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Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-763/15, Sony Optiarc, Sony Optiarc America / Commissione

(Causa C-698/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sony Optiarc, Inc, Sony Optiarc America, Inc (in prosieguo: la «Sony» o le «ricorrenti») (rappresentanti: N. Levy, avocat, R. Snelders, avocat, E.M. Kelly, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese, incluse quelle del procedimento di primo grado.

In subordine, qualora lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

rinviare la causa al Tribunale;

riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione (decisione della Commissione nel caso AT.39639 - Unità a disco ottico).

La decisione si basava sulla constatazione in base alla quale le ricorrenti hanno partecipato a «diverse infrazioni distinte» che potevano anche essere definite come un’infrazione unica e continua. Il Tribunale ha riconosciuto che non tutti i singoli contatti fatti valere nella decisione erano stati dimostrati.

Contatti non dimostrati non possono costituire una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciononostante, il Tribunale ha confermato la costatazione, contenuta nella decisione, di un’infrazione unica e continuata basata su tali contatti non dimostrati che fanno parte di un corpus di «prove e indizi che potevano essere presi in considerazione, considerati nel complesso» sul quale la Commissione poteva fondarsi. Sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto confermando la constatazione della partecipazione a un’infrazione unica e continuata basata su un numero di contatti più ridotto rispetto a quello che era stato identificato nella decisione.

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Sony Optiarc aveva partecipato all’asserita infrazione ininterrottamente tra il 25 luglio 2007 e il 29 ottobre 2008, pur avendo riconosciuto che vi era un periodo di circa cinque mesi durante il quale la Commissione non aveva dimostrato alcun contatto anticoncorrenziale che coinvolgeva la Sony Optiarc.

Il ragionamento del Tribunale è internamente incoerente, in quanto riconosce che non vi sono stati contatti comprovati che coinvolgevano la Sony Optiarc per un periodo di circa cinque mesi, ma riscontra altresì «che il più lungo periodo dimostrato senza contatti è di soli tre mesi» e che «[l]a maggior parte dei contatti erano avvenuti a distanza di un solo mese».

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo considerato che un’infrazione unica e continuata è necessariamente costituita da una serie di infrazioni separate.

Il Tribunale ha omesso di rilevare che la Commissione aveva violato i diritti della difesa della Sony Optiarc, nonostante la Commissione avesse constatato nella decisione, senza averlo precedentemente affermato nella comunicazione degli addebiti, che il comportamento asserito costituiva non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche diverse infrazioni distinte.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione avesse adeguatamente motivato la sua conclusione in base alla quale la Sony Optiarc aveva commesso diverse infrazioni distinte.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità e ha omesso di fornire una motivazione, allorché ha confermato l’ammenda nei confronti della Sony Optiarc basata sugli stessi benefici che hanno costituito la base per l’ammenda separata nei confronti della Quanta.

Il Tribunale ha violato il principio, di cui agli Orientamenti per il calcolo delle ammende, secondo il quale il valore delle vendite dovrebbe «esprimere l’importanza economica dell’infrazione» e il «peso relativo di ciascun’impresa che vi ha partecipato», nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione, in quanto non ha affrontato adeguatamente l’argomento secondo cui il doppio computo ha aumentato l’importanza economica dell’infrazione.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere l’argomento delle ricorrenti in base al quale la Commissione non aveva giustificato il suo allontanamento dalla sua prassi consolidata.

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