SENTENZA DELLA CORTE
11 gennaio 2000 (1)
«Parità di trattamento tra gli uomini e le donne Limitazione dell'accesso delle
donne agli impieghi militari della Bundeswehr»
Nel procedimento C-285/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CEE (divenuto art. 234 CE), dal
Verwaltungsgericht di Hannover, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Tanja Kreil
e
Repubblica federale di Germania,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976,
76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in
particolare dell'art. 2,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida
e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet
(relatore), G. Hirsch, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola,
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,
viste le osservazioni scritte presentate
per la signora Kreil dall'avv. J. Rothardt, del foro di Soltau,
per il governo tedesco dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il
Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor
presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti,
per la Commissione delle Comunità europee dal signor J. Grunwald,
consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Kreil, rappresentata dall'avv. J. Rothardt,
del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, del governo
italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, del governo
del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor,
in qualità di agente, assistito dall'avv. N. Pleming, QC, e della Commissione,
rappresentata dal signor J. Grunwald, all'udienza del 29 giugno 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 13 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 24 luglio seguente, il
Verwaltungsgericht di Hannover ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177
del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente
sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40, in prosieguo: la
«direttiva»), in particolare dell'art. 2.
- 2.
- Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Kreil
e la Repubblica federale di Germania, a proposito del diniego di arruolare
l'interessata nelle Forze armate federali (Bundeswehr) per essere destinata al
settore servizio di manutenzione (elettromeccanica di sistemi d'arma).
Il contesto giuridico
- 3.
- L'art. 2, nn. 1-3, della direttiva dispone:
«1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento
implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o
indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia.
2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le
relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle
condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante.
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione
della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità».
- 4.
- A termini dell'art. 9, n. 2, della direttiva, «Gli Stati membri esaminano
periodicamente le attività professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di
valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le
esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame».
- 5.
- In forza dell'art. 12a del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge
fondamentale della Repubblica federale di Germania):
«1) A partire dall'età di 18 anni compiuti, gli uomini possono essere chiamati
a servire nelle Forze armate, nella polizia federale di confine o in
un'organizzazione per la protezione civile.
(...)
4) Se, nel corso di uno stato di difesa, i bisogni inerenti a servizi di natura
civile negli ospedali e nelle strutture sanitarie civili così come negli ospedali
militari a struttura permanente non possono essere soddisfatti dall'impiego
di volontari, le donne in età compresa tra i 18 ed i 50 anni compiuti
possono essere chiamate dalla legge a svolgere tali servizi. Le donne non
possono in alcun caso svolgere un servizio che comporti l'impiego delle
armi».
- 6.
- Le possibilità di accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr sono
in particolare disciplinate dall'art. 1, n. 2, del Soldatengesetz (legge sulla condizione
giuridica dei soldati, in prosieguo: l'«SG»), e dall'art. 3a della
Soldatenlaufbahnverordnung (regolamento sulla carriera militare; in prosieguo:
l'«SLV»), secondo i quali le donne non possono essere arruolate che sulla base di
un impegno volontario e unicamente nei servizi di sanità e nelle formazioni di
musica militare.
La causa principale
- 7.
- Nel 1996 la signora Kreil, che è diplomata in elettrotecnica, ha presentato domanda
di arruolamento volontario nella Bundeswehr esprimendo l'aspirazione di essere
impiegata nei servizi di manutenzione (elettronica di sistemi d'arma). La domanda
è stata respinta prima dal centro di reclutamento e poi dall'amministrazione
centrale del personale della Bundeswehr in quanto in base alla legge le donne sono
escluse da tutti gli incarichi che comportano l'impiego delle armi.
- 8.
- L'interessata ha allora proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale
amministrativo) di Hannover, sostenendo in particolare che il rigetto della sua
domanda per motivi basati unicamente sul sesso era in contrasto col diritto
comunitario.
- 9.
- Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione della
direttiva, il Verwaltungsgericht di Hannover ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se costituisca una violazione della direttiva 75/207/CEE, in particolare del suo
art. 2, n. 2, una normativa come quella di cui all'art. 1, n. 2, terza frase, della
legge sulla condizione giuridica dei soldati nella versione del 15 dicembre 1995
(BGBl. I, pag. 1737), modificata da ultimo con legge del 4 dicembre 1997 (BGBl.
I, pag. 2846), e all'art. 3a del regolamento sulla carriera militare nella versione
promulgata il 28 gennaio 1998 (BGBl. I, pag. 326) secondo cui le donne possono
essere arruolate su base volontaria solo per essere destinate ai settori della sanità
e della musica militare, ma sono comunque escluse dal prestare servizio in un
reparto armato».
Sulla questione pregiudiziale
- 10.
- Con tale questione, il giudice remittente chiede, in sostanza, se la direttiva osti
all'applicazione di norme nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludono
le donne dagli impieghi militari che comportano l'uso delle armi e che autorizzano
soltanto il loro accesso ai servizi di sanità ed alle formazioni di musica militare.
- 11.
- La signora Kreil sostiene che una siffatta esclusione costituisce una discriminazione
diretta contraria alla direttiva. A suo avviso non è ammissibile, alla luce del diritto
comunitario, che una legge o un regolamento vietino ad una donna l'accesso alla
professione che intende esercitare.
- 12.
- Il governo tedesco ritiene, al contrario, che il diritto comunitario non osti alle
controverse norme del SG e del SLV, che sono conformi al principio costituzionale
che vieta alle donne di svolgere un servizio armato. A suo avviso, in primo luogo
il diritto comunitario non disciplina, in linea di principio, le questioni di difesa, le
quali fanno parte del settore della politica estera e di sicurezza comune che restano
nella sfera di sovranità degli Stati membri. In secondo luogo, anche ammettendo
che la direttiva possa applicarsi alle Forze armate, le norme nazionali in questione,
che limitano l'accesso delle donne a taluni impieghi nella Bundeswehr si possono
giustificare in forza dell'art. 2, nn. 2 e 3, della medesima direttiva.
- 13.
- I governi italiano e del Regno Unito, che hanno presentato osservazioni orali,
sostengono principalmente che le decisioni riguardanti l'organizzazione e la
capacità bellica delle Forze armate non rientrano nell'ambito di applicazione del
Trattato. In subordine, essi fanno presente che l'art. 2, n. 2, della direttiva consente
di giustificare, in talune circostanze, l'esclusione delle donne dal servizio in unità
combattenti.
- 14.
- La Commissione considera che la direttiva, che si applica ai rapporti di impiego nel
servizio pubblico, si applica ai rapporti di impiego nelle Forze armate. Essa ritiene
che l'art. 2, n. 3, della direttiva non possa giustificare una maggiore protezione delle
donne contro rischi che riguardano allo stesso modo gli uomini e le donne. Quanto
alla questione se l'impiego richiesto dalla signora Kreil faccia parte delle attività la
cui natura o le cui condizioni di esercizio richiedono come condizione determinante,
ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, che esse vengano esercitate da uomini e
non da donne, spetta, secondo la Commissione, al giudice a quo risolverla
osservando il principio di proporzionalità e tenendo conto tanto del margine di
discrezionalità lasciato a ciascuno Stato membro in funzione delle sue peculiarità
quanto della gradualità dell'attuazione del principio della parità di trattamento fra
uomini e donne.
- 15.
- Anzitutto, come ha rilevato la Corte al punto 15 della sentenza 26 ottobre 1999,
causa C-273/97, Sirdar (Racc. pag. 0000), spetta agli Stati membri, che devono
stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna,
adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro Forze armate. Non ne
deriva, cionondimeno, che siffatte decisioni debbano esulare del tutto dall'ambito
di applicazione del diritto comunitario.
