Language of document : ECLI:EU:F:2012:42

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

22 marzo 2012

Causa F‑5/08 DEP

Markus Brune

contro

Commissione europea

«Procedura – Liquidazione delle spese – Carattere effettivo delle spese sostenute – Onorari di avvocato – Ricorrente che esercita la professione forense»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese, ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, con la quale il sig. Brune chiede la liquidazione delle spese della causa F‑5/08, Brune/Commissione, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Decisione:      L’importo delle spese ripetibili da parte del sig. Brune nella causa F‑5/08, Brune/Commissione, è fissato in EUR 11 140,05.

Massime

1.      Procedura – Spese – Spese ripetibili – Carattere effettivo delle spese di cui è chiesto il rimborso – Onere della prova

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

2.      Procedura – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

3.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese di spostamento sostenute da un avvocato per recarsi all’udienza

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

4.      Procedura – Spese – Spese ripetibili – Fatturazione da parte di un avvocato del tempo trascorso sui mezzi di trasporto per recarsi all’udienza

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

5.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese d’ufficio e di telecomunicazione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

6.      Procedura – Spese – Spese ripetibili – Spese sostenute in ragione della procedura di liquidazione delle spese – Non luogo a provvedere

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 86, 91 e 92)

1.      Se l’istituzione convenuta ritiene che il ricorrente e il suo avvocato si siano accordati in maniera fraudolenta al fine di fissare fittiziamente l’importo delle spese richieste, essa deve informare dei propri sospetti gli organi professionali nazionali competenti affinché essi possano valutare, con piena cognizione di causa, la conformità di un siffatto comportamento alle norme deontologiche pertinenti. Vero è che spetta al ricorrente produrre prove tali da dimostrare il carattere effettivo delle spese di cui egli chiede il rimborso, ma dal fatto che un avvocato ha presentato il ricorso, ha partecipato all’udienza e ha prodotto svariate memorie può dedursi che esso ha realmente effettuato gli atti e le prestazioni necessari ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Di conseguenza, il ricorrente può legittimamente chiedere al Tribunale che esso determini fino a quale importo le spese il cui pagamento gli viene reclamato dal suo avvocato sono ripetibili presso la parte condannata alle spese.

(v. punti 18 e 19)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 16 maggio 2007, Chatziioannidou/Commissione, F‑100/05 DEP (punto 19); 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP (punto 21); 8 novembre 2011, U/Parlamento, F‑92/09 DEP (punti 37 e 38)

2.      Il giudice dell’Unione ha il potere non di liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma unicamente quello di determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare l’ammontare degli onorari ripetibili facendo riferimento al numero di ore che sarebbero state oggettivamente necessarie ad un avvocato per trattare la causa. A tal fine, occorre, in linea di principio, tener conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti. Pertanto, la tariffa oraria applicata può essere quella di un avvocato specializzato nel caso in cui potesse apparire, ad una parte ragionevolmente accorta, che la controversia sollevasse questioni giuridiche particolarmente difficili o qualora la controversia presentasse per tale parte un’importanza particolare, rendendo così legittimo il ricorso ad un avvocato specializzato. Tuttavia, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale degli onorari spettanti agli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori.

(v. punti 18, 21-23)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Chatziioannidou/Commissione, cit. (punto 19); 1° luglio 2009, Suvikas/Consiglio, F‑6/07 DEP (punto 18); U/Parlamento, cit. (punto 38)

3.      Le spese di spostamento sostenute dall’avvocato per recarsi dal suo studio all’udienza del Tribunale della funzione pubblica possono formare oggetto di rimborso. Sapendo che è difficile determinare, quando un avvocato utilizza la propria autovettura, il costo che gli viene causato da uno spostamento poiché ciò presuppone il calcolo del consumo di benzina e dell’ammortamento dell’autoveicolo, l’importo delle spese di spostamento può essere determinato con riferimento al prezzo medio di un biglietto ferroviario di prima classe.

(v. punto 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 luglio 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP (punto 40)

Tribunale della funzione pubblica: Chatziioannidou/Commissione, cit. (punto 30)

4.      Per quanto riguarda la fatturazione delle ore trascorse dall’avvocato sui mezzi di trasporto, non è ingiustificato che un avvocato chieda di essere risarcito per il tempo trascorso sui mezzi di trasporto anche se il tempo così trascorso per venire all’udienza non può essere fatturato in base alla tariffa per un’ora di lavoro.

(v. punto 36)

5.      Le spese di telecomunicazione sostenute da un avvocato non sono considerate eccessive qualora il loro importo, aggiunto a quello delle spese per lavori d’ufficio, non superi il 5% degli onorari ripetibili.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 2006, Camar/Consiglio e Commissione, T‑79/96 DEP e T‑260/97 DEP (punto 71)

Tribunale della funzione pubblica: Suvikas/Consiglio, cit. (punto 41)

6.      Benché l’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica relativo al procedimento di contestazione sulle spese non preveda, a differenza dell’articolo 86 di detto regolamento per quanto riguarda le sentenze o le ordinanze che pongono fine ad una causa, che si provveda sulle spese della procedura di liquidazione nell’ordinanza di liquidazione delle spese, si deve necessariamente constatare che, se, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 92 del regolamento di procedura sulla contestazione delle spese di una causa principale, il Tribunale statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere investito successivamente di una nuova contestazione sulle nuove spese.

Al riguardo, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, il Tribunale può determinare l’importo delle spese connesse alla procedura di liquidazione e che siano state indispensabili ai sensi dell’articolo 91 del regolamento di procedura al fine di evitare di essere nuovamente investito, successivamente, di una nuova contestazione sulle nuove spese.

(v. punti 40 e 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP (punti 51 e 52); U/Parlamento, cit. (punti 63 e 64)