Language of document : ECLI:EU:F:2010:111

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

29 settembre 2010

Causa F‑5/08

Markus Brune

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Svolgimento della prova orale — Stabilità della commissione giudicatrice»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Brune chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione del 10 maggio 2007, che non lo iscrive nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/26/05, e della decisione di rigetto del suo reclamo del 2 ottobre 2007.

Decisione: La decisione della Commissione del 10 maggio 2007 di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05 è annullata. La Commissione è condannata all’insieme delle spese.

Massime

Funzionari — Concorso — Commissione giudicatrice — Composizione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

Al fine di stabilire se la procedura seguita durante le prove orali di un concorso abbia rispettato le due esigenze fondamentali di obiettività e di uguaglianza nella valutazione dei candidati, occorre procedere ad un esame globale dell’organizzazione delle prove orali nelle circostanze particolari del caso di specie, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. Tali fattori comprendono in particolare il numero di candidati ammessi alle prove, la fluttuazione nella composizione della commissione giudicatrice, un’attenzione particolare riservata alle presenze rispettivamente del presidente della commissione giudicatrice e, se del caso, del suo supplente, e i provvedimenti di coordinamento presi per garantire l’applicazione coerente dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Le assenze del presidente della commissione giudicatrice ad un concorso generale a forte partecipazione, prese isolatamente, non sono tali da giustificare l’annullamento di una decisione della commissione giudicatrice qualora siano numericamente limitate e, durante tali assenze, la commissione giudicatrice del concorso sia stata presieduta dal presidente supplente, il quale aveva presenziato congiuntamente al presidente alla maggior parte delle prove, garantendo così una continuità nella presidenza della commissione giudicatrice. Tali assenze del presidente devono essere soppesate assieme agli altri fattori pertinenti per determinare se sia stata garantita una stabilità sufficiente nella composizione della commissione giudicatrice.

Indipendentemente dalla presenza del presidente della commissione giudicatrice alle prove, la rilevante presenza di un numero sufficiente di esaminatori è necessaria perché siano garantite la coerenza dell’attribuzione dei punteggi nonché la valutazione comparativa dei candidati. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà connesse all’organizzazione di un concorso a forte partecipazione, perché esista in seno alla commissione giudicatrice un nucleo di esaminatori idoneo a garantire una sufficiente stabilità, non è necessario che i componenti di tale nucleo abbiano presenziato a tutte le prove. Al riguardo, un membro supplente di una commissione giudicatrice di concorso può sostituire un membro titolare in caso di assenza di quest’ultimo. Tuttavia, qualora le percentuali di presenza dei membri titolari siano particolarmente basse, tale assenza richiede una giustificazione.

Qualora il nucleo di esaminatori presente alle prove sia limitato al presidente della commissione giudicatrice e al suo supplente, mentre gli altri membri della commissione giudicatrice non hanno presenziato ad un numero sufficiente di prove e quest’ultima non si è riunita in formazione identica per un gran numero di prove orali, la composizione della commissione giudicatrice di un concorso non presenta un grado di stabilità tale da garantire il rispetto dei principi di obiettività dei punteggi e di parità di trattamento, il che dev’essere qualificato, tenuto conto dell’importanza di tali principi, come violazione delle forme sostanziali. In una siffatta situazione, che presenta una scarsa stabilità della commissione giudicatrice, la circostanza che, da una parte, il presidente supplente sia presente, unitamente al presidente, alla parte iniziale delle prove al fine di assimilare le modalità di applicazione dei criteri di valutazione e che, dall’altra, la commissione giudicatrice si metta preliminarmente d’accordo sulle modalità di valutazione non può essere considerata tale da garantire la coerenza dell’attribuzione dei punteggi.

(v. punti 44, 52, 53, 56, 62 e 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 marzo 2008, causa T‑100/04, Giannini/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑9 e II‑A‑2‑37, punti 205, 209‑212 e 215)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, causa, F‑22/05 Neophytou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑159 e II‑A‑1‑617, punti 44 e 56)