- 16.
- Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe da applicare
in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli
artt. 36, 48, 56, 223 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE e
296 CE) e 224 (divenuto art. 297 CE), che riguardano ipotesi eccezionali
chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al
Trattato, che escluda dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario qualsiasi
provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. L'ammettere l'esistenza
di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal
Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme
del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84,
Johnston, Racc. pag. 1651, punto 26, e Sirdar, citata, punto 16).
- 17.
- Ora, la nozione di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli del Trattato di cui al
punto precedente, comprende tanto la sicurezza interna degli Stati membri, come
nel caso cui si riferisce la citata sentenza Johnston, quanto la loro sicurezza esterna,
come nel caso di cui alla citata sentenza Sirdar (v., in tal senso, sentenze 4 ottobre
1991, causa C-367/89, Richardt e «Les Accessoires Scientifiques», Racc. pag. I-4621, punto 22, 17 ottobre 1995, causa C-83/94, Leifer e a., Racc. pag. I-3231,
punto 26, e Sirdar, citata, punto 17).
- 18.
- Inoltre, talune delle deroghe previste dal Trattato riguardano solo le norme relative
alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, e non le disposizioni
in materia sociale del Trattato, fra le quali rientra il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne invocato dalla signora Kreil. Secondo una costante
giurisprudenza, tale principio ha una portata generale e la direttiva si applica ai
rapporti d'impiego nel settore pubblico (v. sentenze 21 maggio 1985, causa 248/83,
Commissione/Germania, Racc. pag. 1459, punto 16, 2 ottobre 1997, causa C-1/95,
Gerster, Racc. pag. I-5253, punto 18, e Sirdar, citata, punto 18).
- 19.
- Ne consegue che la direttiva si applica in una situazione come quella di cui alla
causa principale.
- 20.
- Occorre poi ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, gli Stati membri
hanno la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della medesima direttiva le
attività professionali per le quali, in considerazione della loro natura e delle
condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante,
fermo restando tuttavia che, in quanto deroga ad un diritto individuale sancito dalla
direttiva, detta disposizione dev'essere interpretata in senso restrittivo (v. sentenzecitate Johnston, punto 36, e Sirdar, punto 23).
- 21.
- La Corte ha così ammesso, ad esempio, che il sesso può costituire un requisito
determinante per posti come quelli di sorvegliante e sorvegliante capo nelle carceri
(sentenza 30 giugno 1988, causa 318/86, Commissione/Francia, Racc. pag. 3559,
punti 11-18), per talune attività quali le attività di polizia esercitate in una
situazione di gravi disordini interni (sentenza Johnston, citata, punti 36 e 37)
oppure per il servizio di talune unità combattenti speciali (sentenza Sirdar, citata,
punti 29-31).
- 22.
- Uno Stato membro può riservare agli uomini o alle donne, a seconda dei casi,
siffatte attività nonché il relativo addestramento professionale. In un caso del
genere gli Stati membri sono tenuti, come risulta dall'art. 9, n. 2, della direttiva, ad
esaminare periodicamente le attività di cui trattasi per accertare se, tenuto conto
dell'evoluzione sociale, la deroga al sistema generale della direttiva possa essere
ancora tenuta ferma (v. sentenze citate Johnston, punto 37, e Sirdar, punto 25).
- 23.
- Inoltre, nel determinare la portata di qualsiasi deroga ad un diritto fondamentale,
come quello alla parità di trattamento fra uomini e donne, occorre rispettare, come
ha ricordato la Corte al punto 38 della citata sentenza Johnston e al punto 26 della
citata sentenza Sirdar, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi
giuridici generali sui quali è basato l'ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto
principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario
per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto possibile,
il principio della parità di trattamento con le esigenze della pubblica sicurezza che
sono determinanti per le condizioni di esercizio delle attività di cui trattasi.
- 24.
