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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal - Irlanda) – Hampshire County Council / C.E., N.E.

(Cause riunite C-325/18 PPU e C-375/18 PPU) 1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di rientro – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Istanza per la dichiarazione di esecutività – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Termine di presentazione del ricorso – Ordinanza di exequatur – Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Hampshire County Council

Convenuti: C.E., N.E.

Con l’intervento di: Child and Family Agency, Attorney General

Dispositivo

Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

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1 GU C 249 del 16.7.2018

GU C 268 del 30.7.2018.