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Impugnazione proposta il 18 settembre 2018 dalla Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2018 nella causa T-41/17, Lotte Co. Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-580/18 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (rappresentanti: Dr. A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann e Dr. A. Lambrecht, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Lotte Co. Ltd, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2018 (T-41/17) e respingere il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 28 ottobre 2016 (procedimento R-0250/2016-5);

in subordine, previo annullamento della sentenza del Tribunale impugnata, rinviare la causa a quest’ultimo;

condannare la ricorrente in primo grado, Lotte Co. Ltd, alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

Il Tribunale ha fatto un uso erroneo in diritto del suo potere di riforma ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 1 , non avendo la commissione di ricorso ancora svolto tutti i necessari accertamenti in fatto quanto alla frequenza e alla costanza temporale dell’uso. Ciò lede gli interessi della ricorrente, poiché le conclusioni del Tribunale sono troppo succinte e non prendono in considerazione elementi di prova rilevanti. Se tali accertamenti previ della commissione di ricorso fossero stati svolti, la ricorrente avrebbe potuto impugnarli dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale, nella valutazione dell’«uso effettivo» ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, si fonda sul fatto che il volume di vendite indicato nelle fatture è troppo esiguo rispetto al volume d’affari che risulta dalla dichiarazione giurata prodotta. Il Tribunale avrebbe, tuttavia, al massimo potuto considerare le capacità di produzione e di commercializzazione oggettive nel settore. L’attuale situazione soggettiva della singola impresa non può avere alcun peso nella determinazione della portata dell’uso. Inoltre, l’uso del marchio deve essere considerato effettivo anche quando sia insignificante dal punto di vista quantitativo: non esistono valori minimi assoluti. Una valutazione della strategia aziendale e dei risultati commerciali per i prodotti in questione non serve e non è necessaria. Ciò che rileva è solo se l’uso sia puramente simbolico.

Il Tribunale ha interpretato erroneamente in diritto l’elemento caratterizzante l’«uso effettivo» ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 anche nella misura in cui si è basato semplicemente e genericamente sulle dimensioni del mercato, senza considerare le oggettive capacità di produzione o di commercializzazione e il grado di diversificazione delle imprese nel mercato rilevante.

Il Tribunale ha snaturato i fatti comprovanti l’uso effettivo del marchio anteriore, avendo disatteso informazioni decisive della dichiarazione giurata, in particolare per quanto riguarda la costanza temporale dell’uso.

Il fatto che il Tribunale, per valutare la questione dell’idoneità dell’uso, si sia basato sulla situazione soggettiva del licenziatario della ricorrente e, in particolare, abbia considerato la portata dell’attività nonché le capacità di produzione e di commercializzazione del licenziatario, viola il principio generale della parità di trattamento.

Una violazione del principio generale della parità di trattamento è ravvisabile altresì nel fatto che il Tribunale si è discostato da decisioni anteriori proprie e della Corte in cui esso stesso o la Corte hanno riconosciuto la sussistenza dell’uso effettivo in circostanze analoghe a quelle di specie.

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1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).