIC residenti e non residenti in Portogallo, tenuto conto che le persone fisiche e giuridiche residenti in Portogallo, che siano titolari di quote di OIC (residenti e non residenti), sono, in entrambi i casi, ugualmente soggette (e, di regola, non esenti) a tassazione dei redditi distribuiti dagli OIC, prevedendosi per i titolari di quote di OIC non residenti una tassazione più elevata.

Se, tenuto conto che la discriminazione in analisi nella presente controversia concerne una differenza nella tassazione del reddito relativo a dividendi distribuiti da OIC residenti ai rispettivi titolari di quote negli OIC, sia legittimo, ai fini dell’esame di comparabilità della tassazione sul reddito [,] considerare altre imposte, tasse o tributi sostenuti nell’ambito degli investimenti effettuati dagli OIC. In particolare, se sia legittimo e ammissibile, ai fini dell’esame di comparabilità, considerare l’impatto associato a imposte sul patrimonio [,] sulle spese o di altro genere, senza limitarsi strettamente all’imposta sul reddito degli OIC, ivi comprese eventuali tassazioni autonome.

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