- Tuttavia, a seconda delle circostanze, le autorità nazionali dispongono di un certo
potere discrezionale quando adottano misure che ritengono necessarie per garantire
la pubblica sicurezza di uno Stato membro (v. sentenze citate Leifer e a., punto 35,
e Sirdar, punto 27).
- 25.
- Occorre quindi accertare, come ha sottolineato la Corte al punto 28 della citata
sentenza Sirdar, se nelle circostanze del caso di specie i provvedimenti adottati
dalle autorità nazionali, nell'esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto,
perseguano in realtà lo scopo di garantire la pubblica sicurezza e siano adeguati e
necessari per conseguire tale obiettivo.
- 26.
- Come è stato rilevato ai punti 5, 6 e 7 della presente sentenza, il rifiuto di
assumere la ricorrente nella causa principale nel servizio della Bundeswehr nel
quale intendeva essere impiegata è basato sulle disposizioni del diritto tedesco che
prevedono l'esclusione totale delle donne dagli impieghi militari comportanti l'uso
di armi e che ne autorizzano l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni
di musica militare.
- 27.
- Tenuto conto della sua portata, una siffatta esclusione, che si applica alla quasi
totalità degli impieghi militari della Bundeswehr, non può considerarsi come una
misura di deroga giustificata dalla natura specifica degli impieghi di cui trattasi o
dalle particolari condizioni per il loro esercizio. Ora, le deroghe previste dall'art. 2,
n. 2, della direttiva, possono riguardare solo attività specifiche (v., in tal senso,
sentenza Commissione/Francia, citata, punto 25).
- 28.
- Del resto, tenuto conto della natura stessa delle Forze armate, il fatto che il
personale presta servizio in tali forze possa essere chiamato ad utilizzare armi non
può giustificare di per sè l'esclusione delle donne dall'accesso agli impieghi militari.
Come è stato precisato dal governo tedesco, nei servizi della Bundeswehr che sono
accessibili alle donne esiste peraltro un avviamento all'uso delle armi, destinato a
consentire al personale di tali servizi di difendersi e di portare soccorso ad altri.
- 29.
- Di conseguenza, anche tenendo conto del margine di discrezionalità di cui
dispongono quanto alla possibilità di tenere ferma l'esclusione in parola, le autorità
nazionali non potevano, senza trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere
in generale che tutte le unità armate della Bundeswehr dovessero essere composte
esclusivamente da uomini.
- 30.
- Infine, per quanto riguarda l'eventuale applicazione dell'art. 2, n. 3, della direttiva,
del pari invocato dal governo tedesco, tale disposizione, come la Corte ha
affermato al punto 44 della citata sentenza Johnston, mira a garantire, da una
parte, la protezione della condizione biologica della donna e, dall'altra, le relazioni
particolari tra la donna e il figlio. Essa non consente pertanto di escludere le donne
da un posto di lavoro per il motivo che dovrebbero essere maggiormente protette
degli uomini contro rischi che sono diversi dalle esigenze specifiche di protezione
della donna come quelle espressamente menzionate.
- 31.
- Ne consegue che la totale esclusione delle donne dagli impieghi militari
comportanti l'uso di armi non rientra nell'ambito delle disparità di trattamento che
l'art. 2, n. 3, della direttiva consente ai fini della protezione della donna.
- 32.
- La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che la direttiva osta
all'applicazione di norme nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludono
in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne
autorizzano l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica
militare.
Sulle spese
- 33.
- Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e del Regno Unito nonché dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo
a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Hannover,
con ordinanza 13 luglio 1998, dichiara:
La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro, osta all'applicazione di norme nazionali, come quelle del diritto tedesco,
che escludono in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di
armi e che ne autorizzano l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni
di musica militare.
Rodríguez IglesiasMoitinho de Almeida
Sevón
Kapteyn Gulmann
Puissochet
Hirsch Ragnemalm
Wathelet
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 gennaio 2000.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias