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Ricorso proposto il 25 maggio 2011 - ZZ / BCE

(Causa F-60/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della BCE recante conferma della sua decisione precedente di sospendere il ricorrente con efficacia a decorrere dal 5 agosto 2010 e risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della BCE 23 novembre 2010 recante conferma della decisione 4 agosto 2010 di sospendere il ricorrente e, se necessario, la decisione 15 marzo 2011, recante rigetto del ricorso speciale;

di conseguenza, ordinare la piena reintegrazione del ricorrente nelle sue funzioni con adeguata pubblicità al fine di ripristinarne il suo buon nome;

in ogni caso, ordinare il risarcimento del danno morale sofferto dal ricorrente, valutato in via di equità in EUR 20 000;

condannare la BCE alle spese.

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