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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’11 giugno 2019 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Frontline Digital GmbH

(Causa C-438/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Resistente: Frontline Digital GmbH

Questioni pregiudiziali

Se, nei contratti a distanza, sussista una fornitura al consumatore di contenuto digitale ai sensi dell’articolo 16, lettera m), della direttiva 1 , nel caso in cui egli concluda con un professionista un contratto avente ad oggetto la partecipazione ad una «piattaforma di incontri» via Internet.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’inizio della fornitura al consumatore di contenuto digitale da parte del professionista comporti la perdita del diritto di recesso del consumatore ai sensi dell’articolo 16, lettera m), della direttiva, anche nel caso in cui, contrariamente all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva, il professionista non abbia preventivamente trasmesso al consumatore la conferma della conclusione del contratto con le informazioni ivi menzionate.

Ove in tal caso il diritto di recesso del consumatore non si estingua:

Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera k), della direttiva imponga l’obbligo di informare preventivamente il consumatore.

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1     Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).