Language of document : ECLI:EU:F:2008:22

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

21 febbraio 2008

Causa F‑4/07

Eleni-Eleftheria Skoulidi

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Scambio di funzionari tra la Commissione e gli Stati membri – Messa a disposizione di un funzionario comunitario presso l’amministrazione ellenica – Diniego – Ricorso per risarcimento danni – Danno morale – Procedimento precontenzioso – Ricevibilità – Presupposti di merito perché si configuri la responsabilità extracontrattuale della Comunità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Skoulidi chiede il risarcimento del danno morale da lei subito a seguito della decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione 28 marzo 2006, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, di non autorizzare la sua messa a disposizione presso il Ministero greco dell’Istruzione nazionale e dei Culti, nell’ambito di uno scambio di funzionari tra la Commissione e gli Stati membri.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Procedimento precontenzioso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Termine di ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Parità di trattamento – Limiti

5.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria – Domanda diretta al risarcimento di un danno morale

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni costituiscono rimedi giuridici autonomi e l’interessato può scegliere vuoi l’uno, vuoi l’altro, vuoi entrambi. Di conseguenza, in presenza di un atto decisionale che arreca pregiudizio ad un funzionario, quest’ultimo è legittimato, senza chiedere l’annullamento dell’atto in questione, ad intentare, sulla base di una pretesa illiceità di tale atto, un’azione diretta unicamente ad ottenere il risarcimento del danno che tale atto gli avrebbe causato.

(v. punti 49 e 50)

Riferimento:

Corte: 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, punti 10 e 11)

Tribunale di primo grado: 24 gennaio 1991, causa T‑27/90, Latham/Commissione (Racc. pag. II‑35, punto 36); 28 maggio 1997, causa T‑59/96, Burban/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑331, punto 25); 8 luglio 2004, causa T‑136/03, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑957, punto 24), e 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑525/07 P, punto 30)

Tribunale della funzione pubblica: 9 ottobre 2007, causa F‑85/06, Bellantone/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 80)

2.      Il procedimento precontenzioso differisce a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento risulti da un atto decisionale che arreca pregiudizio, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale; nel primo caso, spetta all’interessato presentare all’autorità che ha il potere di nomina, nei termini impartiti, un reclamo diretto contro l’atto controverso, e le domande di risarcimento possono essere presentate vuoi in tale reclamo vuoi, per la prima volta, nel ricorso, mentre, nel secondo caso, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto diretta ad ottenere un risarcimento e proseguire, se del caso, con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda.

In presenza di un atto decisionale che arreca pregiudizio, il funzionario deve utilizzare la procedura del reclamo, prevista all’art. 90, n. 2, dello Statuto, non solo qualora intenda chiedere l’annullamento dell’atto che gli arreca pregiudizio, ma anche, nell’ambito di un’azione a carattere puramente risarcitorio, qualora persegua solo il risarcimento del preteso danno causatogli da tale atto.

(v. punti 56 e 66)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 giugno 1991, causa T‑14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II‑235, punti 32 e 34); 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 117); 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑335 e II‑977, punto 64); 6 novembre 1997, causa T‑15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punto 57), e 1° aprile 2003, causa T‑11/01, Mascetti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑117 e II‑579, punto 33)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑27/05, Le Maire/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑47 e II‑A‑1‑159, punto 36); 2 maggio 2007, causa F‑23/05, Giraudy/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 69), e 27 marzo 2007, causa F‑87/06, Manté/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19)

3.      Un funzionario che voglia intentare un’azione risarcitoria sulla base degli illeciti di cui sarebbe viziato un atto che arreca pregiudizio deve avviare il procedimento precontenzioso entro tre mesi dalla notifica di tale atto o dalla data in cui egli ha avuto conoscenza dell’esistenza di quest’ultimo, per quanto riguarda non soltanto il danno materiale, ma anche il danno morale.

(v. punto 70)

4.      Il rispetto del principio di parità di trattamento deve conciliarsi con quello del principio di legalità, il che implica che nessun può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri, orientamento che equivale a sancire il principio della «parità di trattamento nell’illecito». Di conseguenza, un funzionario non può basarsi su una decisione illegittima per far valere una violazione del principio di parità di trattamento. Ciò vale non soltanto per il ricorso di annullamento, ma anche per i ricorsi risarcitori.

(v. punto 81)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione (Racc. pag. II‑4441, punto 77)

5.      Un ricorso diretto al risarcimento di pretesi danni causati da un’istituzione comunitaria, in parte attraverso una decisione illegittima ed in parte attraverso il comportamento illecito dell’istituzione, deve indicare quale parte dell’ammontare del risarcimento richiesto dal ricorrente attiene al comportamento illecito dell’istituzione e quale parte corrisponde all’illegittimità dell’atto che arreca pregiudizio. Quindi, spetta al ricorrente, dopo aver precisato la natura dell’asserito danno morale, valutarlo, anche in maniera approssimativa, distinguendo il danno fondato sulla decisione dell’istituzione comunitaria e quello fondato sul comportamento illecito di quest’ultima, affinché il Tribunale sia in grado di valutarne l’entità e il carattere.

(v. punto 82)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑95/05, N/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 91)