Language of document : ECLI:EU:F:2011:41

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

13 aprile 2011

Causa F‑105/09

Séverine Scheefer

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Riqualificazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Art. 8, primo comma, del RAA»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Scheefer chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Parlamento, del 12 febbraio 2009, con cui è stato confermato che il suo contratto di agente temporaneo sarebbe giunto a termine il 31 marzo 2009 e l’annullamento della decisione del 12 ottobre 2009 recante rigetto del suo reclamo, nonché il risarcimento del presunto danno da lei subito a causa del comportamento del Parlamento.

Decisione: La decisione contenuta nella lettera del 12 febbraio 2009 con cui il segretario generale del Parlamento ha informato la ricorrente, da un lato, che non era stato possibile individuare alcuna soluzione giuridicamente accettabile che le consentisse di proseguire la sua attività presso lo studio medico di Lussemburgo (Lussemburgo) e, dall’altro, che il suo contratto di agente temporaneo sarebbe cessato il 31 marzo 2009 è annullata. Il Parlamento è condannato a versare alla ricorrente la differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione cui essa avrebbe avuto diritto se fosse rimasta in servizio presso di esso e, dall’altro, l’importo della retribuzione, degli onorari, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva effettivamente percepita dal 1° aprile 2009, in sostituzione della retribuzione che essa percepiva in qualità di agente temporaneo. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese della ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Riqualificazione del contratto di un agente temporaneo – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Data della firma del contratto di agente temporaneo

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70

(Regime applicabile agli altri agenti; direttiva del Consiglio 1999/70)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2, lett. a), del Regime applicabile agli altri agenti – Rinnovo dopo la prima proroga del contratto a tempo determinato – Riqualificazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, lett. a), e 8, primo comma; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punti 1, lett. c), e 2, lett. b)]

5.      Funzionari – Ricorso – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1; Regime applicabile agli altri agenti)

6.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Sebbene la qualificazione giuridica di un atto sia rimessa al solo apprezzamento del giudice dell’Unione e non alla volontà delle parti, quest’ultimo può annullare solo gli atti recanti pregiudizio e non, in quanto tale, la qualificazione che il loro autore avrebbe loro erroneamente dato. I capi della domanda diretti a che, nel dispositivo della sentenza, il Tribunale della funzione pubblica proceda ad una riqualificazione del contratto di un agente temporaneo sono pertanto irricevibili.

(v. punti 24 e 25)

2.      Per quanto riguarda la determinazione del momento in cui è intervenuto l’atto recante pregiudizio, vale a dire il momento in cui è stata stabilita la data a partire dalla quale dev’essere calcolato il termine per proporre il reclamo, va rilevato che è a partire dalla sua sottoscrizione che un contratto produce effetti e, pertanto, diviene idoneo a recare pregiudizio all’agente temporaneo interessato, di modo che, in linea di principio, è a partire da tale sottoscrizione che dev’essere calcolato il termine per proporre un reclamo in tempo utile ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

(v. punto 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martínez Páramo e a./Commissione (punto 56)

Tribunale della funzione pubblica: causa F‑65/07, Aayhan e a./Parlamento (punto 43)

3.      La circostanza che una direttiva non sia vincolante in quanto tale per le istituzioni dell’Unione non può escludere che queste ultime debbano tenerne conto indirettamente nei rapporti con i loro funzionari o agenti. Quindi, per quanto riguarda la direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo determinato e l’accordo quadro ad essa allegato, spetta alle istituzioni, conformemente al dovere di lealtà cui esse sono tenute, interpretare e applicare nei limiti del possibile, in quanto datrici di lavoro, le disposizioni del Regime applicabile agli altri agenti alla luce del testo e della finalità dell’accordo quadro.

(v. punto 54)

4.      L’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo determinato rende la stabilità dell’impiego un obiettivo prioritario in materia di rapporti di lavoro all’interno dell’Unione europea. In particolare, la clausola 5, punto 1, lett. c), prescrive di fissare un numero massimo di rinnovi di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. La medesima clausola prevede, al punto 2, lett. b), che i contratti a tempo determinato possono, se del caso, essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.

Pertanto, in forza dell’art. 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, qualsiasi rinnovo successivo facente seguito ad una prima proroga di durata determinata di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato a norma dell’art. 2, lett. a), diventa a tempo indeterminato, dal che discende che tale riqualificazione deve essere considerata operante ipso iure. Per quanto riguarda le istituzioni, tale disposizione dev’essere interpretata in modo da assicurarle una portata ampia e va applicata in maniera rigorosa, proprio perché è intesa a limitare il ricorso a contratti successivi di agente temporaneo a tempo determinato ritenendo concluso a tempo indeterminato il terzo contratto che venga ad essere concluso a tempo determinato.

D’altro canto, la normativa interna di un’istituzione è dotata di minore forza cogente rispetto al Regime applicabile degli altri agenti e non può impedire all’art. 8, primo comma, dello stesso di produrre i suoi effetti.

(v. punti 54‑56 e 60)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Aayhan/Parlamento (cit., punti 119 e 120)

5.      Una domanda diretta ad ottenere da un’istituzione il pagamento ad un suo agente di un importo che quest’ultimo ritiene essergli dovuto in forza del Regime applicabile agli altri agenti rientra nella nozione di controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, pur distinguendosi dalle azioni per responsabilità esercitate dai dipendenti contro le loro istituzioni per ottenere un risarcimento danni. Ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica dispone in tali controversie di una competenza anche di merito, che gli conferisce l’incarico di risolverle esaustivamente e di pronunciarsi quindi su tutti i diritti e gli obblighi del dipendente, salva la possibilità di un rinvio all’istituzione interessata, sotto il controllo del detto giudice, per l’esecuzione di tale parte della sentenza alle precise condizioni da esso stabilite.

(v. punto 68)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (punti 65, 67 e 68)

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, causa F‑49/08, Giannini/Commissione (punti 39‑42)

6.      L’annullamento di un atto da parte del giudice dell’Unione comporta l’eliminazione retroattiva di tale atto dall’ordinamento giuridico. Quando all’atto annullato è già stata data esecuzione, l’eliminazione dei suoi effetti impone di ristabilire la situazione giuridica nella quale la parte ricorrente si trovava precedentemente all’adozione dello stesso.

(v. punto 69)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 26 ottobre 2006, causa F‑1/05, Landgren/ETF (punto 92)