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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 13 giugno 2012 – Macchia / Commissione

(Causa F-63/11)1

(Funzione pubblica – Agenti temporanei – Mancato rinnovo di un contratto a durata determinata – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine – Articolo 8 del RAA – Articolo 4 della decisione del Direttore generale dell’OLAF, del 30 giugno 2005, relativa a una nuova politica in materia di assunzione e di impiego degli agenti temporanei dell’OLAF – Durata massima dei contratti di agente temporaneo)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luigi Macchia (Woluwé-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Dispositivo

La decisione del Direttore generale facente funzioni dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), del 12 agosto 2010, recante rigetto della domanda di proroga del contratto di agente temporaneo del signor Macchia, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

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1 GU C 226 del 30/07/11, pag. 32.