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Ricorso presentato l'11 luglio 2007 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-133/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare l'inesistenza ex lege ovvero, in subordine, annullare la decisione a mezzo della quale venne in essere il rigetto della domanda datata 31 agosto 2005 con la quale il ricorrente chiese all'autorità che ha il potere di nomina (APN) di essere reintegrato nel possesso dei suoi beni, già giacenti nell'alloggio di servizio a suo tempo assegnatogli in Angola e dei quali la Commissione si era in precedenza impossessata sine titulo;

dichiarare l'inesistenza ex lege ovvero, in subordine, annullare, per quanto necessario, la decisione emessa dell'APN in data 20 luglio 2006, con la quale fu rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione controversa;

condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel possesso dei beni;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 000 000, o quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno derivante al ricorrente dalla decisione controversa, a far tempo dalla data della domanda datata 31 agosto 2005 ovvero, in subordine, dalla data in cui la decisione controversa sorse, e fino alla data odierna;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra l'odierno e quello in cui ogni decisione inerente il disponendo accoglimento in toto e senza eccezione alcuna della domanda datata 31 agosto 2005 sarà eseguita dalla convenuta, la somma di EUR 300, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

1) difetto assoluto di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, confusione e carattere pretestuoso delle ragioni addotte dalla convenuta;

2) violazione di legge avente carattere grave palese e manifesto;

3) Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.

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