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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 31 dicembre 2019 – UAB «Manpower Lit» / E.S., M.L., M.P., V.V. e R.V.

(Causa C-948/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «Manpower Lit»

Resistenti: E.S., M.L., M.P., V.V. e R.V.

Questioni pregiudiziali

Quale significato dovrebbe essere attribuito ai termini «impresa pubblica» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, e se le agenzie dell’Unione europea come [l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)] debbano essere considerate «imprese pubbliche» ai sensi della direttiva 2008/104 1 .

Quali siano gli enti (agenzia interinale, impresa utilizzatrice, almeno una di esse, o eventualmente entrambe) soggetti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, al criterio dell’esercizio di un’attività economica; se i settori di attività e le funzioni dell’EIGE, come definiti agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 2 , debbano essere considerati attività economiche, per come tali termini sono definiti (intesi) ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104.

Se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/104 possa essere interpretato nel senso che esso possa escludere dall’applicazione della direttiva le agenzie interinali pubbliche e private o le imprese utilizzatrici che non sono coinvolte nei rapporti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva e non esercitano un’attività economica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 relative ai diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale alle condizioni di base di lavoro e di occupazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, debbano applicarsi integralmente alle agenzie dell’Unione europea, che sono soggette alle norme speciali di diritto del lavoro dell’Unione e agli articoli 335 e 336 TFUE.

Se la legge di uno Stato membro (articolo 75 del codice del lavoro lituano) che recepisce le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 per tutte le imprese che si avvalgono di lavoratori interinali (comprese le istituzioni dell’Unione europea) violi il principio dell’autonomia amministrativa di un’istituzione dell’Unione europea, sancito dagli articoli 335 e 336 TFUE, e le norme che disciplinano il calcolo e il pagamento delle retribuzioni previste dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Se, in considerazione del fatto che tutte le posizioni (funzioni professionali) per le quali i lavoratori sono direttamente impiegati dall’EIGE includono mansioni che possono essere svolte esclusivamente dai lavoratori soggetti allo statuto dei funzionari dell’Unione europea, le rispettive posizioni (funzioni professionali) dei lavoratori tramite agenzia interinale possano essere considerate «il medesimo lavoro» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104.

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1 Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

2 GU 2006, L 403, pag. 9.