Language of document : ECLI:EU:F:2010:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

15 giugno 2010


Causa F‑35/08


Dimitrios Pachtitis

contro

Commissione europea

«Concorso generale EPSO/AD/77/06 — Non ammissione alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto nei test di accesso — Competenze dell’EPSO»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Pachtitis chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 31 maggio 2007, con cui veniva informato del suo insuccesso nei test di accesso del concorso generale EPSO/AD/77/06, in secondo luogo, della decisione dell’EPSO del 6 dicembre 2007, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del 31 maggio 2007, in terzo luogo, di ogni atto connesso.

Decisione: Le decisioni dell’EPSO del 31 maggio 2007 e 6 dicembre 2007, che escludono il ricorrente dall’elenco dei 110 candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori nei test di accesso del concorso generale EPSO/AD/77/06, sono annullate. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente. Il Garante europeo della protezione dei dati, interveniente a sostegno delle conclusioni del ricorrente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Decisione esplicita di rigetto del reclamo — Decisione adottata previo riesame di una decisione precedente — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) — Competenze — Fissazione del contenuto e correzione dei test di accesso ad un concorso — Esclusione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 7; decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del comitato delle regioni e del mediatore 2002/620, art. 2)

3.      Funzionari — Concorso — Nozione — Fase preliminare compredente test di accesso con domande a scelta multipla — Inclusione

(Statuto dei funzionari, allegato III)

1.      Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che confermare l’azione o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile. Ciò si verifica nel caso di un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto ad un atto lesivo precedente e che non si è quindi sostituito a quest’ultimo. Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto del reclamo può non avere, tenuto conto del suo contenuto, carattere confermativo dell’atto contestato.

Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi, di fatto o di diritto, nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice dell’Unione, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso.

(v. punti 37-39)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 9); 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 3709, punto 18), e 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (Racc. pag. 3081, punto 17)

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2000, causa T‑608/97, Plug/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑569, punto 23); 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1457, punti 34 e 35); 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑167, punto 54); 10 giugno 2004, causa T‑258/01, Eveillard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑747, punto 31); 14 ottobre 2004, causa T‑389/02, Sandini/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑295 e II‑1339, punto 49), e 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punti 63‑66)

Tribunale della funzione pubblica: 9 settembre 2008, causa F‑18/08 Ritto/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑281 e II‑A‑1‑1495, punto 17)

2.      Risulta in particolare dall’allegato III dello Statuto che la disciplina della procedura di concorso si basa sul principio della ripartizione delle competenze tra l’autorità che ha il potere di nomina e la commissione giudicatrice di concorso. Pur costituendo una manifestazione di autolimitazione della potestà amministrativa, tale diarchia statutaria rivela la volontà del legislatore statutario, nell’ottica di salvaguardare la trasparenza della procedura di selezione del personale dell’Unione, di non riservare alla sola amministrazione il delicato compito di selezionare il personale in questione, ma di farvi anzi partecipare, attraverso una commissione giudicatrice, persone esterne alla gerarchia amministrativa, in particolare rappresentanti del personale.

Tale ripartizione delle competenze non è stata compromessa dalla creazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), dato che la decisione 2002/620, che istituisce l’EPSO, prevede espressamente, all’art. 2, che esso eserciti i poteri di selezione devoluti alle autorità che hanno il potere di nomina in materia di concorsi. Inoltre, dall’art. 7 dell’allegato III dello Statuto risulta che, per quanto riguarda lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, i compiti dell’EPSO sono essenzialmente di natura organizzativa. A questo proposito, sia la scelta che la valutazione del contenuto delle domande poste nell’ambito di un concorso esulano dalla competenza dell’EPSO.

In conclusione, anche se i compiti affidati all’EPSO sono tali da fare di detto organismo un attore importante nella determinazione e attuazione della politica dell’Unione in materia di selezione del personale, per quanto riguarda, invece, lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, il suo ruolo, ancorché significativo in quanto assiste la commissione giudicatrice, rimane comunque secondario rispetto a quello di detta commissione, alla quale peraltro l’EPSO non può sostituirsi.

Deve pertanto essere annullata una decisione con la quale l’EPSO ha escluso un candidato da un concorso, in quanto il punteggio da lui ottenuto nei test di accesso era insufficiente. Infatti, anche se è vero che la correzione di tali test, composti di domande a scelta multipla, è stata effettuata tramite computer e, pertanto, essa si basa su una procedura automatizzata senza margine di valutazione soggettiva, ciò non toglie che lo svolgimento di detta procedura automatizzata comporti l’adozione di una decisione di merito, quanto alla determinazione del livello di difficoltà delle domande poste nei test di accesso e alla neutralizzazione di talune domande. Orbene, in assenza di una modifica dello Statuto che autorizzi l’EPSO a svolgere compiti riguardanti la determinazione del contenuto delle prove e la correzione di queste ultime, si tratta manifestamente di compiti normalmente spettanti ad una commissione giudicatrice di concorso.

(v. punti 50, 56-58, 63, 65 e 70)

3.      In una procedura di concorso, una fase preliminare che si conclude con l’eliminazione di oltre il 90% dei candidati partecipanti al detto concorso, non per ragioni formali, ma perché non hanno risposto in modo abbastanza soddisfacente a dei test di accesso, fa parte dell’essenza stessa di un concorso. Il carattere di «concorso» di tali test di accesso risulta ancora più evidente quando, per poter accedere alla seconda fase del concorso, non basta ottenere la sufficienza nei test in questione, bensì occorre essere tra i candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori nei detti test. Orbene, tale natura comparativa dei test della fase preliminare è inerente alla nozione stessa di concorso.

(v. punti 61 e 62)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punto 28)

Tribunale di primo grado: 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 81)